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Dichiarazione FGAS 2016 – dati riferiti all’anno 2015

4 minuti di lettura
12 Maggio 2016 Stampa

Dichiarazioni F-Gas

Segnaliamo che a seguito del DPR 43/2012 (art 16 comma 1) gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore, nonché dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di gas florurati ad effetto serra devono presentare al Ministero dell' Ambiente per il tramite dell' Ispra una dichiarazione contenente informazioni riguardanti la quantità delle emissioni in atmosfera di gas florurati relativi all'anno precedente sulla base dei dati contenuti nel relativo registro di impianto.

I gas florurati oggetto della dichiarazione sono quelli di cui all'Allegato 1 del Regolamento Comunitario 17/05/2006, n.842.

Entro il 31/05 di ogni anno gli operatori interessati devono inviare tramite procedura informatizzata la dichiarazione sui gas florurati collegandosi al portale SINAnet

L’entrata in vigore del nuovo Regolamento CE n.517/2014 non ha modificato struttura, criteri e contenuti della dichiarazione Fgas. Il valore soglia che permette di stabilire se una apparecchiatura fissa è inclusa nel campo di applicazione della dichiarazione resta quindi fissato a 3 kg di gas fluorurato ad effetto serra

l'Operatore

Con il termine “operatore” viene definita la persona fisica o giuridica che esercita un effettivo controllo sul funzionamento tecnico delle apparecchiature e degli impianti contemplati dal regolamento comunitario 842/2006; è stato stabilito che il proprietario dell'apparecchiatura o dell'impianto è considerato operatore qualora non abbia delegato ad una terza persona l'effettivo controllo sul funzionamento tecnico dello stesso. Pertanto se il proprietario dell'apparecchiatura o dell'impianto ha delegato ad un altro soggetto (tramite contratto scritto) l'effettivo controllo dell'apparecchiatura o del sistema, la trasmissione dei dati contenuti nella dichiarazione deve essere fatta dal soggetto suddetto.

Nel caso in cui invece il proprietario abbia delegato solo la manutenzione e/o l'assistenza, l'operatore resta il proprietario, che è quindi soggetto all'obbligo della dichiarazione; rimane tuttavia la possibilità che la trasmissione delle informazioni può essere comunque delegata, sempre tramite contratto scritto, alla società di manutenzione.
interessate:

Un'apparecchiatura fissa è definita come un'apparecchiatura che di norma non è in movimento durante il suo funzionamento. Di conseguenza non rientrano, attualmente, nel campo di applicazione della normativa, le apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria usate in tutte le modalità di trasporto. Rientrano nel campo di applicazione della dichiarazione solo le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore e sistemi fissi di protezione antincendio con carica di gas florurati pari almeno a 3 kg.

Sanzioni

Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque non ottempera entro il 31 maggio di ogni anno, agli obblighi di trasmissioni delle informazioni mediante l'apposita dichiarazione o effettua comunicazione in modo incompleto, inesatto o non conforme alle disposizioni di legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1000,00 euro a 10000,00 euro.

In Sintesi

Il proprietario di un'impianto che contiene più di 3 kg di gas Fluorurati è obbligato a:

– Tenere un registro apparecchiatura per ogni impianto
– Far verificare ogni apparecchiatura dal tuo frigorista certificato per individuare eventuali perdite (una o due volte l’anno in base alla tipologia e alla quantità di gas)
– Inviare dichiarazione telematica on line entro il 31 Maggio di ogni anno

Tipi di apparecchiature interessate alla dichiarazione F-GAS
L’obbligo di dichiarazione si applica alle seguenti apparecchiature fisse, contenenti 3 Kg o più di gas fluorurati a effetto serra

– impianti di refrigerazione
– impianti di condizionamento di aria
– pompe di calore
– impianti di protezione antincendio

I dati devono essere trasmessi per tutte le apparecchiature che contengono più di 3 kg di gas

anche laddove non vi sia stato ne inserimento e ne recupero di gas, ma si sia svolta ordinaria attività di controllo delle perdite come previsto dalla normativa di riferimento.

Informazioni

Per ulteriori informazioni potete contattare Daniele Casolari Tel: 059 893 111 eMail: [email protected]
 

Allegati

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