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Stufe e camini, cosa prevede il Piano Aria regionale?

3 minuti di lettura
15 Ottobre 2018 Stampa

Oltre a ridurre le emissioni inquinanti degli autoveicoli (ne abbiamo parlato approfonditamente qui), tra gli obiettivi comuni alle quattro Regioni del bacino padano vi è anche quello di ridurre progressivamente l’utilizzo dei vecchi camini, ritenuti altamente inquinanti.

In Emilia-Romagna infatti oltre il 50% delle emissioni di Pm10 è dovuto al riscaldamento domestico a biomassa: le emissioni di un camino aperto tradizionale sono stimate in 2.880 tonnellate di Pm10 all’anno e quelle di una stufa a legna di 1.228, a fronte delle 17 tonnellate all’anno degli impianti a metano (dati 2013 Inventario emissioni di Arpae).

Cosa contiene dunque la Delibera di Giunta Regionale numero 1412 del 25/09/2017 in attuazione del Piano Aria di Regione Emilia Romanga (PAIR 2020)? Vediamolo nello specifico: 

Limitazioni e obblighi

Per quanto riguarda i nuovi impianti è previsto che:

– dal 1 ottobre 2018 si possono installare solo impianti di classe “3 stelle”, o superiore 

– dal 1 gennaio 2020 si potranno installare solo impianti di classe “4 stelle” o superiore.

Inoltre sono state previste limitazioni all’uso di biomassa legnosa nei generatori di calore, in particolare:

DAL 1° OTTOBRE 2018

1) nelle unità immobiliari dotate di sistema multi combustibile, ubicate nei Comuni i cui territori sono interamente ubicati a quota altimetrica inferiore ai 300 m, dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno è vietato l’uso di biomassa legnosa nei generatori di calore con classe di prestazione emissiva inferiore a “2 stelle” e nei focolari aperti o che possono funzionare aperti.
Comuni i cui territori siano posti ad altitudini anche in parte superiori a 300 m, i Sindaci dovranno individuare con proprio atto le zone situate al di sotto della suddetta quota cui si applica il presente divieto che, in caso di mancata individuazione, si applicherà a tutto il territorio comunale

2) nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, è obbligatorio utilizzare pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall’allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2.

DAL 1° OTTOBRE 2019

Il divieto è esteso ai generatori di calore alimentati a biomassa con classe di prestazione emissiva inferiore a “3 stelle”.

Ulteriori obblighi

Dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno, se nei giorni di controllo (lunedì e giovedì) si verifica l’avvenuto superamento continuativo nei quattro giorni antecedenti del valore limite giornaliero del PM10, i Comuni dell’agglomerato di Bologna e i Comuni con popolazione superiore a 30mila abitanti, si attengono alle seguenti prescrizioni aggiuntive rispetto a quanto previsto nel Piano:

– divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe “3 stelle”;

– divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio, scopo intrattenimento, etc…) di combustioni all’aperto, anche relativamente alle deroghe consentite dall’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;

– potenziamento dei controlli con particolare riguardo al rispetto dei divieti di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all’aperto e di divieto di spandimento dei liquami.

Per maggiori informazioni
Budri
categoria Impiantisti
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