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Criter: la Regione risponde sul trattamento degli impianti non conformi

4 minuti di lettura
6 Febbraio 2018 Stampa

A seguito delle richieste di chiarimento avanzate alla Regione, in riferimento ad alcuni aspetti di conformità degli impianti registrati sul CRITER, Il responsabile dell’organismo regionale di accreditamento, Arch. Stefano Stefani, esperite le opportune verifiche, ha risposto attraverso le precisazioni di seguito riportate:

SISTEMI DI TERMOREGOLAZIONE

1. L’obbligo di installazione di un sistema di regolazione della temperatura ambiente è stato introdotto con la Legge 10/91, così come tecnicamente specificato dall’art. 7 del DPR 412/93
. Di conseguenza, la presenza di un termostato ambiente è necessaria per tutti i generatori installati dopo il 1993
. Nella compilazione del RTCEE al punto “D Sistema di regolazione temperatura ambiente funzionante” ci si dovrà quindi comportare, a seconda dei casi:

a. Il termostato c’è e funziona (indipendentemente dalla data di installazione del generatore): si dovrà indicare SI’
. Il termostato NON c’è, ed il generatore è stato installato DOPO il 1993: si dovrà indicare NO e il sistema obbligherà ad una raccomandazione circa la sua installazione
. Il termostato NON c’è, ed il generatore è stato installato PRIMA il 1993: si dovrà indicare NC ed eventualmente specificare la situazione nelle osservazioni (campo libero)

Vedremo se sarà possibile introdurre una ulteriore regola nel sistema di compilazione del RTCEE per “guidare” la compilazione di questa voce.

SISTEMI DI TRATTAMENTO DELL’ACQUA

1. L’obbligo di installazione di un sistema di trattamento dell’acqua in presenza di durezze superiori ai 25 gradi francesi (per impianti di solo riscaldamento) o di 15 gradi francesi (per impianti di produzione di ACS) è stato introdotto a valle del D.Lgs. 192/2005, così come tecnicamente specificato nel DPR 59/2009 (peraltro ripreso anche dalla normativa regionale)
. Di conseguenza, per impianti il cui generatore sia stato installato dopo l’entrata in vigore del citato provvedimento deve essere verificata la presenza di un sistema di trattamento chimico (per impianti fino a 100 kW) o di addolcimento (per impianti di potenza > 100 Kw)
. Nella compilazione del RTCEE alla sezione “C Trattamento acqua” ci si dovrà quindi comportare, a seconda dei casi:

a. Il sistema di trattamento c’è (indipendentemente dalla data di installazione del generatore): se ne dovrà indicare la tipologia, verificandone la congruità con la potenza
. Il sistema di trattamento NON c’è, ed il generatore è stato installato DOPO il 2009: si dovrà indicare ASSENTE e il sistema obbligherà ad una raccomandazione circa la sua installazione
. Il sistema di trattamento NON c’è, ed il generatore è stato installato PRIMA del 2009: si dovrà indicare NON RICHIESTO ed eventualmente specificare la situazione nelle osservazioni (campo libero)

Ovviamente, in presenza di situazioni di non conformità alla norma di cui al punto 3.b. precedente si avvia il procedimento amministrativo che comporta l’obbligo da parte del responsabile di impianto di provvedere alla realizzazione degli interventi previsti nei tempi indicati (180 giorni), mediante invio della “comunicazione di non conformità” con valore di diffida ai sensi dell’art. 7bis della LR 21/84 (per le categorie di impianti per i quali l’accertamento effettuato sul RTCEE tiene luogo a tutti gli effetti di una ispezione) o con indicazione della successiva effettuazione di una ispezione (per gli impianti per i quali non è applicabile la condizione precedente). Eventuali impedimenti tecnici alla installazione dei sistemi richiesti devono essere adeguatamente giustificati mediante relazione tecnica asseverata.

Ricordiamo altresì che il procedimento amministrativo di cui sopra si avvia tutte le volte che a seguito di una ispezione (o di un accertamento che abbia la medesima valenza) viene evidenziata una situazione di non conformità alla norma, mediante indicazione di una raccomandazione (per qualunque tipo di non conformità) o di una prescrizione (ovvero di una non conformità che comporta rischi per le persone, in presenza della quale occorre procedere immediatamente alla disattivazione dell’impianto).

In buona sostanza, non esistono situazioni di non conformità alla norma che, qualora rilevate, diano luogo ad una segnalazione fine a se stessa, tenuto conto che, comunque, la Regione Emilia-Romagna applica sistematicamente l’istituto della diffida di cui all’art. 7bis della LR 21/84, in base al quale il procedimento si estingue se vengono realizzati gli interventi richiesti.

Chiarimenti forniti in data 05/02/2018

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