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MOCA, le precisazioni dell’Ausl di Modena

3 minuti di lettura
1 Agosto 2017 Stampa

Il 14 luglio scorso la Regione Emilia Romagna ha trasmesso il modulo con cui gli operatori che effettuano produzione di MOCA (materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti) o attività di vendita all’ingrosso di MOCA devono effettuare comunicazione all’Autorità sanitaria locale tramite il SUAP (sportello unico attrività produttive) competente per territorio delle sedi operative in cui vengono svolte le attività (art.6 D.lgs 10 febbraio 2017 n.29). Clicca qui per scaricare il modulo.
di seguito pubblichiamo le precisazioni dell'Ausl di Modena, Direzione del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, sull argomento.

Quali imprese sono soggette alla comunicazione all'Ausl tramite lo Sportello Attività Produttive?
"Sono soggetti a registrazione gli stabilimenti che svolgono le attività di cui al regolamento 2023/2006 CE: “tutti i settori e tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di materiali e oggetti, sino ad e ad esclusione della produzione di sostanze di partenza.
esclusi invece gli stabilimenti in cui si svolge esclusivamente la distribuzione al consumatore finale. Se ne desume anche l’escusione del semplice trasporto di MOCA. Non è soggetto a registrazione il deposito dei MOCA presso l’utilizzatore (già registrato coma OSA).
un OSA registrato o riconosciuto ai sensi dei Reg 852 e 853/2004 svolge anche la produzione /trasformazione/distribuzione di MOCA, la notifica relativa ai MOCA è riportata nella notifica di registrazione come OSA. (es. stabilimento imbottigliamento acque minerali che produce le bottiglie partendo da preforme)".

Le aziende che producono imballi a diretto contatto con gli alimenti (imballaggi primari) sono ovviamente tenute a compilare il modulo. Nel caso di imballaggi secondari (es. il cartone che contiene i cotechini sigillati già in imballaggio primario, prodotto da altri), è necessario compilarlo? 
"No. L’imballaggio secondario, che non viene a contatto diretto col prodotto alimentare, non rientra nella definizione di MOCA".

Durante una visita ispettiva il referente aziendale come deve comportarsi ? Deve accompagnare il tecnico Ausl spiegando tutta la attività produttiva (relativa poi alle linee che generano imballaggi a contatto con alimenti) ? Ad oggi sono presenti check list -procedure standardizzate?
"Sì dovrà spiegare il ciclo produttivo o la fase che viene gestita; esistono procedure della regione Emilia Romagna non ancora ufficiali che prevedono il controllo dei seguenti requisiti:

  • Condizioni dello stabilimento che consentono la protezione dei materiali dalla contaminazione

  • Sistema di assicurazione della qualità (art 5 Reg 2023/2006CE)

  • Sistema di controllo qualità (art 6 Reg 2023/2006CE)

  • Procedure di rintracciabilità (art. 17 Reg 1935/2004CE)

  • Etichettatura (art. 15 Reg 1935/2004CE)

  • Dichiarazioni di conformità (art. 16 Reg 1935/2004CE) e relativa documentazione di supporto

  • Requisiti cogenti previsti dalle normative specifiche per gruppi di materiali e oggetti, elencati nell’allegato 1 del Reg. CE/1935/2004"

È necessario / consigliato un disciplinare tecnico da tenere in azienda per spiegare, in caso di controlli, la produzione sulle linee interessate ad imballaggi a contatto con il cibo di cui sopra? Quali sarebbero i passaggi da sottolineare?
"E’ evidente che la verifica dei requisiti di cui al punto precedente prevede l’esame della relativa documentazione".

 

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