Torna all'elenco

Prodotti da costruzione, i chiarimenti sull’utilizzo dei cavi

4 minuti di lettura
1 Agosto 2017 Stampa

"Impresa Diretta" il format dedicato agli approfondimenti tecnici di Confartigianato Imprese, ha dedicato uno speciale sulla “Commercializzazione dei prodotti da costruzione e il Decreto Legislativo n. 106/2017” (clicca qui per leggere la notizia).

Le relazioni sono state svolte dall’Ing. Emanuele Renzi, dirigente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e coordinatore del Servizio Tecnico Centrale e dall’Arch. Sergio Schiaroli, dirigente del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco – Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica – Area II Normazione, notifica e controllo. In collegamento telefonico l’Ing. Cristina Timò, Direttore Tecnico del Comitato Elettrotecnico Italiano.

Il seminario ha così messo fine alla confusione alimentata dalla coesistenza della norma relativa ai cavi, la EN 50575 con l’entrata in vigore del D. Lgs. 106/2017 previsto per il prossimo 9 agosto. 
Un chiarimento necessario soprattutto per capire meglio come gestire le scorte di magazzino e la possibilità di rilasciare la dichiarazione di conformità degli impianti in caso di utilizzo di cavi non marcati CE ai sensi del regolamento prodotti da costruzione (CPR).

Il D. Lgs 106/2017, emanato per armonizzare la norma nazionale con quanto previsto dal Regolamento dell'Unione Europea n. 305 del 9 marzo 2011, predispone alcune strutture di governance per un migliore e stabile coordinamento tra amministrazioni semplificando e riordinando il quadro legislativo nazionale e introducendo un sistema di “Controllo, vigilanza e sanzioni” che risponde, appunto, alla richiesta del legislatore europeo e alla pressante necessità di conferire credibilità al sistema della marcatura CE e al sistema di qualificazione dei prodotti da costruzione. Il Regolamento trova attuazione con le tantissime norme armonizzate e i cavi sono uno dei tanti prodotti da costruzioni.

Nello specifico la norma armonizzata relativa ai cavi è la norma EN 50575 il cui periodo di coesistenza è durato dal 10 giugno 2016 al 1 luglio 2017.

Clicca qui per vedere il video del seminario 

Cosa sono le norme armonizzate?

Il funzionamento delle norme armonizzate, predisposte specificatamente per ciascun prodotto da costruzione, è tale che i fabbricanti possono dall’inizio dell’applicabilità della norma, seppur in senso volontario, in coesistenza con le precedenti disposizioni e fino alla fine del periodo di coesistenza, immettere sul mercato sia i prodotti con le specifiche tecniche riportate nella norma armonizzata che gli altri.

Ciò vuol dire che alla fine del periodo di coesistenza, il prodotto per poter essere legalmente immesso sul mercato deve riportare la marcatura CE e deve essere dotato da DoP (Dichiarazione di Prestazione) prevista dal Regolamento. In sostanza a far data dal primo luglio 2017, i cavi rientranti nella norma EN 50575 non possono più essere immessi sul mercato se privi di marcatura CE e DoP.

L’art. 20 che parla di utilizzo, non vieta l’impiego di prodotti non marcati CE, ma vieta l’impiego di prodotti non conformi al regolamento: se un prodotto è stato legalmente immesso sul mercato prima della fine del periodo di coesistenza (ossia prima del primo luglio 2017), quel prodotto rimane legalmente immesso sul mercato, ovvero conforme al Regolamento e quindi al D. Lgs. 106/2017 e può pertanto essere utilizzato.

Più chiarezza, meno criticità

L’architetto Schiaroli ha chiarito che la norma EN 50575 introduce i cavi elettrici nel Regolamento per la loro specifica caratteristica di comportamento e reazione al fuoco poiché può contribuire alla prevenzione incendi. 
anche che tutti i cavi che non vengono installati permanentemente in un’opera di costruzione o di ingegneria civile non sono prodotti da costruzione e quindi non rientrano nell’ambito di applicazione del CPR. 

Si escludono poi alcuni ambiti di utilizzo dei CAVI CPR:

  • MACCHINE E BORDO MACCHINE: NO perché non sono opere di ingegneria civile
  • UTILIZZATORI: NO quando non sono installati permanentemente in un’opera
  • IMPIANTI DI CANTIERE EDILE: NO poiché sono opere temporanee e quindi i cavi non sono permanentemente installati in un opera
  • FIERE, MOSTRE E MANIFESTAZIONI SE TEMPORANEE E MOBILI: NO. Ovviamente nel caso della struttura edilizia che dovesse ospitare fiere, mostre e quant’altro, essendo opera di ingegneria civile, si applicherebbe il regolamento.

Gli edifici esistenti, invece, rientrano a pieno titolo nel regolamento (sono opera di ingegneria civile) e pertanto valgono le disposizioni del regolamento circa ogni nuovo intervento che li riguardi.

In merito alla variante 4 della norma CEI 64/8, che rappresenta la regola dell’arte, Confartigianato ha chiesto al CEI (Comitato elettrotecnico italiano) la possibilità di rivedere la nota alla variante stessa che nei fatti limita l’utilizzo dei cavi legittimamente commercializzati ma non marcati CE fino al 31/12/2017.

 

    Richiesta Informazioni

    Compila il modulo e sarai ricontattato al più presto


    Informativa Privacy

    Dichiarare di aver preso atto dell'informativa sul trattamento dei dati personali selezionando la casella: "Acconsento al trattamento dei dati personali"
    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Per inviare la richiesta, clicca su Invia e attendi il box verde di conferma.Riceverai inoltre un'email di riepilogo.

    News correlate