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Scadenziario “Fiscale” – Agosto 2016

14 minuti di lettura
2 Agosto 2016 Stampa

La proroga di ferragosto

Con la proroga di Ferragosto, gli adempimenti fiscali e i versamenti da fare con il modello F24 in scadenza dal 1° al 20 agosto possono essere eseguiti entro il 22 agosto 2016 (il 20 agosto cade di sabato) senza maggiorazioni e/o sanzioni o interessi.

Per i versamenti con il modello F24, si intendono i versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'Inps e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni, dei comuni e degli enti previdenziali. È infatti stabilito che gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, cioè i versamenti unitari con il modello F24, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione (articolo 3-quater del Dl 16/2012).

La mini proroga riguarda non solo i versamenti, ma anche gli adempimenti tributari, quali ad esempio, la presentazione del modello 770 da parte dei sostituti d'imposta, la cui scadenza di presentazione, normalmente fissata al 31 luglio, che quest'anno cade di domenica, slitterebbe al 1° agosto, termine che, per i motivi suddetti, “slitta” al 22 agosto, fatta salva la ulteriore proroga al 15.9 di cui sopra.

 

Lunedì 22 agosto 2016

Modello Unico 2016: persone fisiche, società di persone, società di capitali ed enti non commerciali

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze con il Comunicato Stampa n. 107 del 14 giugno 2016, ha previsto la proroga dei versamenti di Unico 2016 dal 16 giugno al 6 luglio 2016 del termine per effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione IRAP e dalla dichiarazione unificata annuale da parte dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, inoltre dopo il 6 luglio e fino al 22 agosto 2016 è possibile effettuare i versamenti con la maggiorazione dello 0,4%.

I contribuenti interessati sono quelli che:

  1. esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito per ciascuno studio, ancorché non trovino applicazione per la presenza di una causa di esclusione o inapplicabilità: ad esempio, nel caso di non normale svolgimento dell’attività, o per il primo anno di attività;

  2. adottano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, ex art. 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011 (c.d. “regime dei superminimi) e il nuovo regime forfetario, Legge 190/2014 ;

  3. partecipano a società, associazioni e imprese soggette a studi di settore. Si tratta, quindi, di soci di società di persone, gli associati di associazioni tra artisti e professionisti, i collaboratori di imprese familiari e i coniugi di aziende coniugali, nonché i soci di società a responsabilità limitata che optano per il regime di trasparenza fiscale.

    NB: per i soci di SRL non in regime di trasparenza fiscale, qualora soggetti alò versamento dei contributi previdenziali di artigiani e commercianti, possono avvalersi della proroga esclusivamente per il versamento dei contributi previdenziali IVS derivanti dalla compilazione del quadro RR del Modello Unico PF.

I soggetti che beneficiano della proroga di versamento delle imposte, devono effettuare il versamento in un unica soluzione o come 1^ rata, con la maggiorazione dello 0,40%.

Il versamento riguarda le seguenti imposte e contributi:

  • IRPEF a saldo 2015 e prima rata di acconto per il 2016;

  • addizionale regionale all'IRPEF – saldo 2015;

  • addizionale comunale all'IRPEF – saldo 2015 e acconto 2016

  • IRES a saldo 2015 e prima rata di acconto per il 2016;

  • IRES – maggiorazione del 10,50% delle società di comodo – saldo 2015 e primo acconto 2016

  • contributi IVS – saldo 2015 e primo acconto 2016;

  • contributi gestione separata INPS – saldo 2015 – primo acconto 2016

  • imposta sostitutiva dell'IRPEF del 5% dei contribuenti che si avvalgono del regime dei minimi;

  • IVIE (saldo 2015 e primo acconto 2016);

  • IVAFE (saldo 2015 e primo acconto 2016);acconto

  • 20% dell'imposta dovuta sui redditi a tassazione separata;

  • imposta sostitutiva dell'IRPEF dei contribuenti che hanno optato per la cedolare secca;

  • contributo di solidarietà del 3% dovuto dai titolari di un reddito complessivo superiore a euro 300.000;

  • saldo IVA 2015 con maggiorazione (0,4% per mese o frazione di mese dal 16 marzo 2016)

Il versamento è da effettuare tramite il mod. F24.

Modello IRAP 2016

Versamento dell'IRAP a saldo 2015 e primo acconto 2016 con la maggiorazione dello 0,40% da parte di persone fisiche, società di persone e soggetti assimilati, società di capitali ed enti non commerciali con esercizio coincidente con l'anno solare che beneficiano della proroga del versamento delle imposte;

Codice tributo 3800 imposta regionale sulle attività produttive – saldo

Codice tributo 3812 IRAP acconto – prima rata.

