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CRITER – Accolte le principali richieste di modifica al Regolamento

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16 Marzo 2018 Stampa

A seguito di una serie di incontri volti a predisporre una proposta di modifica del Regolamento n.1/2017 e a concertare con la Regione soluzioni per superare le principali criticità rilevate, si è avviata la procedura di revisione del citato regolamento:
lo schema di modifica è già stato approvato dalla Giunta Regionale con DGR 249 del 26 febbraio u.s. e a breve sarà sottoposto all’Assemblea Legislativa per la ratifica.

L'Arch. Stefani di Ervet interverrà mercoledì 4 Aprile alle ore 17.30 presso la sede provinciale di Lapam per presentare dette modifiche e aggiornare le imprese sullo stato dell'arte relativo all'utilizzo del catasto regionale.

Il nuovo regolamento, che entrerà in vigore dopo la pubblicazione sul BUR, riporta, tra le alte, le seguenti importanti modifiche:

Posticipo al 31/12/2019 del termine ultimo per la predisposizione, per gli impianti esistenti, del libretto d’impianto
dai precedenti 30 giorni a 90 giorni di tempo per caricare i REE lasciando inalterata invece la tempistica per Rapporti con Raccomandazioni e/o Prescrizioni
degli accertamenti dei REE anche sui rapporti “Funzionale di Manutenzione” eventualmente caricati, a tutela delle imprese, qualora gli stessi contengano Raccomandazioni e/o Prescrizioni.

Per quanto concerne la campagna informativa nei confronti della cittadinanza più volte sollecitata, ma tutt’ora disattesa, la Regione ha stanziato 40.000 € + iva per la campagna del 2018 e analogo importo per il proseguo della campagna nel 2019 ed ha già pubblicato il bando con l’obiettivo di avviare la campagna informativa entro Maggio. Si è sollecitato l’attivazione di tali programmi, e sottolineato il carattere d’urgenza di una informazione puntuale; nel frattempo si è concordato di arricchire il materiale già disponibile (FAQ, Vademecum per il cittadino e Informativa sintetica) con tutte le informazioni utili sia di carattere burocratico (POD, Catasto, PDR etc…) che di carattere tecnico (Trattamento acqua, termostato etc…) da veicolare attraverso tutti i siti istituzionali possibili.

Per quanto riguarda gli impianti di climatizzazione estiva, è operativo il sistema di registrazione dei “rapporti di controllo” tipo 2 (gruppi frigo) pertanto occorre inserire nel sistema CRITER, alle scadenze previste, anche questi ultimi rapporti. Non essendo però ancora stata emanata la norma tecnica di efficienza di riferimento, all’allegato tecnico non si dovrà, per il momento, applicare il bollino “Calore pulito”.

Cogliamo infine l’occasione per chiarire una serie di problematiche maggiormente ricorrenti, per le quali la Regione ha fornito dettagliato riscontro:

CONTABILIZZAZIONE DI CALORE

1. L’obbligo della contabilizzazione del calore è in vigore dal 19 luglio 2014, data di pubblicazione del decreto legislativo 102/2014 in G.U., che prevede che gli impianti di riscaldamento centralizzato dei condomini debbano essere dotati di contatori individuali

2. Come definito dall’art.2 comma 2 lettera “F” del DLG 102/2014, si intende con “Condominio” un edificio con almeno due unità immobiliari, di proprietà in via esclusiva di soggetti che sono anche comproprietari delle parti comuni

3. Qualora nel libretto dell’impianto al punto 1.2 ci si trovi in presenza di un impianto che NON è una singola unità immobiliare, nella compilazione del relativo RTCEE al punto “G Sistemi termoregolazione e contabilizzazione del calore” ci si dovrà quindi comportare, a seconda dei casi:

a. in presenza di un impianto centralizzato al servizio di unità abitative provviste di Contabilizzazione: si dovrà indicare SI’ e specificare il tipo di contabilizzazione (Diretta o Indiretta);
. in presenza di un impianto centralizzato al servizio di unità abitative senza un sistema di Contabilizzazione: si dovrà indicare NO e il sistema obbligherà ad una raccomandazione circa la sua installazione (si ricorda che la mancata installazione comporta una sanzione amministrativa non inferiore a 500,00 euro e non superiore a 2.500,00 euro a carico di ciascun proprietario delle singole unità immobiliari; la sanzione non viene comminata qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente per l’esenzione dall’obbligo di installazione di tali sistemi, adeguatamente documentate da apposita relazione tecnica);
. In presenza di un impianto autonomo (singola unità immobiliare): la compilazione riporterà in automatico l’indicazione NA.

