L'art.21, Dlgs n.158/2015 ha disciplinato nuovi limiti alle soglie sanzionatorie in materia di certificazione unica all'interno dell'art. 4, comma 6-quinquies, DPR n. 322/1998: è stato previsto un massimo di sanzione fissato a 50.000 euro per sostituto d'imposta per ogni certificazione omessa, tardiva o errata, oltre alla previsione sanzionatoria minima di cento euro in deroga a quanto previsto dall'art. 12, Dlgs n. 472/1997; è stato disposto che se la certificazione viene inviata entro 60 giorni dal 7 marzo di ogni anno, la sanzione è ridotta ad un terzo con un massimo di 20.000 euro. Tali disposizioni entreranno in vigore dal 1° gennaio 2017.
Notiziario Numero #17 – a cura dell'ufficio Fiscale di Lapam Confartigianatio Imprese
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