Studi di settore – adeguamento

Versamento con la maggiorazione dello 0,40%, dell'IVA dovuta sui maggiori compensi/ricavi da parte dei soggetti, che beneficiano della proroga, e che intendono adeguarsi agli studi di settore per il 2015 e dell'eventuale maggiorazione del 3%.

Codice tributo 6494 Studi di settore adeguamento IVA;

Codice tributo4726 Persone fisiche Maggiorazione 3% adeguamento Studi di settore;

Codice tributo2118 Soggetti diversi dalle persone fisiche- maggiorazione 3% adeguamento Studi di settore.

    Diritto annuale CCIAA

    Per i soggetti con attività per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, scade il termine per il versamento, con maggiorazione dello 0,40%, del diritto annuale 2016 alla Camera di Commercio di appartenenza esclusivamente con modalità telematiche per i titolari di partita Iva, codice tributo 3850 – Diritto camerale

    Fatturazione differita

    Ultimo giorno utile per l’emissione delle fatture relative alle cessioni di beni (comprovate da documenti di trasporto) spediti o consegnati nel mese precedente.

    IVA – acquisti da S. Marino

    Invio telematico della comunicazione degli acquisti, senza addebito dell'IVA, con operatori economici aventi sede a San Marino, annotate a giugno.

    A tal fine va utilizzato il quadro SE contenuto nel modello di comunicazione polivalente (c.d. spesometro) adempimento scadente il 31 Luglio, che poiché cade in domenica, slitta al 22 agosto.

    IVA: annotazione documento riepilogativo fatture di importo inferiore qa 300 euro

    Scade il termine per la registrazione del documento riepilogativo relativo alle fatture emesse nel mese precedente di ammontare inferiore a 300 euro (D.L. 70/2011).

    – Invio Dichiarazioni d'intento A seguito dell'art. 20 del D.Lgs. "Semplificazioni", la comunicazione telematica delle dichiarazioni d’intento è effettuata direttamente dall'esportatore abituale. Quest’ultimo, una volta ottenuta la ricevuta di presentazione telematica, dovrà consegnare al proprio fornitore ovvero in dogana, la dichiarazione d’intento unitamente alla ricevuta di presentazione. In capo al cedente/prestatore (fornitore) è previsto: l’obbligo di riscontrare con modalità telematica l'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento da parte dell'esportatore abituale; riepilogare nella dichiarazione IVA annuale i dati delle dichiarazioni d’intento ricevute. Al cedente/prestatore, che effettuerà cessioni/prestazioni prima di aver ricevuto da parte del cessionario/committente la dichiarazione d’intento con la relativa ricevuta di invio telematico all’Agenzia delle Entrate, sarà applicabile la sanzione amministrativa prevista per le operazioni “in mancanza della dichiarazione d’intento”, ovvero dal 100% al 200% dell’imposta. Annotazione fatture intracomunitarie Le fatture per gli acquisti intracomunitari devono essere annotate nel registro acquisti e in quello delle vendite entro il mese di ricevimento, oppure successivamente e comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento allo stesso mese.

    L'annotazione del documento riepilogativo sostituisce l'obbligo di annotazione delle singole fatture. Nel documento riepilogativo devono essere indicati: 1) i numeri delle fatture cui si riferisce l'ammontare imponibile riepilogato; 2) l'ammontare dell'imponibile e dell'imposta riepilogati, distinti per aliquota.

    L'annotazione di un documento riepilogativo è consentita anche con riferimento alle fatture di importo inferiore a 300 euro (D.L. 70/2011), relative a beni e servizi acquistati nel mese precedente.

    Rimborso infrannuale

    Termine ultimo per la presentazione, all'Agenzia delle Entrate competente, della domanda di rimborso dell'imposta a credito relativa al secondo trimestre 2016 da parte dei contribuenti che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 38-bis, secondo comma, del D.P.R.633/72.

    La presentazione dovrà essere eseguita unicamente con modalità telematica direttamente o mediante intermediari abilitati.

    IVA: liquidazione e versamenti mensili

    I contribuenti IVA devono liquidare il tributo per il mese di luglio 2016 ed effettuare il relativo versamento utilizzando il modello F24.

