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Scontrino elettronico e trasmissione dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate

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12 Aprile 2019 Stampa

IL NUOVO OBBLIGO 

Dal 1° luglio 2019 gli esercenti con un volume d’affari superiore a 400 mila Euro l’anno dovranno trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i corrispettivi giornalieri. Per tutti gli altri titolari di partita IVA l’obbligo entrerà in vigore dal 1 gennaio del prossimo anno.

DA FACOLTATIVO A OBBLIGATORIO, PRIMA PER ALCUNI POI PER TUTTI

Da facoltativo ad obbligatorio, prima per alcuni poi per tutti. Così si potrebbe riassumere il Decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio che ha previsto il superamento del regime facoltativo di memorizzazione telematica dei corrispettivi e invio all’Agenzia delle Entrate.
partire dal 1° luglio 2019 infatti, i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro saranno obbligati alla trasmissione dei corrispettivi in modalità telematica, l'obbligo di trasmissione telematica si  estenderà poi a tutti i titolari di partita IVA dal 1° gennaio 2020. Ecco in sintesi in cosa consiste il nuovo “scontrino elettronico”. Il regime era già stato introdotto su base facoltativa, ovverosia per chi voleva, poteva spontaneamente aderire al nuovo sistema.

Nel disegno del legislatore vi è l’intenzione di sostituire il nuovo scontrino elettronico obbligatorio a quello cartaceo per tutti i soggetti di cui all’articolo 22 del DPR 633/1972 (che esercitano attività di commercio al minuto e assimilate), non tenuti all’emissione della fattura elettronica, salvo richiesta da parte del cliente. 

Il superamento dell’attuale regime facoltativo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi può consentire di eliminare alcuni adempimenti contabili come il registro dei corrispettivi, l’emissione e la conservazione di documenti, scontrini e ricevute fiscali, alternativi alla fattura elettronica. Tutte interessanti possibilità, a fronte delle quali è bene ricordare che, al netto delle semplificazioni, lo scontrino elettronico ha finalità di contrasto all'evasione, ergo l'Agenzia utilizzerà il database delle trasmissioni per controlli automatizzati su IVA, dichiarazioni, dichiarativi e via dicendo.

IL CONTRIBUTO PER LA SOSTITUZIONE O ADEGUAMENTO DEI REGISTRATORI DI CASSA

E’ previsto un contributo fiscale previsto per le spese di adattamento dei sistemi basse soglie individuate. Al riguardo, è stato istituito il seguente codice tributo per l’utilizzo in compensazione, con il mod. F24, del credito d’imposta per l’acquisto / adattamento degli strumenti per la memorizzazione elettronica / trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri:

6899 – Credito d’imposta per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti mediante i quali sono effettuate la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri

Dopo l’introduzione della Fattura Elettronica, gli ISA (Indicatori Sintetici di Affidabilità, in sostanza i nuovi studi di settore, come abbiamo documentato nel precedente numero di Imprese&Territori), l’obbligo di adozione dello scontrino elettronico costituisce l’ennesimo sistema di controllo e accesso diretto da parte del fisco sul sistema dei conti delle imprese. Sistemi che sicuramente potranno portare ad un più efficace contrasto dell’evasione fiscale, ma a cui deve fare fronte un altrettanto incisivo percorso di semplificazione e sburocratizzazione delle norme fiscali. Cosa che finora, nonostante i roboanti comunicati e le altisonanti promesse da parte di tutte le forze politiche, non si è ancora vista, e sulla quale non si è più disposti ad attendere.

Il commento della Presidente Licom Cinzia Ligabue:

“E' opportuno dare più tempo alle imprese per adeguarsi e partire dal primo gennaio 2020 per tutti – interviene la presidente Licom, Cinzia Ligabue -. Oppure si potrebbe tenere un regime transitorio dal primo luglio al 31 dicembre 2019 che permetta alle imprese di adeguarsi. Gli adempimenti per i commercianti, già messi in crisi da molteplici motivi e a Modena ad esempio dal proliferare di aperture di grandi dimensioni, sono numerosi e questo diventa l’ennesimo adempimento a cui far fronte. Sei mesi di tolleranza ci paiono il minimo. Inoltre il massimale previsto (vedi paragrafo sottostante) è molto basso e largamente inadeguato. Chiediamo una riformulazione urgente di questa soglia e di permettere, anche a chi ha già provveduto, di poter fruire di un contributo fiscale decisamente maggiore”.

COME USUFRUIRE DEL CREDITO DI IMPOSTA PER ADEGUARE I REGISTRATORI DI CASSA

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato lo scorso 28 febbraio il provvedimento 49842 per l’ottenimento del credito di imposta per le imprese, relativamente alle spese sostenute per la sostituzione o l’adeguamento degli strumenti mediante i quali memorizzare elettronicamente i corrispettivi giornalieri e la relativa trasmissione all’Agenzia stessa.

Laddove gli “strumenti” individuati dal provvedimento altro non sono che i registratori di cassa, sono previste due tipologie di agevolazioni, relativamente alla sostituzione del registratore (cioè l’acquisto di un mezzo nuovo) oppure l’intervento di un tecnico abilitato sulla cassa esistente per renderla idonea alla memorizzazione e trasmissione secondo i nuovi  standard di legge.

In caso di acquisto di un nuovo registratore il credito di imposta ha un massimale di 250 euro a copertura del 50% della spesa sostenuta, mentre in caso di adattamento la soglia è ridotta a 50 euro, sempre per il 50% del costo dell’intervento. Il credito potrà essere utilizzato già a decorrere dalla prima liquidazione IVA successiva al mese in cui è registrata la fattura per l’intervento di adattamento o acquisto del nuovo registratore di cassa, a patto che il pagamento sia avvenuto mediante mezzo tracciabile (ovverosia non mediante contanti, ma con bonifico bancario, carta di credito e via dicendo) ed esclusivamente in compensazione con il ben noto modello F24.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

Gli Associati Licom Lapam che desiderano maggiori informazioni possono rivolgersi ai seguenti recapiti:

    Stefano Gelmuzzi – Telefono 059/893111 – Email [email protected]

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