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Criter: al “bollino calore pulito” non si applica l’IVA

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13 Febbraio 2019 Stampa

Nel 2017 l’Agenzia delle Entrate della Regione Emilia-Romagna, rispondendo ad un quesito di Ervet (Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA, la società “in house” della Regione che opera come agenzia di sviluppo territoriale) inerente il trattamento Iva da applicare alla cessione del segno identificativo "bollino calore pulito" previsto dal RR n.1/2017 (c.d. Regolamento CRITER), aveva ritenuto che il bollino assegnato dall’impresa di manutenzione al Responsabile dell' Impianto (cliente) andasse assoggettato ad IVA. Da qui il chiarimento riportato fino ad ora nella raccolta FAQ pubblicata sul portale regionale.

Con un più recente parere, formulato con la risposta n. 141/2018 del 28/12/2018, l’Agenzia delle Entrate ha modificato tale orientamento, chiarendo che la tariffa corrisposta per l'acquisizione dei segni identificativi "bollino calore pulito" esula dal campo di applicazione dell’Iva, come ritenuto in origine anche dall'Ufficio Fiscale di Lapam.

I casi specifici

Secondo l’interpretazione fornita, tale condizione trova validità:

– sia quando il contributo per l’acquisizione del bollino viene corrisposto dal manutentore:

– o direttamente ad un Ente pubblico (laddove l'Autorità competente non abbia delegato alla riscossione un organismo esterno),

– o ad una società in-house, delegata dall'Autorità competente a ricoprire il ruolo di organismo esterno,

– o ad una società di diversa natura, delegata dall'Autorità competente a ricoprire il ruolo di organismo esterno,

– sia quando il contributo per l’acquisizione del bollino viene corrisposto dal Responsabile di impianto al manutentore, che provvede ad applicarlo al rapporto di controllo.

Quindi, in buona sostanza, l’acquisizione e la cessione del bollino “calore pulito” non comportano l'applicazione IVA (Art.15 c.1 n.3 del DPR 663/1972), ne' quando il bollino viene acquisito dal manutentore presso l’Organismo di Accreditamento ed Ispezione, ne' quando il bollino viene ceduto dal manutentore al responsabile di impianto. 

La FAQ n. 009 – SEZ. 6 è stata aggiornata (Raccolta FAQ – Rev. 04 del 04/02/2019).

Per maggiori informazioni
Budri
Categoria Impianti
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893111

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