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F-GAS: avviato l’iter per l’attuazione del regolamento (UE) n.517/2014

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26 Marzo 2018 Stampa

regolamento sui gas fluorurati a effetto serra

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, seppur in via preliminare, il testo dell’atteso decreto di recepimento del regolamento sui gas fluorurati a effetto serra.

Lo scorso 16 marzo il CdM ha approvato lo schema di decreto per il recepimento del Regolamento UE 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra, che abrogherà il DPR 43/2012 attualmente in vigore. Il testo ora passerà al Consiglio di Stato, che ha 60 giorni di tempo per formulare i pareri di merito e successivamente tornerà alla valutazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per poi arrivare alla firma e quindi alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Dello schema di decreto segnaliamo alcune rilevanti novità, che, in parte, recepiscono le richieste avanzate dalle categorie:

– La previsione di un “Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate” (che nei contenuti conferma quello già introdotto con il DPR 43/2012), ma soprattutto di una “Banca Dati gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati”  istituiti presso il Ministero dell’ambiente e gestiti dalle Camere di commercio competenti.
fine di garantire la totale tracciabilità delle apparecchiature e dei gas dovranno essere comunicate tutte le vendite, anche nel caso di vendite online, di gas fluorurati a effetto serra e delle apparecchiature contenenti tali gas, nonché le attività di assistenza, manutenzione, riparazione e smantellamento di dette apparecchiature.
rivenditori di gas e di apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti f-gas agli utilizzatori finali saranno tenuti alla comunicazione dei dati relativi alle vendite effettuate (compresi i numeri dei certificati acquisiti a verifica) nonché all’ indicazioni degli utilizzatori finali in caso di pre-caricate.
alla tenuta di detta “Banca Dati” rileviamo che il Ministero ha recepito solo in parte le istanze delle Associazioni di categoria, modificando il termine per la compilazione da 5 a 30 giorni e stralciando la previsione di pagamento di una quota per ogni inserimento di dati da una parte, ma mantenendo la previsione di pagamento annuale dei diritti di segreteria alle Camere di commercio competenti per la gestione e la tenuta della Banca Dati, dall’altra.

– La previsione di clausole di salvaguardia per i titolari delle certificazione già acquisite, che varranno fino alla naturale scadenza per le attività per cui sono stati rilasciati, e di cui sarà possibile estendere la validità a ulteriori settori attraverso una certificazione integrativa;

– La cancellazione automatica dal Registro per persone fisiche ed imprese che non conseguono la certificazione entro 8 mesi dall’ iscrizione al Registro, così da fare chiarezza  su quali siano i soggetti effettivamente in possesso dei requisiti;

In accordo con quanto previsto dal Regolamento UE 517/2014 tra le attività soggette a certificazione vengono inserite anche quelle di “smantellamento” e quelle svolte su “celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero”.

Per le imprese individuali senza dipendenti, dalla lettura delle prime bozze dei Regolamenti Accredia, che dovranno essere adottati in seguito alla pubblicazione del nuovo decreto, pare sia stata finalmente prevista la certificazione unica e semplificata.
si tratta dell’approvazione definitiva e il testo, nell’iter che lo porterà speriamo a breve (ma sicuramente non prima di 2/3 mesi) alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, potrebbe essere rivisto.
tale decreto dovrà poi seguire il “Decreto Sanzioni”, necessario per rendere efficaci le disposizioni del presente provvedimento.

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