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Entro il 30 settembre è possibile regolarizzare il cambio del Codice Ateco

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30 Agosto 2016 Stampa

In caso di cambiamento del codice ATECO dell’attività esercitata, se non è stata comunicata la variazione all’Agenzia, è comunque possibile regolarizzarsi senza sanzioni con UNICO 2016

Codice ATECO

Quando si apre una nuova attività e si richiede all’Agenzia la partita IVA, deve essere comunicata la tipologia di attività che si intende svolgere.
‘è noto, i codici attività sono identificati nella tabella di “Classificazione delle attività economiche – ATECO 2007”.

Il codice ATECO, data la sua importanza, ad esempio per gli studi di settore, deve essere riportato in ogni atto/dichiarazione presentato all’Agenzia delle Entrate; pertanto nel caso in cui si decida di variare la tipologia di attività (e il conseguente codice ATECO associato alla partita iva) deve essere presentata la “dichiarazione di variazione” tramite i modelli AA9/11- AA7/10.

La dichiarazione di variazione deve essere presentata entro i successivi 30 giorni; e per omessa presentazione è prevista l’applicazione di una sanzione.

Per evitare la sanzione, se la modifica della tipologia dell’attività è avvenuta nel corso del periodo d’imposta è sufficiente indicare in UNICO il codice ATECO corretto e contestualmente presentare il modello AA9/11- AA7/10 entro i termini di presentazione della dichiarazione (normalmente il 30 settembre).

Il prossimo 30 settembre 2016 scade quindi il termine per sanare l’omessa/errata comunicazione commessa nel 2015, senza incorrere nelle sanzioni.

Infatti in questa ipotesi trova applicazione la causa di non punibilità di cui all’art. 6, co. 5-bis, D.Lgs. 472/1997, che stabilisce che “Non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile dell’imposta e sul versamento del tributo”.

 


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Scadenziario – settembre 2016

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