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News Ambiente – marzo 2016

8 minuti di lettura
15 Marzo 2016 Stampa

Sistri: ridotte le sanzioni per mancata iscrizione o mancato pagamento contributo annuo.

Con la pubblicazione della Legge 15 febbraio 2016, n. 21, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative” vengono confermate le seguenti disposizioni :
. proroga al 31 dicembre 2016 del cd. “doppio binario”, in base al quale i soggetti obbligati al SISTRI devono assicurare la tracciabilità dei rifiuti mediante il sistema cosiddetto “cartaceo” costituito da registri, formulari e MUD;
. riduzione del 50% degli importi delle sanzioni previste dall’art. 260-bis, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 152/2006, per omessa iscrizione al SISTRI e mancato pagamento del contributo annuale.

Nello specifico la legge di conversione ha aggiunto, all’art. 11, comma 3-bis, del D.L. n. 101/2013, convertito dalla L. n. 125/2013, il seguente periodo: «Fino al 31 dicembre 2016 e comunque non oltre il collaudo con esito positivo della piena operatività del nuovo sistema di tracciabilità individuato a mezzo di procedura ad evidenza pubblica, indetta dalla Consip Spa con bando pubblicato il 26 giugno 2015, le sanzioni di cui all'art. 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ridotte del 50 per cento».

Il Green Public Procurement (GPP) e le ultime novità a riguardo

ll Green Procurement è un sistema di acquisti di prodotti e servizi ambientalmente preferibili, cioè "quei prodotti e servizi che hanno un minore, ovvero un ridotto, effetto sulla salute umana e sull'ambiente rispetto ad altri prodotti e servizi utilizzati allo stesso scopo".
questo ambito un settore specifico è costituito dal Green Public Procurement (GPP). Gli acquisti effettuati dalla Pubblica Amministrazione, infatti, rappresentano in Italia e in Canada il 17% del Prodotto Interno Lordo (PIL), in Europa il 18%, negli USA il 14% .

La pratica del GPP consiste nella possibilità di inserire criteri di qualificazione ambientale nella domanda che le Pubbliche Amministrazioni esprimono in sede di acquisto di beni e servizi. Su questo tema la P.A. può svolgere, quindi, il duplice ruolo di "cliente" e di "consumatore", e in quanto tale può avere una forte capacità di "orientamento del mercato".

Il ricorso allo strumento GPP viene caldeggiato da tempo dall'Unione Europea che ne parla diffusamente sia nel "Libro Verde sulla politica integrata dei prodotti", sia nel Sesto Programma d'Azione in campo ambientale. E' però la COM (2001) 274 “Il diritto comunitario degli appalti pubblici e le possibilità di integrare le considerazioni ambientali negli appalti” a rappresentare, a tutt’oggi, l’atto di “indirizzo” di riferimento della Commissione in materia di GPP, cui va ad aggiungersi l’adozione della direttiva 2004/18/CE del 31 Marzo 2004, relativa al “coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, di servizi e di lavori” che pure introduce la variabile ambientale oltre a tentare di semplificare una normativa fin troppo dettagliata.

In Italia un primo segnale in tal senso viene con l'approvazione da parte del CIPE della delibera n. 57 del 2 agosto 2002 "Strategia d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia", che stabilisce che "almeno il 30% dei beni acquistati debba rispondere anche a requisiti ecologici; che il 30-40% del parco dei beni durevoli debba essere a ridotto consumo energetico, tenendo conto della sostituzione e facendo ricorso al meccanismo della rottamazione".

Con il decreto 8 maggio 2003 n. 203, inoltre, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ha individuato "regole e definizioni affinché le regioni adottino disposizioni, destinate agli enti pubblici e alle società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, che garantiscano che manufatti e beni realizzati con materiale riciclato coprano almeno il 30% del fabbisogno annuale".

Il GPP potrà essere, quindi, un valido strumento per favorire la crescita di un "mercato verde", attraverso:

– l'inserimento di criteri di preferibilità ambientale nelle procedure di acquisto della Pubblica Amministrazione nell'ambito dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
– la possibilità di considerare i sistemi di etichettatura ambientale come mezzi di prova per la verifica di requisiti ambientali richiesti;
– la possibilità di considerare le certificazioni dei sistemi di gestione ambientale (EMAS – ISO 14001) come mezzi di prova per la verifica delle capacità tecniche dei fornitori per la corretta esecuzione dell'appalto pubblico.

In Italia: il Piano d’azione nazionale per il GPP (PAN GPP)

Recependo le indicazioni della Commissione Europea anche l’Italia ha sviluppato un proprio “Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione” o Piano d’Azione Nazionale per il Green Public Procurement (PAN GPP – acquisti verdi).

