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Dichiarazione F-Gas: normativa di riferimento e scadenze

6 minuti di lettura
30 Maggio 2016 Stampa

Normativa di riferimento e scadenze

Entro il 31 maggio 2016 è necessario compilare la dichiarazione F-GAS ai sensi dell’art.16, comma 1, del DPR 43/2012 riferita all’anno 2015.

Chi deve presentare la Dichiarazione F-Gas

L’articolo 16, comma 1, del D.P.R. n. 43/2012 pone a carico degli operatori di determinate apparecchiature l’obbligo di trasmissione della Dichiarazione F-gas annuale. Ai sensi del D.P.R. n. 43/2012, l’operatore dell’apparecchiatura o dell’impianto, è identificato come il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto qualora non abbia delegato a una terza persona l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi.

Quali tipi di apparecchiature sono interessate alla dichiarazione F-Gas

L’obbligo di dichiarazione si applica alle seguenti apparecchiature fisse, contenenti 3 Kg (5 tonnellate di CO2-eq.) o più di gas fluorurati a effetto serra:

– impianti di refrigerazione
– impianti di condizionamento di aria
– pompe di calore
– impianti di protezione antincendio

I dati da inserire on line collegandosi alla pagina SINANET sono i seguenti:

– dati identificativi: operatore, persona di riferimento, sede di installazione,
– numero e tipologia di apparecchiature presenti,
– informazioni di dettaglio: tipo di sostanza, carica circolante, quantità aggiunta nell’anno di riferimento, quantità recuperata/eliminata nell’anno di riferimento; motivo dell’intervento.

La dichiarazione va presentata anche nel caso in cui l’impianto nel corso del 2015 non abbia subito alcun rabbocco e quindi non vi siano state emissioni di gas in atmosfera.

Come effettuare la dichiarazione

Per praticità abbiamo raccolto gli Allegati e le fasi di gestione della dichiarazione cimpilazione F-Gas nel "Vademecum sulla compilazione dichiarazioni FGas" – Vai alla Pagina

 

 

 

 

 

 

Richiedere chiarimenti sulla dichiarazione F-Gas

Si precisa che ulteriori informazioni e chiarimenti non presenti nella presente nota informativa o sul materiale disponibile su la compilazione della dichiarazione o l’uso del sistema on-line devono essere richiesti scrivendo a:
[email protected]

In particolare la pagina Ispra, dedicata alla dichiarazione f-Gas, è stata aggiornata con:

– le istruzioni per la compilazione della Dichiarazione 2015
– le istruzioni per la registrazione
– l'elenco aggiornato delle sostanze oggetto di dichiarazione (vedi informazioni utili)
– le FAQ

Per quesiti relativi invece alla interpretazione della normativa di riferimento per la dichiarazione F-gas (D.P.R. n. 43/2012 e D.Lgs. 26/2013) è necessario scrivere a: [email protected]

Quando effettuare la Dichiarazione F-Gas

La Dichiarazione F-gas deve essere trasmessa ad ISPRA entro il 31 maggio di ogni anno tramite il formato elettronico, accessibile al seguente link: http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas.

Definizioni

Si ricorda che il Regolamento CE n. 517/2014 all'art. 2, comma 8 definisce "operatore" una persona fisica o giuridica che esercita un effettivo controllo sul funzionamento tecnico dei prodotti e delle apparecchiature contemplati dal regolamento stesso.
’ “effettivo controllo sul funzionamento tecnico” di un’apparecchiatura o di un impianto comprende, in linea di principio, i seguenti elementi:

– libero accesso all'impianto, che comporta la possibilità di sorvegliarne i componenti e il loro funzionamento, e la possibilità di concedere l’accesso a terzi
– controllo sul funzionamento e la gestione ordinaria (ad esempio, prendere la decisione di accensione e spegnimento)
– il potere (compreso il potere finanziario) di decidere in merito a modifiche tecniche (ad esempio, la sostituzione di un componente, l’installazione di un sistema di rilevamento permanente delle perdite), alla modifica delle quantità di gas fluorurati nell’apparecchiatura o nell’impianto, e all’esecuzione di controlli (ad esempio, controlli delle perdite) o riparazioni

Il D.P.R. 43/2012 all'art 2, comma 2 stabilisce che il proprietario dell'apparecchiatura o dell'impianto è considerato operatore qualora non abbia delegato ad una terza persona l'effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi.

Manutenzioni periodiche

Inoltre, per garantire la corretta installazione, manutenzione o riparazione dell’apparecchiatura o dell’impianto devono essere eseguite da personale delle manutenzioni periodiche. Le scadenze previste sono le seguenti:

– almeno una volta all’anno per le applicazioni contenenti 3 kg o più di F-gas (calcolare il GWP)
– almeno una volta ogni 6 mesi per applicazioni contenenti 30 o più kg di F-gas (calcolare il GWP)
– almeno una volta ogni 3 mesi per applicazioni contenenti 300 o più kg di F-gas (calcolare il GWP)

Sanzioni

Le sanzioni relative alla mancata, incompleta o inesatta trasmissione delle informazioni previste dalla Dichiarazione f-Gas variano da 1.000 a 10.000 euro .

Considerazioni   

Il valore soglia che permette di stabilire se una apparecchiatura fissa è inclusa nel campo di applicazione della dichiarazione è fissato a 3 kg di gas fluorurato ad effetto serra e non viene quindi applicata, ai fini della Dichiarazione F-Gas, la nuova unità di misura espressa in CO2 equivalenti.

Rispetto al Regolamento (CE) n. 842/2006, il nuovo Regolamento (UE) n. 517/2014 mantiene l’obiettivo di protezione dell’ambiente, rafforzando e introducendo specifiche disposizioni volte alla riduzione delle emissioni dei gas fluorurati a effetto serra.
ricorda che in base all’art. 16 del DPR 43/2012, entro il 31 maggio di ogni anno, gli operatori (in sostanza i proprietari) di apparecchi fissi di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore, impianti fissi di protezione antincendio (quindi non le bombole perché non sono fisse) contenenti 3 o più chilogrammi di gas fluorurati ad effetto serra devono comunicare, esclusivamente per via telematica, registrandosi al sito SINANET , entrando nell’apposita sezione “Dichiarazione F-Gas”, le informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi all’anno precedente. La dichiarazione F-Gas va presentata ogni anno anche in assenza di modifiche o interventi sulle apparecchiature. Non si tratta quindi di aggiornare la dichiarazione trasmessa l’anno precedente, ma di compilarne una nuova.

Si precisa inoltre che i CFC (clorofluorocarburi), gli Halon, gli HCFC (idroclorofluorocarburi) e anche R-22, pur essendo gas fluorurati ad effetto serra, non sono considerati ai fini della dichiarazione. L’uso di queste famiglie di sostanze è disciplinato dal Protocollo di Montreal che ha previsto la loro graduale eliminazione in quanto lesive dello strato di ozono stratosferico. Ciò significa che le apparecchiature fisse con carica circolante costituita esclusivamente da R-22 (o da altri HCFC o da CFC o da Halon) non devono essere considerate ai fini della dichiarazione.

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