Torna all'elenco

News Sicurezza – gennaio 2016

11 minuti di lettura
21 Gennaio 2016 Stampa

Aggiornamento formazione per datori di lavoro autonominatosi R.S.P.P. che hanno già effettuato il corso di 16 ore

Sulla base dell'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 21 Dicembre 2011, ricordiamo che i Datori di Lavoro che si sono autonominati Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) dopo il 31 Dicembre 1996, e che hanno effettuato il corso specifico di formazione della durata di 16 ore, devono obbligatoriamente frequentare uno corso di aggiornamento, entro e non oltre l'11/01/2017. Il corso di aggiornamento ha una periodicità quinquennale, e la sua durata è di 6 ore per il rischio "Basso", 10 ore per il rischio "Medio" e 14 ore per il rischio "Alto". A titolo esemplificativo e non esaustivo:

RISCHIO BASSO – 6 ore
; Servizi; Commercio; Turismo; Alberghi Bar/Ristoranti; Lavanderie; Carrozzerie; Riparazione veicoli; Parrucchieri; Informatica; Associazioni culturali, sportive e ricreative;

RISCHIO MEDIO – 10 ore
Amministrazioni; Istruzione (scuole); Agricoltura; Pesca; Trasporti; Magazzinaggio;

RISCHIO ALTO – 14 ore
Costruzioni; Manifatturiero; Produz./Lavoraz. Metalli; Fabbr./Ripar. Macchine; Costruzione autoveicoli; Impianti; Carta/Stampa;Conciarie/Cuoio;Tessile/Gomma/Plastica; Legno/Mobili; Industria alimentare; Energia; Rifiuti; Raffinerie/Chimica;Sanità/Serv. residenziali;

(Si raccomanda ai Datori di Lavoro che hanno effettuato la formazione per RSPP dopo il 31.12.1996, di provvedere ad iscriversi per sostenere l'aggiornamento obbligatorio).E' importante evidenziare che, anche se il corso di aggiornamento viene concluso prima della scadenza sopra indicata, il quinquennio di validità della formazione decorre dal 11/01/2017, indipendentemente dalla data di rilascio dell'attestato.

Sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria è l’insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, come definito all’art. 2, lettera m del D.Lgs.81/08.

Obiettivi della sorveglianza sanitaria
primario della sorveglianza sanitaria e la tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori attraverso:

– Valutazione della compatibilità tra condizioni di salute e compiti lavorativi.
– Individuazione degli stati di ipersuscettibilità individuale ai rischi lavorativi.
– Verifica dell’efficacia delle misure di prevenzione dei rischi attuate in azienda.

Strumenti della sorveglianza sanitaria
sorveglianza sanitaria in azienda si attua attraverso:

Accertamenti sanitari specialistici (art. 25, comma 1 lettera b, lettera m D.Lgs. 81/08)
accertamenti sanitari specialistici previsti per i lavoratori sono riportati all’interno del protocollo sanitario definito dal medico competente in funzione dei rischi specifici presenti in azienda e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati (art. 25, comma 1 lettera b D.Lgs. 81/08). Il protocollo sanitario va considerato parte integrante dello stesso documento di valutazione dei rischi: gli accertamenti sanitari devono essere sempre e comunque mirati al rischio specifico e il meno invasivi possibile, secondo i già citati principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).

Giudizio di idoneità
accertamenti sanitari effettuati dal medico competente sono finalizzati ad esprimere un giudizio di idoneità alla mansione specifica.
ricorda che per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria in materia di lavoro notturno, gravidanza, disabili e minori si continua a far riferimento alle normative specifiche.

 

Le visite mediche o qualunque altro accertamento sanitario non possono essere effettuate:

– per accertare stati di gravidanza
– in altri casi vietati dalla normativa vigente: accertamento dello stato di sieropositività per HIV (Legge 135 del 05.06.1990, art. 6), esami che espongano essi stessi a fattori di rischio (radiografie o esami invasivi) se non esiste precisa indicazione clinica o esami finalizzati a verificare il possesso di particolari requisiti e non correlati ai rischi cui il lavoratore è esposto

Quando obbligatoria la sorveglianza sanitaria

Allo stato attuale l'obbligo di sorveglianza sanitaria è limitato ai soli casi previsti dalla normativa:

