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Sicurezza sul lavoro – Pianificazione Appalti

9 minuti di lettura
23 Maggio 2016 Stampa

APPALTI

Quando si parla di sicurezza sul lavoro negli appalti la pianificazione è richiesta non solo dalla legge, che impone agli operatori di valutare preventivamente i rischi che il lavorare insieme fa sorgere, ma dovrebbe essere mossa da una sorta di bisogno di far chiarezza tra i ruoli dei soggetti coinvolti, per conoscere le probabili fonti di rischio, per adottare protezioni antinfortunistiche “su misura” e, non ultimo, per rispondere alla domanda di pratico buon senso “chi è responsabile di che cosa”.

Sono chiamati in causa tutti i rapporti che prevedano l’affidamento a terzi di lavori, servizi e forniture, di durata superiore a due giorni, in cui lo scopo del contratto è realizzato mediante il coinvolgimento di due o più organizzazioni del lavoro che fanno capo a datori di lavoro diversi. Che si tratti di appalti che si inseriscono nel ciclo produttivo dell’azienda o di subappalti nell’ambito di un cantiere temporaneo o mobile è assolutamente indifferente, quel che rileva, invece, è la interazione tra varie organizzazioni di lavoro.

A partire da collaborazioni con lavoratori autonomi, a piccoli interventi di riparazione/manutenzione o di installazioni condotte da squadre di due tre persone, fino ad arrivare al cantiere vero e proprio e all’affidamento in outsourcing a terzi dell’esecuzione di una parte delle attività aziendali, sono tutti casi in cui il Testo Unico 81/08 impone la predisposizione del documento di valutazione dei rischi interferenti (redazione del DUVRI) e la predisposizione del POS.

Su quali siano le principali clausole di cui tener conto nella stesura dei contratti di appalto per gestire la sicurezza sul lavoro, l’indicazione principale arriva dal D.Lgs. 81/2008 che all’art. 26 e agli artt. 88 e ss. pone a carico del datore di lavoro/committente una serie di obblighi che costituiscono il punto di partenza per la redazione di un contratto.

LA FASE INIZIALE

la verifica dell’idoneità tecnica e giuridica e lo scambio di informazioni

La prima condizione da prevedere in contratto impegna le parti alla verifica della capacità e idoneità ad eseguire i lavori e soddisfare l’obbligo previsto dall’art. 26, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 81/2008. Di fatto, l’obbligo impone di andare oltre la valutazione economica e fare una scelta consapevole, sul presupposto che spesso il prezzo più vantaggioso può nascondere incapacità gestionali o tecniche dell’appaltatore nonché vere carenze nell’affrontare le misure antinfortunistiche.

Al momento, tuttavia, la norma si risolve nella semplice acquisizione del certificato della CCIAA e del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che quindi andranno allegati al contratto, e, per le imprese edili, la verifica della qualificazione mediante il sistema della c.d. patente a punti (art. 27 comma 1 bis). L’importanza della consegna del DURC è sancita anche dall’art. 90 del D.Lgs. 81 che prevede la sospensione di efficacia del titolo abilitativo (permesso a costruire) qualora manchi il DURC delle imprese appaltatrici.

Ma “conoscere” realmente il proprio fornitore, prima di affidargli i lavori, non può essere ridotto acquisizione di certificato di CCIAA e DURC, infatti nell’ambito della Commissione consultiva permanente presso il Ministero del Lavoro sono stati già individuati alcuni criteri per la qualificazione delle imprese che dovranno essere a base del sistema.

Il contratto sul punto dovrebbe prevedere cosa è stato accertato, indicando tutti i riferimenti utili a inquadrare il fornitore e far acquisire copia dei documenti: certificazioni di qualità, adozione di modelli organizzativi o codici etici, licenze di know-how o brevetti, permessi amministrativi, stato dei rapporti con i lavoratori ai fini degli obblighi contributivi e retributivi e, infine, le coperture assicurative ai fini del risarcimento dei danni non indennizzati dall’INAIL.

E’ importante quindi prevedere a contratto che, nel caso in cui sia consentito il subappalto, l’appaltatore principale deve garantire, verso il committente, che i medesimi requisiti e valutazioni di idoneità tecnico-professionale siano posseduti anche da tutti i subappaltatori con obbligo, da valutare caso per caso, di comunicare al committente tutti i nominativi dei subappaltatori.

LA FASE CENTRALE

la cooperazione e il coordinamento per la gestione di rischi e misure antinfortunistiche

Il Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro pone l’accento di promuovere la cooperazione e il coordinamento tra le parti ai fini dello scambio di informazioni e l’attuazione delle misure di sicurezza da parte del committente. E’ significativo sottolineare il ruolo propositivo del committente verso l’appaltatore o di quest’ultimo verso i subappaltatori.

Infatti, il committente è l’attore principale in grado di raccogliere tutte le informazioni provenienti dai diversi fornitori, coordinarle in uno scambio proattivo e l’unico che ha il potere di fatto di far sospendere i lavori qualora le condizioni di sicurezza non siano idonee.

