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Nuove modalità per la formazione alimentaristi

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11 Aprile 2019 Stampa

L’Ausl di Modena , per quanto concerne la formazione degli alimentaristi, informa che sono variate le modalità di accesso ai corsi organizzati dall'AUSL ed in particolare, le prenotazioni, a partire da aprile, avverranno nei seguenti modi:

 – online tramite CupWeb

– previa registrazione o con le credenziali di accesso del Fascicolo Sanitario Elettronico;

 – tramite l’App ER Salute;- telefonando al numero 059 2025200 il lunedì e il giovedì dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30.

Per disdire una prenotazione si possono utilizzare gli stessi canali digitali (CupWeb e App ER Salute) o si può telefonare al numero verde 800 239123 (accessibile 24 ore su 24): alla risposta, si devono digitare il codice di disdetta e il codice di controllo indicati sul modulo di prenotazione.

LA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE

E' stata inoltre pubblicata la Delibera della Giunta Regionale 311/2019, che fissa nuove disposizioni in merito ai corsi alimentaristi che entreranno in vigore in maniera definitiva dal 19 settembre 2019. 

LE PRINCIPALI NOVITA'

– La durata dell'attestato per gli alimentaristi ricompresi nel Livello 1 passa da 4 a 5 anni;

– Al Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) rimane l'onere (pur non in esclusiva) di organizzare corsi di Formazione (cioè per coloro non in possesso di attestato);

– I corsi di Aggiornamento sono totalmente delegati alle associazioni di categoria, enti formativi, singoli OSA attraverso esperti qualificati.

– Per un periodo transitorio di 6 mesi (fino al 19 settembre) il Dipartimento di Sanità Pubblica continuerà ad organizzare anche corsi di aggiornamento;

– La partecipazione ai corsi organizzati dal Dipartimento Sanità Pubblica sarà soggetta a tariffa prevista nel nuovo tariffario.

Si ricorda che la normativa prevede che gli operatori del settore alimentare (OSA) o i responsabili dei piani di autocontrollo devono possedere una idonea formazione in materia di igiene alimentare e sono obbligati ad assicurare la formazione degli addetti alla manipolazione degli alimenti tramite lo svolgimento di appositi corsi.

La formazione deve essere connessa alla tipologia di mansione svolta e appropriata in relazione alla tipologia di impresa alimentare, deve prevedere un aggiornamento periodico e deve essere documentata attraverso il possesso dell’attestato formativo conforme al modello regionale.

CLASSIFICAZIONE

CLASSIFICAZIONE DELLE MANSIONI A RISCHIO AI FINI DELL’INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE TENUTO ALLA FREQUENZA DEI CORSI DI FORMAZIONE E DURATA DI VALIDITÀ DEGLI STESSI

A) Livello 2 con validità dell’attestato di formazione di tre anni

Cuochi (ristorazione collettiva, scolastica, aziendale, centri di produzione pasti, ristoranti e affini, rosticcerie);
;
(produzione);
alle gastronomie (produzione e vendita);
alla produzione di pasta fresca;
alla lavorazione del latte e dei formaggi, esclusi addetti alla stagionatura e mungitori;
alla macellazione, sezionamento, lavorazione, trasformazione e vendita (con
cibi pronti) delle carni, del pesce e dei molluschi;
alla produzione di ovoprodotti (escluso imballaggio).

B) Livello 1 con validità dell’attestato di formazione di cinque anni

Baristi (ad esclusione della sola somministrazione di bevande);
e addetti alla produzione di pizze, piadine e analoghi;
alla vendita di alimenti sfusi e deperibili, esclusi gli ortofrutticoli;
alla lavorazione di ortofrutticoli quarta gamma;
addetto alla somministrazione/porzionamento dei pasti nelle strutture scolastiche e socio-assistenziali.

C) Livello 0 con esclusione dell’obbligo di formazione

Baristi (sola somministrazione bevande);
;
;
all'industria conserviera;
alla produzione delle paste alimentari secche;
/magazzinieri;
alla lavorazione e vendita prodotti ortofrutticoli, spezie, prodotti erboristici;
alla produzione e lavorazione del vino e delle bevande;
ai distributori automatici di alimenti e bevande;
e farmacisti;
;
alle pulizie in strutture alberghiere e collettive;
sanitario o di assistenza in strutture sanitarie;
docente nelle strutture scolastiche;
alle produzioni alimentari a rischio microbiologico nullo o con ciclo tecnologico che garantisce basso o nullo apporto microbico sul prodotto finale (torrefazione caffè, tostatura frutta secca, oleifici, produzione miele, produzione caramelle e affini, lavorazione e confezionamento funghi freschi e secchi, etc.);
all’imballaggio delle uova;
ad altre lavorazioni non comprese nei gruppi A) e B).

L'OBBLIGO DI POSSESSO DELL'ATTESTATO

Gli addetti alle mansioni elencate nei livelli 1 e 2 sono tenuti al possesso dell’attestato di formazione ottenuto secondo le modalità indicate nel presente provvedimento al termine di specifico corso di formazione; gli addetti alle mansioni elencate nel livello 0 sono esclusi da tale obbligo.
addetti alle sagre e feste popolari in cui si effettua preparazione e somministrazione in loco di alimenti sono esclusi dall’obbligo dell’attestato di formazione in funzione dell’occasionalità e temporaneità dell’evento, ad eccezione di un responsabile appositamente identificato per ogni Associazione, Ente o organizzazione cui spetta una attività di supervisione volta ad identificare e correggere atteggiamenti e modalità igienicamente scorretti del personale impiegato. 

Il responsabile deve essere in possesso dell’attestato di formazione o rientrare in uno dei casi di esclusione previsti e deve garantire che il personale occasionalmente coinvolto in attività rientranti nel campo di applicazione del presente provvedimento sia adeguatamente istruito circa le buone prassi igieniche da adottare.

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