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MOCA, obbligo di comunicazione all’AUSL

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18 Luglio 2017 Stampa

Il 14 luglio scorso la Regione Emilia Romagna ha trasmesso il modulo con cui gli operatori che effettuano produzione di MOCA (materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti) o attività di vendita all’ingrosso di MOCA devono effettuare comunicazione all’Autorità sanitaria locale tramite il SUAP (sportello unico attrività produttive) competente per territorio delle sedi operative in cui vengono svolte le attività (art.6 D.lgs 10 febbraio 2017 n.29).

 Si precisa dunque che:

  • le attività esistenti dovranno effettuare tale comunicazione tramite SUAP entro il 31 luglio;
  • le nuove attività dovranno effettuare tale comunicazione tramite SUAP contestualmente all’apertura.
  • Fino ad eventuali diverse disposizioni, gli operatori economici (le aziende) non devono pagare diritti sanitari in relazione a tale comunicazione.

 
 Si precisa che vi è obbligo di comunicazione all'Ausl competente tramite Suap per quelle imprese che effettuano:

  1. Produzione in proprio o per conto terzi di: materiali destinati a venire a contatto con alimenti materie prime (MP) destinate alla produzione di MOCA. Per le materie plastiche l'obbligo di comunicazione riguarda la produzione e la trasformazione dei polimeri, mentre è esclusa dall'obbligo di comunicazione la produzione delle sostanze utilizzate per la formazione dei polimeri (additivi, catalizzatori, monomeri, ecc).
  2. Trasformazione di materie prime: comprende la produzione di MOCA a partire da materie prime adatte al contatto con alimenti, es. produzione di Tetrapack e poliaccoppiati, formatura di vaschette in alluminio a partenza da fogli sottili e laminati, stampaggio a iniezione di bottiglie in PET o altre materie plastiche, stampa di pellicole, carta, cartoni, ecc.
  3. Assemblaggio: comprende la produzione di oggetti a contatto con alimenti partendo da materie prime adatte al contatto con alimenti (es: produzione macchinari, attrezzature, elettrodomestici).
  4. Deposito: comprende l'esclusiva attività di stoccaggio svolta a supporto di imprese che producono, trasformano o assemblano materie prime o MOCA.
  5. Distribuzione all'ingrosso: comprende gli operatori economici che svolgono attività di commercio/distribuzione all'ingrosso/importazione di materie prime o MOCA, destinati ad altri operatori economici o altre imprese alimentari, anche attraverso e-commerce. Rientrano in questa tipologia anche gli importatori intermediari. 

 

Le sanzioni 

Prima del suddetto Decreto il settore dei MOCA era sottoposto ad una disciplina sanzionatoria che interessava unicamente la legislazione nazionale, ora invece vengono introdotte specifiche sanzioni per gli obblighi stabiliti dai regolamenti comunitari. Tali sanzioni vanno da un minimo di 1.500 € sino a valori di 60.000 € (sanzione massima per non rispetto degli obblighi di rintracciabilità stabiliti all'art. 17 del Reg. CE 1935/04o 80.000 € (cessione di sostanze pericolose per la salute umana). In caso di violazioni ritenute lievi (in relazione all'esiguità del pericolo) l'organo di controllo procede ad una diffida a regolarizzare la violazione entro i termini previsti, che può concludersi con l'estinzione del procedimento senza sanzioni.

Obblighi da parte delle imprese

Il decreto introduce all’articolo 6 anche l’obbligo da parte delle imprese che producono materiali e oggetti destinati al contatto con alimenti di comunicare all’autorità sanitaria territorialmente competente gli stabilimenti che eseguono le attività di cui al Reg (CE) 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. La comunicazione deve essere effettuata entro 120 giorni dall’entrata in vigore del decreto (entro il  30 luglio 2017).
Gli operatori economici che non adempiono a tale obbligo sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria che può variare da 1.500 a 9.000 euro.

È quindi fondamentale il rispetto delle buone pratiche di fabbricazione, l'attuazione di controlli di qualità effettuati sui materiali e la produzione di documenti che attestino tali attività.

L'ambito di applicazione riguarda anche imballaggi attivi e intelligenti (in grado di garantire meglio la tracciabilità dei cibi e di migliorarne la conservazione), oggetti in materiale plastico ed in plastica riciclata.
quest'ultima tipologia di materiali la normativa prevede la sanzione accessoria della sospensione dell'attività fino a sei mesi, in caso di processo di riciclo non autorizzato.
'aggiornamento delle sanzioni amministrative avviene ogni due anni e l'incremento è determinato sulla base delle variazioni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, rilevato dall'ISTAT.

Alla fine di questo articolo potete sacricare il modulo da inoltrare al SUAP

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