E’ importante, tuttavia, dal punto di vista contrattuale, formalizzare i momenti attraverso i quali il committente informa il fornitore/appaltatore e questi prende atto della situazione e dei rischi presenti sul luogo di lavoro.

Tra gli esiti della cooperazione tra le parti vi è la valutazione dei rischi interferenti e la predisposizione e aggiornamento di DUVRI e/o PSC. Il contratto su questi aspetti dovrebbe prevedere lo scambio effettivo delle informazioni e dei documenti con adeguata dichiarazione di presa visione.

Il quadro delle condizioni di contratto dovrebbe poi completarsi con l’obbligo di predisporre la segnaletica di cantiere o la segregazione delle aree affidate a terzi, definendo le competenze, i costi, e i tempi.

L’organizzazione del lavoro: mezzi e personale

Mezzi

E’ frequente l’utilizzo promiscuo di strumenti di lavoro connesso alle modalità di svolgimento dei lavori; si pensi all’impiego di un carroponte per le attività di installazione di un macchinario complesso o all’uso di altri mezzi di sollevamento quali muletti e transpallet per la movimentazione merci.

Su questo argomento, il testo contrattuale deve servire a fare chiarezza, individuando se e quali mezzi e attrezzature vengono messi a disposizione dell’appaltatore da parte del committente, e disciplinare, in caso positivo, le modalità.

E’ opportuno quindi che il contratto preveda l’elenco delle attrezzature, i caratteri del comodato d’uso, e fotografi le condizioni di conservazione delle attrezzature concesse in uso, prevedendo una verifica in contraddittorio all’inizio e alla fine dei lavori. Il contratto dovrà altresì contenere l’indicazione di tutte le certificazioni e omologazioni necessarie per utilizzare le attrezzature in conformità alle norme di sicurezza.

Personale

Nella fase di esecuzione dei lavori, il contratto dovrà prevedere che i lavori siano svolti da personale regolarmente assunto, muniti di tesserino identificativo e di cui siano stati forniti i nominativi, con impegno a esibire il libro matricola a richiesta del Committente, e per i quali sia stato individuato un responsabile che sarà il referente dell’appaltatore nei rapporti con il committente.

Dovrà altresì essere previsto l’obbligo di comunicare eventuali sostituzioni del personale utilizzato e l’impegno dell’Appaltatore a garantire ai collaboratori utilizzati un trattamento salariale non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi per i dipendenti delle aziende del medesimo settore.

Ispezione e controllo

In corso di esecuzione dei lavori il committente può intervenire per sospendere i lavori qualora accerti il verificarsi di inadempimenti. La facoltà è prevista dall’art. 1662 cod.civ. in forza del quale il committente può eseguire ispezioni e verifiche e ottenerne l’interruzione dei lavori.

LA FASE CONCLUSIVA

il principio della responsabilità solidale

Il contratto d’appalto si conclude normalmente o con il collaudo e pagamento del saldo o con la scadenza del termine di durata e pagamento degli ultimi compensi.

Questi sono gli ultimi momenti in cui è possibile accertare come le due organizzazioni del lavoro hanno interferito tra di loro e quanto la prevenzione e cooperazione ha funzionato. Tuttavia, rimangono a carico del committente verso l’appaltatore e dell’appaltatore verso i subappaltatori alcune responsabilità quanto all’adempimento degli obblighi retributivi, contributivi e fino al risarcimento del danno da infortunio.

Le norme prevedono infatti, che committente e appaltatore (e subappaltatori) siano responsabili in via solidale per i trattamenti retributivi e contributivi dovuti fino a due anni dalla cessazione dell’appalto, nonché per il risarcimento dei danni riportati dai lavoratori non indennizzati dall’INAIL. Ancora, l’appaltatore risponde in solido con i subappaltatori anche per il versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e per i contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni e le malattie professionali.

Il contratto dovrà quindi prevedere, come norma di chiusura del sistema dell’organizzazione della sicurezza, una nuova verifica della posizione di appaltatore e subappaltatori, mediante acquisizione di documenti di regolarità contributiva e, laddove possibile, di quietanze di pagamento delle retribuzioni e di risarcimento di eventuali infortuni.

Prevedere che il saldo del contratto sia subordinato a queste ultime verifiche e all’acquisizione dei documenti può costituire ancora una volta il meccanismo per obbligare ciascuna parte ad agire consapevolmente nell’esecuzione del contratto e quindi nella gestione della sicurezza sul lavoro.

Conclusioni

In conclusione, il contratto d’appalto ha tutte le caratteristiche per uscire dall’ambito del mero regolamento di interessi economici e diventare, per la sicurezza sul lavoro, vero strumento gestionale dell’azienda. Ma non solo, attraverso appositi meccanismi premianti, penalizzanti o di qualificazione del fornitore, il contratto può consentire a ciascun committente di attuare una efficace pretesa di sicurezza da parte dei propri appaltatori, e far sì che il lavorare in sicurezza sia trattato con il rango più elevato tra gli interessi perseguiti con il contratto. In altre parole, le clausole contrattuali, il contratto nel suo complesso, nella gestione della sicurezza sul lavoro sono strumenti che devono far parte integrante di qualsiasi modello organizzativo aziendale che voglia essere efficace.

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