Sviluppato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare attraverso un processo di consultazione con enti locali e parti interessate e con la collaborazione degli altri Ministeri Competenti (Economia e Finanze e Sviluppo Economico) e degli enti e strutture tecniche di supporto (CONSIP, ENEA, ISPRA, ARPA), il sito del MATTM: “Il PAN GPP fornisce un quadro generale sul Green Public Procurement, definisce degli obiettivi nazionali, identifica le categorie di beni, servizi e lavori di intervento prioritarie per gli impatti ambientali e i volumi di spesa, su cui definire i ‘Criteri Ambientali Minimi’ (CAM)“.

Il primo piano d’azione è stato sviluppato nel 2007, aggiornato l’ultima volta con D.M. 10 aprile 2013 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 102, del 3 maggio 2013).

Il PAN GPP è quindi lo strumento che illustra a tutte le P.A. il significato del GPP (acquisti verdi) e le modalità con cui esso si applica. Stabilisce le modalità con cui il Ministero dell’Ambiente deve identificare i “Criteri Ambientali Minimi” (CAM), ovvero le regole a livello nazionale per gli acquisti pubblici verdi, in modo tale che in fase di scelta d’acquisto o di redazione di gare d’appalto possano essere massimizzati i benefici ambientali ed economici.

Ultime novità in tema di GPP

Con la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 2016, n. 13, in vigore dal 2 febbraio 2016) è entrato in vigore Collegato ambientale alla legge di stabilità 2016: la Legge ("Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali") presenta un importante pacchetto di misure rivolte alla "green economy", che modificano la normativa ambientale preesistente proprio in direzione di una economia più verde e sostenibile.

Con particolare riferimento all'area del GPP riportiamo gli articoli più significativi circa le novità introdotte dal Collegato (Legge 221/15) nel Capo IV ("DISPOSIZIONI RELATIVE AL GREEN PUBLIC PROCUREMENT"):

Art. 16 (“Disposizioni per agevolare il ricorso agli appalti verdi”)
È prevista la riduzione delle garanzie richieste in fase di candidatura per le gare d’appalto per i possessori di certificazioni ambientali e per chi sviluppa un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067;

Art. 17 (“Disposizioni per promuovere l’adozione dei sistemi EMAS ed Ecolabel UE”)
È previsto che nella definizione delle graduatorie per l’assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale, costituiscano elemento di preferenza il possesso di certificazioni ambientali (EMAS, ISO14001, Ecolabel, ISO50001)

Art. 18 (“Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti di servizi”)
un GPP obbligatorio nei seguenti termini:

a) è obbligatoria la predisposizione di gare d’appalto che includano le specifiche tecniche previste nei Criteri Ambientali Minimi (CAM) sul GPP in alcune categorie di appalti (lampadine e corpi illuminanti, PC, servizi energetici per gli edifici)
) il GPP è obbligatorio per almeno il 50% del valore delle altre gare d’appalto (servizi di gestione rifiuti urbani, toner, gestione verde pubblico, carta per copia, ristorazione collettiva, servizi di pulizia e prodotti per l’igiene, prodotti tessili, arredi per ufficio)

Art. 19 (“Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici”)
indicato l’obbligo per l’Osservatorio nazionale dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di vigilare anche sull’applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM) per gli acquisti verdi ed il perseguimento degli obiettivi prefissati dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione

Acquisti Verdi (GPP) e prodotti eco-label

Uno degli strumenti più importanti per la promozione e la diffusione del GPP sono le cosiddette eco-label (o eco-etichette), strumenti utili sia a valutare un prodotto o servizio in termini di qualità delle proprie prestazioni ambientali, sia a confrontarlo sul mercato con altri prodotti o servizi similari.

Tra le diverse etichette ambientali presenti in Europa la principale etichetta di prodotto, valevole anche per i servizi di ricettività turistica, è sicuramente l’Ecolabel dell’Unione Europea: si tratta di una “etichetta di tipo I”, utilizzata quale marchio di qualità ecologica dei prodotti: è rappresentato da un fiore con le stelle dell’UE come petali (così come sopra riportato) ed è testualmente definito da un Regolamento CE (n.66/2010) quale label che “premia i prodotti e i servizi migliori dal punto di vista ambientale, che possono così diversificarsi dai concorrenti presenti sul mercato, mantenendo comunque elevati standard prestazionali. Infatti, l’etichetta attesta che il prodotto o il servizio ha un ridotto impatto ambientale nel suo intero ciclo di vita”.

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