SISTEMI DI TERMOREGOLAZIONE

1. L’obbligo di installazione di un sistema di regolazione della temperatura ambiente è stato introdotto con la Legge 10/91, così come tecnicamente specificato dall’art. 7 del DPR 412/93 dove in sintesi con “sistema di termoregolazione” si intende un dispositivo dotato di una o più sonde di rilevazione della temperatura ambiente con programmatore che consenta la regolazione della temperatura su almeno due livelli di temperatura nell’arco delle 24 ore

2. Di conseguenza, la presenza di un termostato ambiente con programmatore è necessaria per tutti i generatori installati dopo il 26/08/1993

3. Nella compilazione del RTCEE al punto “D Sistema di regolazione temperatura ambiente funzionante” ci si dovrà quindi comportare, a seconda dei casi:

a) Il termostato ambiente programmabile c’è e funziona (indipendentemente dalla data di installazione del generatore): si dovrà indicare SI’
) Il termostato ambiente NON c’è o non ha le caratteristiche di cui sopra, ed il generatore è stato installato DOPO il 26/08/1993: si dovrà indicare NO e il sistema obbligherà ad una raccomandazione circa la sua installazione (si ricorda che anche in questo caso la mancata installazione comporta una sanzione amministrativa non inferiore a 500,00 euro e non superiore a 2.500,00 euro a carico di ciascun proprietario delle singole unità immobiliari; la sanzione non viene comminata qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente per l’esenzione dall’obbligo di installazione di tali sistemi, adeguatamente documentate da apposita relazione tecnica)
) Il termostato ambiente NON c’è o non ha le caratteristiche di cui sopra, ed il generatore è stato installato PRIMA del 26/08/1993: si dovrà indicare NC ed eventualmente specificare la situazione nelle osservazioni (campo libero)

4. Il termostato non programmabile, con il limite di un solo livello di temperatura, non è considerato quale sistema di termoregolazione idoneo.

SISTEMI DI TRATTAMENTO DELL’ACQUA

1. L’obbligo di installazione di un sistema di trattamento dell’acqua è stato introdotto dal D.Lgs. 192/2005, così come tecnicamente specificato nel DPR 59/2009 (peraltro ripreso anche dalla normativa regionale) in presenza di durezze superiori ai 25 gradi francesi (per impianti di solo riscaldamento) o di 15 gradi francesi (per impianti di produzione di ACS); con il successivo DM 26/06/2015 l’obbligo è stato esteso a tutti gli impianti indipendentemente dalla durezza rilevata.

2. Di conseguenza, per impianti il cui generatore sia stato installato dopo l’entrata in vigore dei citati provvedimenti deve essere verificata la presenza di un sistema di trattamento chimico (per impianti fino a 100 kW) o di addolcimento (per impianti di potenza > 100 Kw).

3. Nella compilazione del RTCEE alla sezione “C Trattamento acqua” ci si dovrà quindi comportare, a seconda dei casi:

a. Il sistema di trattamento c’è (indipendentemente dalla data di installazione del generatore): se ne dovrà indicare la tipologia, verificandone la congruità con la potenza
. Il sistema di trattamento NON c’è, ed il generatore è stato installato DOPO il 25/06/2009: si dovrà indicare ASSENTE e il sistema obbligherà ad una raccomandazione circa la sua installazione.
. Il sistema di trattamento NON c’è, ed il generatore è stato installato PRIMA del 25/06/2009: si dovrà indicare NON RICHIESTO ed eventualmente specificare la situazione nelle osservazioni (campo libero)

Successivamente al caricamento dei rapporti di controllo, in presenza di situazioni di non conformità alla norma (ad esempio le circostanze di cui ai punti 3.b. precedenti), la Regione invierà al responsabile dell’impianto una raccomandata di “SEGNALAZIONE DI NON CONFORMITA’” che ha valore di diffida ai sensi dell’art. 7bis della LR 21/84* , imponendogli l’obbligo di provvedere alla realizzazione degli interventi previsti nei tempi indicati.
non pervenga alcun riscontro che comprovi la risoluzione delle difformità rilevate o una relazione tecnica asseverata da un professionista che giustifichi eventuali impedimenti tecnici alla installazione dei sistemi richiesti, seguirà un’ulteriore raccomandata di “NOTIFICA VERBALE DI ACCERTAMENTO” con l’applicazione della sanzione pecuniaria** . Sarà nostra cura tenerVi tempestivamente aggiornati sull’evolversi delle situazioni in essere. Le scriventi associazioni attraverso le rispettive sedi territoriali sono a disposizione per eventuali chiarimenti.

*  La segnalazione assume valore di diffida ai sensi della LR 21/84 solo nel caso di impiantri di potenza < 100 kW ed alimentati a gas metano o GPL.
** 2 Procedura applicata nei casi di cui alla nota 1: negli altri casi (impianti di potenza > 100 kW o alimentati con combustibili liquidi o solidi) viene invece disposta una ispezione, a seguito della quale si procede con la notifica.

 

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