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La gestione dei rifiuti nel comparto benessere

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21 Luglio 2017 Stampa

Se un’impresa, in base al codice Ateco, appartiene al settore “benessere”, la gestione burocratica di tutti i suoi rifiuti è semplificata al massimo.

Il 18 gennaio del 2016 è stata infatti pubblicata sulla “Gazzetta Ufficiale” la norma, contenuta nel “Collegato ambiente”, che introduce un’importante semplificazione per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi prodotti dalle piccole imprese a “ridotto impatto ambientale”.

Parliamo di estetisti, parrucchieri, barbieri, tatuatori, piercer, tutti destinati ad usufruire di un drastico abbattimento degli adempimenti burocratici.
dell’entrata in vigore di tale legge era necessario compilare e conservare il registro di carico e scarico, il Mud e il formulario di trasporto rifiuti per la consegna al trasportatore per il trasporto ai soggetti autorizzati allo smaltimento.

La tipologia di rifiuti

I rifiuti speciali pericolosi da smaltire prodotti nel comparto “benesse”, sono solo quelli elencati nell’allegato D alla parte quarta del D.lgs 152/06 ed in maniera chiara ed esaustiva nella recente legge 214/2011 art. 40 comma 8 “Riduzione degli adempimenti delle imprese” facente parte del decreto cosiddetto “Salva Italia”.

Precisamente, vengono identificati con il codice CER 180103 (Codice Europeo dei Rifiuti) i rifiuti speciali pericolosi a rischio infettivo che sono esclusivamente: aghi, siringhe, lame, vetri, lancette, pungi dito, testine di rasoi e bisturi monouso.
l’imprenditore che produca tali rifiuti è obbligato a seguire l’iter per lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi.

Le modalità di corretto smaltimento

Il recente Decreto Salva Italia ha previsto un sistema di semplificazione anche in materia di smaltimento dei rifiuti per i centri estetici, acconciatore, tatuaggio che producono i suddetti rifiuti pericolosi e a rischio infettivo.

Esistono due modalità distinte:

– trasportare i rifiuti pericolosi in contro proprio fino a un massimo di 30 kg al giorno, all'impianto di smaltimento tramite termodistruzione o in un altro punto di raccolta, autorizzato ai sensi delle normative vigenti.
– avvalersi dell'ausilio di aziende specializzate ed autorizzate al trasporto di smaltimento dei rifiuti pericolosi.

Le semplificazioni

In entrambi i casi non c'è più obbligo di registrazione sul registro di carico e scarico dei rifiuti e l'obbligo di comunicazione annuale tramite il modello unico dichiarazione ambiente, ma rimane l'obbligo della sola compilazione e conservazione in ordine cronologico dei formulari di trasporto di cui all'articolo 193 del decreto 152/2006.

Tali formulari sono gestiti e conservati con modalità idonee all'effettuazione dei relativi controlli cosi come previsti dal predetto articolo.
conservazione deve avvenire presso la sede dei soggetti esercenti le attività .

L'unico obbligo che rimane in vigore quello di compilare il formulario di identificazione dei rifiuti sia che vengano smaltiti in conto proprio o sia con l'ausilio di soggetti terzi addetti alla raccolta.
formulario lo potete reperire presso la Camera di Commercio e va vidimato presso la stessa. La vidimazione non è a pagamento.

Smaltimento in conto proprio

E necessaria l’iscrizione, attraverso una comunicazione, alla Sezione Regionale dell’Albo Gestori Ambientali, che rilascia il relativo provvedimento entra 30 giorni (diritto annuale di iscrizione € 50 + € 168 alla prima iscrizione per concessione governativa).
è la comunicazione del titolare che deve dichiarare: la sede dell’impresa, l’attività dalla quale vengono prodotti i rifiuti, le caratteristiche e la natura dei rifiuti stessi, gli estremi identificativi e l’idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, copia del versamento del diritto annuale di registrazione all’Albo Gestori Ambientali

Smaltimento attraverso aziende autorizzate

È necessario individuare le aziende che effettuano i servizi di smaltimento reperibili negli elenchi delle aziende autorizzate depositati presso gli uffici della Provincia di appartenenza.

Le sanzioni previste

Si ricorda infine come previsto dall’articolo 256 del Testo Unico Ambientale che chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, è punito: con la pena dell’arresto da 6 (sei) mesi a 2 (due) anni e con l’ammenda da ( 2.600 €) duemilaseicento euro a (26.000 €) ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

La gestione del rifiuto presso il punto vendita

“Una particolare tipologia di rifiuti a rischio infettivo è costituita dai taglienti e pungenti, che, per la loro capacità di ledere la cute integra, presentano un rischio permanente di veicolare infezioni nei soggetti che li manipolano anche se non sono visibilmente contaminati da sangue o altri liquidi biologici.

L’analisi degli infortuni e malattie professionali che si verificano nelle aziende sanitarie e sono riconducibili alla gestione dei rifiuti mostra, infatti, che la quasi totalità degli eventi negativi per gli operatori sono causati da oggetti taglienti o pungenti non correttamente manipolati (es. rincapucciati) o inseriti in contenitori non idonei (es. sacchi per rifiuti urbani). Per questo motivo, tutti i presidi taglienti e pungenti non più utilizzabili devono essere gestiti con le modalità di seguito riportate, utilizzando appositi contenitori rigidi a perdere, resistenti alla puntura:

– scegliere il contenitore delle dimensioni più adatte rispetto alla lunghezza dei presidi da smaltire (es. lungo per aghi da biopsia),

– assemblare correttamente il contenitore rigido, recante la scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo taglienti e pungenti", ponendo particolare attenzione ad incastrare i vari componenti seguendo le indicazioni riportate dalla casa di produzione, per avere la garanzia della tenuta ermetica,

– non utilizzare contenitori difettosi (es. è vietato assemblare le parti con nastro adesivo), in tal caso conservarli per la restituzione alla ditta fornitrice e segnalare la non conformità agli uffici aziendali competenti;

– il materiale pungente e tagliente deve essere conferito senza comprimerlo, fino al raggiungimento dei ¾ del volume (in genere segnalato da apposito indicatore sull’esterno del contenitore stesso), senza manipolare o rincapucciare gli aghi. Nel caso sia presente un sistema di deconnessione dell’ago sull’imboccatura del contenitore, utilizzarlo solo nel caso in cui tale manovra sia prevista nella procedura interna di gestione dei rifiuti,

– smaltire tutti i rifiuti taglienti e pungenti (anche se non sono venuti a contatto con fluidi biologici) all’interno dei contenitori rigidi,

– non smaltire rifiuti di altro tipo (es. guanti) che riducono la capienza del contenitore e possono favorire una disposizione pericolosa dei presidi taglienti e pungenti (es. aghi che fuoriescono dall’imboccatura del contenitore).

– utilizzare la chiusura temporanea, di cui sono dotati i contenitori, al termine dell’attività lavorativa, allo scopo di ridurre il rischio di fuoriuscita del materiale in caso di rovesciamento del contenitore,
rnal riempimento (max ¾ del volume) del contenitore bloccare la chiusura definitiva e riporlo all’interno dei contenitori per i rifiuti a rischio infettivo. Prima della chiusura definitiva, l’operatore deve accertarsi che non vi siano materiali pungenti o taglienti che fuoriescano.”

 

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