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Piano nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici per l’anno 2016

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22 Giugno 2016 Stampa

Piano Nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici per l'anno 2016

Il 7 Aprile è stato pubblicato il “Piano Nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici per l'anno 2016” il quale prevede, per il 2016, specifici controlli principalmente indirizzati alle aziende che utilizzano e producono:

1. Sostanze in quanto tali o contenute in miscele o articoli classificate come Cancerogene, Mutagene, Reprotossiche, Sensibilizzanti, SVHC (non rientranti nelle categorie precedenti), inserite nella “Candidate List” del REACH, soggette a autorizzazione (Allegato XIV REACH)/restrizione (Allegato XVII REACH) ai sensi del Regolamento REACH

2. Sostanze potenzialmente presenti in articoli destinati al consumatore finale, con particolare attenzione alle categorie più sensibili quali ad esempio lattanti, bambini, adolescenti, donne in gravidanza e/o destinati ad essere utilizzati da un elevato numero di persone

3. Sostanze potenzialmente presenti in processi industriali largamente diffusi nel territorio

Facendo presente che la classificazione delle sostanze è desumibile dalla Scheda di Sicurezza delle Stesse (che, si ricorda, deve sempre essere presente ed aggiornata in Azienda) e che gli elenchi delle Sostanze SVHC e soggette ad autorizzazione/restrizione di cui al punto 1 possono essere reperiti, ad esempio, nella sezione “FAQ” del sito: reach.sviluppoeconomico.gov.it

Il regolamento REACH/CLP

Il regolamento REACH/CLP impone precisi obblighi anche agli “Utilizzatori a Valle” (utilizzatore a valle: ogni persona fisica o giuridica che utilizza una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di un preparato, nell'esercizio delle sue attività industriali o professionali), e che è necessario richiedere ai fornitori dei prodotti chimici tutte le informazioni necessarie per impostare una corretta gestione dei disposti del REACH/CLP. A titolo esemplificativo le richieste da formulare ai fornitori possono essere:

– Per ogni Agente chimico che ci fornite è necessario comunicarci se le sostanze siano state (ove ne occorra l'Obbligo) pre-registrate/registrate secondo le scadenze imposte dalla normativa

– Nel caso non siate Importatore o produttore degli Agenti Chimici che ci fornite, Vi chiediamo di attivarvi verso i vostri Fornitori affinché possiate reperire le informazioni di cui sopra ed inviarcele

– Per tutti gli Agenti Chimici pericolosi che ci fornite, Vi chiediamo di inviarci nel più breve tempo possibile le Schede di Sicurezza (SDS) in Lingua Italiana e aggiornate ai più recenti Regolamenti Comunitari

– Vi chiediamo inoltre di impegnarVi fin da subito e fintantoché continueranno i nostri rapporti commerciali a fornirci le versioni più recenti delle SDS non appena verranno emesse

– Se fra gli Agenti Chimici che ci fornite fossero presenti sostanze “estremamente preoccupanti” (SVHC), sostanze incluse negli allegati XVII (restrizione) e XIV (autorizzazione) del REACH, oppure incluse nella “Candidate List” pubblicata sul sito dell’ECHA, Vi chiediamo di comunicarcelo senza indugio, fornendo, oltre all'identificativo della sostanza, anche la percentuale contenuta (% peso/peso) nel prodotto

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