    Codice tributo 6007 – versamento IVA mensile luglio

    I contribuenti "mensili" che si avvalgono di terzi (associazioni, studi professionali, ecc.) per la tenuta della contabilità, optando, possono effettuare la liquidazione e il versamento del mese di maggio sulla base delle registrazioni del mese di giugno.

    IVA: liquidazione e versamenti trimestrali

    I soggetti con volume d'affari, riferito all'anno precedente, non superiore a:

    • 400.000 €, se esercenti attività di prestazioni di servizio oppure arti e professioni;

    • 700.000 €, se esercenti altre attività,

    a seguito di specifica opzione, possono effettuare le liquidazioni e i versamenti con cadenza "trimestrale", maggiorando l’importo da versare dell’1%. (da non applicare ai trimestrali speciali).

    Per tali soggetti, oggi è l'ultimo giorno utile per la liquidazione dell'imposta relativa al 2° trimestre 2016;

    • Codice tributo- 6032 – versamento IVA trimestrale -2° trimestre.

    IVA dichiarazione annuale: rateazione

    Versamento della 6^ rata dell'IVA dei contribuenti IVA che hanno scelto il pagamento rateale dell'imposta scaturente dalla dichiarazione IVA annuale relativa al 2015 con l'applicazione degli interessi nella misura del 4% annuo ( pari allo 0,33% mensile) a decorrere dal 16 marzo 2016.

    Codice tributo 6099 Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale.

    Modello Unico: rateazione

    Le persone fisiche, società semplici, società di persone e soggetti equiparati, titolari di partita IVA, che hanno scelto nella dichiarazione dei redditi Unico 2016 il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento il :

    • 16 giugno 2016 – contribuenti che non beneficiano della proroga;

    • 6 luglio 2016 – contribuenti che beneficiano della proroga;

    devono effettuare il versamento della 3^ delle imposte e dei contributi a saldo e del 1° acconto risultanti dalla dichiarazione dei redditi Unico 2016, con l'applicazione degli interessi nella misura dello 0,44% mensile per i soggetti in proroga e nella misura dello 0,66% per i soggetti non in proroga.

     

    Modello Unico 2016: rateazione

    Le persone fisiche, società semplici, società di persone e soggetti equiparati, titolari di partita IVA, che hanno scelto nella dichiarazione dei redditi Unico 2016 il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento il :

    • 18 luglio 2016 – contribuenti che non beneficiano della proroga

    devono effettuare il versamento della 2^ rata delle imposte e dei contributi a saldo e del 1° acconto risultanti dalla dichiarazione dei redditi Unico 2016, con la maggiorazione dello 0,40% e con l'applicazione degli interessi nella misura dello 0,13% .

    IRPEF: ritenute su redditi di lavoro autonomo e su provvigioni

    I soggetti che hanno corrisposto compensi per prestazioni di lavoro autonomo devono effettuare il versamento delle ritenute operate a luglio 2016 esclusivamente mediante modalità telematiche

    • codice tributo – 1040

    Altre ritenute alla fonte

    Versamento delle ritenute operate a luglio 2016 relative a:

    • rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio – Codice tributo 1038;

    • prestazioni derivanti da contratti d'appalto/d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o da attività commerciali non abituali, nei confronti di condomini:

    Codice tributo 1019 (ritenuta a titolo d'acconto dell'IRPEF)

    Codice tributo 1020 (ritenuta a titolo d'acconto dell'IRES).

    Modello Unico società di capitali ed enti

    I soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato il bilancio nel mese di giugno (entro il 29.06.2015) per particolari esigenze ex art. 2364 C.c. devono versare le imposte entro la data odierna con la maggiorazione dello 0,40% esclusivamente mediante modalità telematiche:

    • saldo IVA 2015 con la maggiorazione dello 0,4% per mese o frazione di mese a decorrere dal 16 marzo 2016;

    • IRES saldo 2015 e primo acconto 2016;

    • IRAP saldo 2015 e primo acconto 2016.

    Giovedì 25 agosto

    IVA comunitaria: elenchi Intrastat mensili

    Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni nonché delle prestazioni di servizi resi e ricevuti, registrati o soggetti a registrazione relativi al mese di luglio (soggetti mensili).

    Mercoledì 31 agosto

    IVA: acquisti da S. Marino

    Invio telematico della comunicazione degli acquisti, senza addebito dell'IVA, con operatori economici aventi sede a San Marino, annotate a luglio.

    A tal fine va utilizzato il quadro SE contenuto nel modello di comunicazione polivalente (c.d. spesometro).