– movimentazione manuale di carichi e movimenti ripetuti degli arti superiori (ove la valutazione dei rischi abbia evidenziato un rischio effettivo)
– attività al videoterminale (ove la valutazione dei rischi abbia evidenziato un'attività complessiva settimanale di 20 ore)
– esposizione ad agenti fisici quali rumore, ultrasuoni, infrasuoni, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, microclima, atmosfere iperbariche… laddove l'esposizione sia tale da poter supporre possibili conseguenze sulla salute;
– sostanze pericolose: chimiche, cancerogene, mutagene, sensibilizzanti;
– agenti biologici

A questi vanno aggiunti i casi previsti da altre normative non abrogate o successive al decreto 81/08 e alla sua modifica:

– lavoro notturno
– radiazioni ionizzanti
– lavori su impianti elettrici ad alta tensione
– verifica dei requisiti psico-fisici per il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo in luoghi aperti al pubblico
– esclusione dell'assunzione di sostanze stupefacenti nelle categorie previste dall'Intesa Stato Regioni del 2007
– addetti settore sanità esposti a rischio infortunistico per ferite da taglio e da punta
– Infine, possono esistere norme regionali particolari che aggiungono altri casi alla lista di quelli in cui è da considerarsi obbligatoria la sorveglianza sanitaria e quindi il coinvolgimento del medico competente

In tutti altri casi (ad es. posture incongrue, condizioni climatiche esterne, stress lavorativo) non è possibile effettuare la sorveglianza sanitaria, istituire la cartella sanitaria e di rischio, rilasciare il giudizio di idoneità alla mansione. E' possibile invece impostare un protocollo sanitario mirato a questi rischi "non normati" sulla base di quanto previsto dall'art. 25 comma 1: "il medico competente…..collabora alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute, secondo i principi della responsabilità sociale". L'adesione a questi programmi è volontaria e non può comportare il rilascio del giudizio di idoneità. Il medico competente o il datore di lavoro non possono, comunque, sottoporre arbitrariamente i lavoratori alla sorveglianza sanitaria se non nei casi strettamente previsti dalla normativa.

Qualora il medico competente riscontrasse problematiche di salute che in qualche modo possano controindicare in parte o in assoluto la mansione svolta, non potendo rilasciare il giudizio di idoneità alla mansione specifica, una via possibile passa attraverso la Legge 300/70, che prevede che il datore di lavoro possa richiedere una visita di idoneità presso un istituto pubblico. In questo caso però il medico competente deve ricevere il consenso del lavoratore ad informare in modo generico il datore di lavoro; se manca il consenso, il medico competente non potrebbe avviare questa pratica di propria iniziativa perché violerebbe il segreto professionale.

Il monitoraggio biologico è obbligatorio per i lavoratori esposti agli agenti per i quali è stato fissato un valore limite biologico (attualmente soltanto per la piombemia come riportato all’allegato XXXIX del D.Lgs.81/08). Il monitoraggio biologico risulta inoltre utile per la valutazione dello stato di salute dei lavoratori nel caso di esposizione a sostanze chimiche laddove sono consolidati i valori limite di esposizione fissati dalle maggiori agenzie internazionali (es: nickel, cromo, ac. Ippurico, ecc.).

Dei risultati di tale monitoraggio viene informato il lavoratore interessato. Come riportato all’art. 229 comma 3 del D.Lgs.81/08, i risultati di tale monitoraggio, in forma anonima, vengono allegati al documento di valutazione dei rischi e comunicati ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori. Gli adempimenti relativi alla sorveglianza sanitaria vengono demandati al datore di lavoro (art. 2, comma 1, lettera b) del D.Lgs.81/08) che viene identificato come il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o il soggetto che ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa, come individuato del documento di valutazione dei rischi.

Detto Ciò, per le situazioni di “lavoro somministrato”, considerato che il titolare del rapporto di lavoro non coincide con il datore di lavoro dell’azienda in cui il lavoratore presterà la sua opera, gli obblighi previsti dal D.Lgs.81/08 sono generalmente ripartiti fra il “fornitore” (obblighi generici) e l’utilizzatore (obblighi specifici). La sorveglianza sanitaria in quanto atto medico inscindibile dai rischi specifici presenti nell’azienda in cui il lavoratore opera, è un obbligo demandato all’utilizzatore.
contrario, per i soci lavoratori di cooperative e per i lavoratori volontari tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs 81/08 sono a carico del datore di lavoro delle stesse cooperative o associazione di volontariato anche se i lavoratori prestano la loro opera presso una ditta utilizzatrice.

