La Legge di Stabilità 2016 riscrive l'art. 57 del D.P.R. n. 633/1972 sull'IVA e l’art. 43 del D.P.R. n. 600/1973 sulle imposte sui redditi, modificando i termini per l'accertamento.
particolare, viene previsto il seguente ampliamento dei termini:
– 5 anni, invece dei 4 successivi a quello in cui è stata presentata la dichiarazione per la notifica di avvisi relative alle rettifiche e agli accertamenti induttivi;
– 7 anni, invece dei 5 anni, decorrenti dall’anno in cui la dichiarazione doveva essere presentata, nel caso di omessa dichiarazione o presentazione di dichiarazione nulla, che vengono equiparate.
Entro i termini previsti l'accertamento può essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell'Agenzia delle entrate.
Notiziario Fiscale Numero #19 – a cura dell'ufficio Fiscale di Lapam Confartigianatio Imprese
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Legge di stabilità 2016 – Opportunità e Agevolazioni per Imprese e Privati