    Modello Unico 2016 persone fisiche (con proroga)

    Le persone fisiche non titolari di partita IVA interessati dagli studi di settore, che hanno scelto di effettuare i versamenti risultanti dal UNICO PF 2016 ratealmente, ed hanno effettuato il primo versamento entro il 6 luglio o entro il 22 agosto con la maggiorazione dello 0,40%, devono versare:

    • la 3^ rata relativa alle imposte a saldo 2015 e di primo acconto 2016, con applicazione degli interessi nella misura del 0,60% (primo versamento 6.7.2016);

    • la 2^ rata relativa alle imposte a saldo 2015 e di primo acconto 2016, con applicazione degli interessi nella misura del 0,09% (primo versamento 22.8.2016).

    Modello Unico 2016 (senza proroga)

    Le persone fisiche non titolari di partita IVA non interessati dagli studi di settore, che hanno scelto di effettuare i versamenti risultanti dal UNICO PF 2016 ratealmente, ed hanno effettuato il primo versamento entro il 16 giugno o entro il 18 luglio con la maggiorazione dello 0,40%, devono versare:

    • la 4^ rata relativa alle imposte a saldo 2015 e di primo acconto 2016, con applicazione degli interessi nella misura del 0,82% (primo versamento 16.6.2016);

    • IVA – Invio Dichiarazioni d'intento A seguito dell'art. 20 del D.Lgs. "Semplificazioni", la comunicazione telematica delle dichiarazioni d’intento è effettuata direttamente dall'esportatore abituale. Quest’ultimo, una volta ottenuta la ricevuta di presentazione telematica, dovrà consegnare al proprio fornitore ovvero in dogana, la dichiarazione d’intento unitamente alla ricevuta di presentazione. In capo al cedente/prestatore (fornitore) è previsto: l’obbligo di riscontrare con modalità telematica l'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento da parte dell'esportatore abituale; riepilogare nella dichiarazione IVA annuale i dati delle dichiarazioni d’intento ricevute. Al cedente/prestatore, che effettuerà cessioni/prestazioni prima di aver ricevuto da parte del cessionario/committente la dichiarazione d’intento con la relativa ricevuta di invio telematico all’Agenzia delle Entrate, sarà applicabile la sanzione amministrativa prevista per le operazioni “in mancanza della dichiarazione d’intento”, ovvero dal 100% al 200% dell’imposta. Annotazione fatture intracomunitarie Le fatture per gli acquisti intracomunitari devono essere annotate nel registro acquisti e in quello delle vendite entro il mese di ricevimento, oppure successivamente e comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento allo stesso mese.

      la 3^ rata relativa alle imposte a saldo 2015 e di primo acc

    IVA – Invio Dichiarazioni d'intento

    A seguito dell'art. 20 del D.Lgs. "Semplificazioni", la comunicazione telematica delle dichiarazioni d’intento è effettuata direttamente dall'esportatore abituale.

    Quest’ultimo, una volta ottenuta la ricevuta di presentazione telematica, dovrà consegnare al proprio fornitore ovvero in dogana, la dichiarazione d’intento unitamente alla ricevuta di presentazione.

    In capo al cedente/prestatore (fornitore) è previsto:

    • l’obbligo di riscontrare con modalità telematica l'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento da parte dell'esportatore abituale;

    • riepilogare nella dichiarazione IVA annuale i dati delle dichiarazioni d’intento ricevute.

    Al cedente/prestatore, che effettuerà cessioni/prestazioni prima di aver ricevuto da parte del cessionario/committente la dichiarazione d’intento con la relativa ricevuta di invio telematico all’Agenzia delle Entrate, sarà applicabile la sanzione amministrativa prevista per le operazioni “in mancanza della dichiarazione d’intento”, ovvero dal 100% al 200% dell’imposta.

    Annotazione fatture intracomunitarie

    Le fatture per gli acquisti intracomunitari devono essere annotate nel registro acquisti e in quello delle vendite entro il mese di ricevimento, oppure successivamente e comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento allo stesso mese.


    Notiziario Fiscale Numero #25

    Sospensione feriale dei termini processuali dal 1° al 31 agosto
    770: firmato dal Ministro il decreto per la proroga al 15 settembre
    Richieste di rimborso Iva da parte delle Società di comodo
    Reverse charge console da gioco, PC, laptop
    Anomalie studi di settore -2014
    Equitalia: notifiche sospese nelle settimane centrali di agosto
    Detrazioni per ristrutturazione: valgono anche per il convivente

     

    Scadenziario – agosto 2016

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