All’art. 3, comma 2, si precisa che nei riguardi delle organizzazioni di volontariato (di cui alla legge 1 agosto 1991, n. 266), le disposizioni del presente decreto sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative, individuate entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute e delle riforme.
considerati come lavoratori autonomi per esempio: padroncini, coltivatori diretti, liberi professionisti. In tal caso è facoltà del lavoratore, anche se sarebbe opportuno promuovere questa facoltà soprattutto nei settori a maggior rischio come agricoltura ed edilizia, sottoporsi o meno a sorveglianza sanitaria a proprie spese, ma l’utilizzatore del servizio può, e in alcuni casi deve (per le mansioni per le quali è previsto l’obbligo di accertamento di assenza di condizioni di alcol dipendenza o di assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti), richiedere il certificato di idoneità alla mansione specifica rilasciato da un medico competente.

Visite mediche e accertamenti medici

Accertamenti medici preventivi
prima o dopo l’assunzione e prima di adibire il lavoratore alla mansione

Scopo degli accertamenti medici preventivi è:

– constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato, al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica.
– Verificare la compatibilità della mansione affidata, con specifiche condizioni di salute del soggetto in indagine.

Accertamenti medici periodici
con periodicità stabilita per legge in funzione della mansione specifica (di norma annualmente).
degli accertamenti medici periodici è:

– Controllare nel tempo lo stato di salute dei lavoratori.
– Controllare l’insorgenza di eventuali modificazioni precoci dello stato di salute causati dall’esposizione a fattori specifici di rischio professionale.
– Esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
– Verificare l’efficienza delle misure di prevenzione e protezione dei rischi.

Accertamenti medici eseguiti su richiesta del lavoratore
su richiesta dal lavoratore, qualora il Medico Competente li ritenga correlati ai rischi professionali o alle condizioni di salute del lavoratore suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta.
degli accertamenti richiesti: rivalutare l’idoneità alla mansione specifica svolta dal lavoratore.

Accertamenti medici alla cessazione del rapporto di lavoro
in caso di esposizione a rischio chimico, rischio biologico (Gr. III e IV), rischio da esposizione a cancerogeni e mutageni.
degli accertamenti medici alla cessazione del rapporto di lavoro è:

– Valutare lo stato di salute dei lavoratore.
– Fornire eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare.
– Fornire eventuali indicazioni sull’opportunità di sottoporsi a successivi accertamenti anche dopo la cessazione dell’esposizione.

Accertamenti medici in occasione del cambio della mansione
prima di adibire il lavoratore a nuovo profilo di rischio.
degli accertamenti medici in occasione del cambio della mansione è: valutare l’idoneità alla nuova mansione svolta dal lavoratore.

Ricordiamo inoltre, anche se non previsto all’art 41 del D.Lgs81/08, l’effettuazione di accertamenti medici al rientro dal lavoro dopo prolungato periodo di assenza dovuto a malattia comune, malattia professionale, infortunio sul lavoro o grave incidente, al fine di verificare il mantenimento dell’idoneità alla mansione specifica o per ricollocare il lavoratore in una eventuale nuova mansione. Tali accertamenti potranno comunque essere svolti su richiesta del lavoratore.

Accertamenti medici su richiesta del datore di lavoro per controllare l’idoneità fisica o le assenze per infermità del lavoratore possono essere effettuati soltanto attraverso le Commissioni medicolegali attivate ai sensi dell’art. 5 dello Statuto dei Lavoratori, presso ogni ULSS ed i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti per territorio.

Per quanto riguarda gli accertamenti medici periodici, l’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente, come stabilito all’art. 41, comma 2, lettera b).

La relazione sanitaria annuale sui risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria deve essere prodotta in forma scritta e presentata nell’ambito della riunione periodica (art. 25, comma 1, lettera i). Inoltre l’art. 40, comma 1, del D.Lgs. 81/08 introduce un nuovo obbligo: “entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati collettivi sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello chiamato “3B”.

    Richiesta Informazioni

    Compila il modulo e sarai ricontattato al più presto


    Informativa Privacy

    Dichiarare di aver preso atto dell'informativa sul trattamento dei dati personali selezionando la casella: "Acconsento al trattamento dei dati personali"
    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Per inviare la richiesta, clicca su Invia e attendi il box verde di conferma.Riceverai inoltre un'email di riepilogo.

    News correlate