Torna all'elenco

Credito d’imposta in formazione 4.0: come funziona?

2 minuti di lettura
1 Agosto 2018 Stampa

Al fini di stimolare gli investimenti delle imprese nella formazione del personale nelle materie aventi a oggetto le tecnologie rilevanti per il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal “Piano Nazionale Industria 4.0”, cosiddette “tecnologie abilitanti”, la Legge di bilancio per il 2018 ha introdotto il “Credito d’imposta Formazione 4.0”.

Cosa prevede la norma

– Un credito d'imposta del 40% delle spese relative al personale dipendente impegnato nelle attività di formazione ammissibili, limitatamente al costo aziendale riferito alle ore o alle giornate di formazione, sostenute nel periodo d'imposta agevolabile e nel limite massimo di 300mila euro per ciascun beneficiario, pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali;

– Sono ammissibili al credito d'imposta anche le eventuali spese relative al personale dipendente ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell'allegato A della legge n. 205 del 2017 e che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili, nel limite del 30% della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente.;

– La misura è applicabile alle spese in formazione sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

A chi spetta?

– Alle imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali;

– Agli enti non commerciali residenti svolgenti attività commerciali rilevanti ai fini del reddito d'impresa;

– Alle imprese residenti all'estero con stabili organizzazioni sul territorio italiano;

Come accedere all'agevolazione

Al credito d’imposta si accede in maniera automatica in fase di redazione del bilancio, con successiva compensazione mediante presentazione del modello F24 in via esclusivamente telematica all'Agenzia delle Entrate.
soggetti beneficiari sono tenuti a produrre idonea documentazione contabile che attesti il personale impiegato nell’attività formativa, il numero di “ore dipendente” impiegate nella stessa, il tutto asseverato da revisore contabile, direttore tecnico del Caf a altro soggetti a questi assimilati. Sussiste inoltre l'obbligo di conservazione di una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte.

Per maggiori informazioni
fiscale Lapam
893111

 

    Richiesta Informazioni

    Compila il modulo e sarai ricontattato al più presto


    Informativa Privacy

    Dichiarare di aver preso atto dell'informativa sul trattamento dei dati personali selezionando la casella: "Acconsento al trattamento dei dati personali"
    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Per inviare la richiesta, clicca su Invia e attendi il box verde di conferma.Riceverai inoltre un'email di riepilogo.

    News correlate