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Credito di imposta per la ricerca e sviluppo

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20 Ottobre 2016 Stampa

Con la pubblicazione del DECRETO 27 maggio 2015 (Attuazione del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo) in GU (GU n.174 del 29-7-2015) è stato compiuto l’atto formale necessario per rendere operativa la parte della legge di stabilità riguardante il credito di imposta per le attività di R&S.

Soggetti ammissibili

Il credito d’imposta è attribuito a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, senza alcun limite in relazione a:
• forma giuridica;
• settore produttivo;
• dimensioni (es. in termini di fatturato);
• regime contabile.
particolare, sono inclusi anche:
• i consorzi e le reti di imprese;
• le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti.
si applica a:
• persone fisiche/società semplici con attività agricola (art. 32 TUIR);
• soggetti con redditi di lavoro autonomo;
• soggetti sottoposti a procedure concorsuali non finalizzate alla continuazione dell’esercizio dell’attività economica;
• imprese che fanno ricerca conto terzi (relazione illustrativa DM 27 maggio 2015);
• enti non commerciali (per attività istituzionale).

Investimenti in R&S agevolabili:

a. lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti;
b. ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, a esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
c. acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, inclusi gli studi di fattibilità, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;

d. produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Non si considerano attività di R&S: le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino  miglioramenti.

Non si considerano attività di R&S: le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando
modifiche rappresentino miglioramenti.

 

Costi agevolabili

1. Personale altamente qualificato
di “altamente qualificato”:
• in possesso di un titolo di dottore di ricerca;
• iscritto a un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera;
• in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo classificazione UNESCO ISCED (conseguita in Italia o all’estero) o allegato 1 al DL n.145/2013.
con il beneficiario:
• dipendente dell’impresa (effettivamente impiegato in attività R&S, escluse le mansioni amministrative, contabili, commerciali);
• collaborazione con l’impresa (anche lavoro autonomo) impiegato in attività R&S – a condizione che svolga la propria attività presso le strutture del beneficiario.

Sono agevolabili anche i compensi corrisposti all’amministratore, non dipendente dell’impresa, che svolge attività di ricerca e sviluppo.
È agevolabile non solo l’incremento delle spese derivante dall’assunzione di nuovo personale con profilo altamente qualificato, ma anche quello attribuibile a un maggiore impiego in termini di ore
.
del costo agevolabile: costo effettivamente sostenuto per l’effettivo impiego in attività di R&S (retribuzione lorda prima delle imposte + contributi obbligatori 1 ).
N.B. La circolare 5/E emanata dall’Agenzia delle Entrate il 16 marzo 2016 ha precisato che sono tutelabili anche i costi relativi al personale non altamente qualificato all’interno delle spese per
tecniche e privative industriali di cui al successivo punto 4 .
 

2. Spese relative a contratti con Università, enti di ricerca e simili, con altre imprese
:
• università;
• enti di ricerca e organismi equiparati;
• altre imprese (a titolo esemplificativo, non esaustivo, le startup innovative come definite ai sensi del DL 179/2012) diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate, o sono controllate dalla medesima società che controlla l’impresa (escluse le società intra-gruppo).
essere agevolabili anche i costi sostenuti per l’attività di ricerca svolta da professionisti in totale autonomia di mezzi e di organizzazione.
“altre imprese”:
• Stati UE;
• in Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo (membri UE + Norvegia, Islanda e Lichtenstein);
• in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni.

3. Quote di ammortamento di strumenti e attrezzature e laboratorio
di ammortamento per spese di acquisizione e di utilizzazione di strumenti e attrezzature da laboratorio:
• coefficienti di ammortamento “fiscali” (DM 31 dicembre 1988);
• per effettivo impiego in attività R&S;
• costo unitario del bene ammortizzabile non inferiore a 2.000 euro (al netto dell’IVA);
ammissibili anche i costi dei beni acquisiti in un periodo di imposta antecedente a quello in corso, purché vi sia l’effettiva destinazione degli stessi alle attività di ricerca e sviluppo.
:
• finanziaria – quote capitali dei canoni deducibili (art. 102, comma 7 TUIR) per effettivo impiego in attività di R&S;
• non finanziaria – costo storico del bene (evincibile da apposita documentazione) cui applicare i coefficienti fiscali per l’effettivo impiego in attività di R&S.

La maggiorazione del 40 per cento del costo di acquisizione degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, prevista dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, non rileva ai fini determinazione
quote di ammortamento eleggibili al credito di imposta.

4. Competenze tecniche e privative industriali
• competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.

Altri costi
• Spese per certificazione contabile, fino a un limite di 5.000 euro per ciascun periodo di imposta per il quale si intende fruire dell’agevolazione (per soggetti di regola non soggetti a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale).

 

Come calcolare il beneficio fiscale:
1. Criterio della “spesa incrementale complessiva” (art. 5 comma 2 DM 27/5/2015): “differenza positiva tra l’ammontare complessivo delle spese per investimenti in attività di ricerca e sviluppo […] sostenute nel periodo d’imposta in relazione al quale si intende fruire dell’agevolazione e la media annuale delle medesime spese realizzate nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015”. Soglia minima spese ammissibili (complessive) per R&S di 30.000 euro ;
2. Il periodo di osservazione per il calcolo della media aritmetica è fisso e corrisponde ai tre periodi di imposta che precedono il primo periodo di applicazione dell’agevolazione (triennio 2012-2013-2014 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare);
3. Criterio dell’omogeneità nel confronto per stabilire l’incremento: la media va calcolata separatamente per le differenti categorie agevolabili;
4. Per le imprese costituite successivamente al 2012 la media si calcola dalla data di costituzione;
5. Media triennale da calcolare anche per ogni tipologia di costi (necessità di ricostruzione retroattiva);

 

 

Modalità di fruizione:
• nessuna istanza preventiva (credito automatico);
• credito compensabile in F24 con apposito codice tributo;
• deve essere riportato nel quadro RU del modello UNICO;
• decorre dal periodo di imposta successivo a quello di sostenimento dei costi;
• il credito non concorre alla formazione del reddito imponibile (IRPEF/IRES/IRAP).

Documentazione e certificazione:
• documentazione certificata dal soggetto incaricato di compiere la revisione legale (collegio sindacale o revisore unico);
• obbligo di allegare al bilancio tale certificazione;
• se il bilancio è già certificato questa certificazione non è necessaria (le spese di certificazione obbligatoria sono agevolabili nel limite di 5mila euro).
conservare e produrre in termini di documentazione:
• personale altamente qualificato: fogli presenze nominativi con indicazione giornaliera delle ore impiegate in R&S e debitamente firmati;
• strumenti e attrezzature di laboratorio: dichiarazione del legale rappresentante (o del responsabile alla ricerca) indicanti misura e periodo di impiego per attività di R&S;
• contratti di ricerca:  a) contratti; b) relazione (debitamente firmata) con indicazione delle attività svolte per R&S nel periodo di imposta.

 

Per maggiori informazioni contattare Ufficio Credito  tel. 059893204 – mail [email protected] 

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