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Alimentazione: diventerà obbligatoria l’indicazione dello stabilimento di produzione

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7 Aprile 2017 Stampa

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 22 marzo 2017 lo schema di decreto legislativo, in allegato, recante “disciplina dell’indicazione obbligatoria in etichetta della sede e indirizzo dello stabilimento di produzione o confezionamento” e lo ha trasferito alla Conferenza Stato-Regioni per acquisirne il parere.

Tale obbligo, che era già previsto nella normativa nazionale dal D.Lgs. n.109/92, a seguito dell’entrata in vigore del Reg. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 2000/13 che consentiva allo stato membro il mantenimento di disposizioni finalizzate ad imporre l’obbligo in questione per la produzione nazionale, è stato eliminato. Per cui al momento sussiste solo la facoltà di prevedere queste indicazioni.

Le motivazioni che hanno indotto a reintrodurre il predetto obbligo risiedono nell’intento di assicurare una immediata tutela della salute del consumatore consentendo una immediata rintracciabilità dell'alimento da parte degli organi di controllo, in caso di allerta sanitaria, nonché una informazione trasparente a completamento dell’indicazione obbligatoria del soggetto responsabile delle informazioni al consumatore.

Il decreto per consentire l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Reg. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori attua la delega contenuta nella legge 12 Agosto 2016 n. 170 – legge di delegazione 2015, previa apposita procedura di notifica alla Commissione Europea onde ottenere specifica autorizzazione.

Gli aspetti principali del provvedimento

Con l’art. 3 comma 1 s’introduce l’obbligo di riportare sul preimballaggio dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale o alle collettività o sull’etichetta l’indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento.

Per quanto riguarda gli alimenti preimballati destinati alle collettività per essere preparati, trasformati, frazionati o tagliati nonché i prodotti preimballati commercializzati in una fase precedente alla vendita al consumatore finale‘, è previsto al comma 2, in coerenza con quanto indicato all’art. 8 comma 7 del Reg. 1169/2011 che la predetta informazione può venire riferita nei documenti commerciali che accompagnano o precedono la consegna delle merci.

La sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento è identificata dalla località e dall’indirizzo dello stabilimento‘ (articolo 4, comma 1). L’indirizzo può essere omesso nel caso in cui l’indicazione della località consenta l’agevole e immediata identificazione dello stabilimento‘ (comma 2), mentre si può omettere l’indicazione della sede (comma 3), quando:

  • la sede dello stabilimento coincida con quella dell’operatore responsabile,

  • i prodotti preimballati riportino il marchio di identificazione o il bollo sanitario prescritti dai Regg. CE 853/2004 e 854/2004 (c. d. Pacchetto Igiene).

  • il marchio contenga l’indicazione della sede dello stabilimento.

Nel caso in cui l’operatore disponga di più stabilimenti, si possono indicare tutti gli stabilimenti ma quello effettivo deve essere evidenziato mediante punzonatura o altro segno (comma 4).

La sanzione amministrativa pecuniaria da applicarsi, ‘salvo che il fatto costituisca reato‘, varia da 2.000 a 18.000 euro (articolo 5 commi 1-2) nel caso di omissione dell’indicazione della sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento sull’imballaggio, sull’etichetta o sui documenti commerciali. Da 1.000 a 8.000 euro qualora non siano rispettati i requisiti di leggibilità (e altezza minima dei caratteri) stabiliti per le informazioni obbligatorie in etichetta, previsti dall’art. 13 del Reg. 1169/2011 (comma 3).

L’autorità incaricata di controlli e sanzioni, così come prevede la legge di delegazione 2015, é l’ICQRF (Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari) presso il Mi.P.A.A.F (articolo 6).

In base al principio del mutuo riconoscimento sono esclusi dal campo di applicazione sia i prodotti alimentari realizzati in un altro Stato membro dell’Unione europea o nella Turchia che i prodotti provenienti da uno Stato membro dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell’Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) (articolo 7).

Il periodo transitorio, decorso il quale hanno efficacia le disposizioni, é stabilito nei 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto, prevista nei 15 giorni dalla data di sua pubblicazione. I prodotti alimentari immessi sul mercato o etichettati prima di tale termine potranno venire commercializzati fino all’esaurimento delle scorte dei prodotti stessi (articolo 8).

La pubblicazione del decreto è in ogni caso soggetta al rilascio di parere preventivo delle Commissioni Agricoltura di Camera e Senato, nonché al via libera della Commissione europea, che potrà essere dato, vista la procedura di notifica, in un arco temporale non inferiore ai 90 giorni dalla comunicazione a Bruxelles.

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