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Parrucchieri ed estetiste il nuovo regolamento a Maranello

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27 Dicembre 2023 Stampa

Il 9 novembre 2023 il Consiglio Comunale di Maranello ha approvato il nuovo regolamento per le attività di acconciatore, estetista, tatuatore e piercer. Di seguito le principali novità che possono interessare gli operatori del territorio.

Il nuovo regolamento sostituisce il vecchio “regolamento comunale per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere ed estetista”, in vigore dal 13 maggio 2000 e recepisce la normativa di settore, sia nazionale (liberalizzazione delle attività produttive, amministrazione digitale), sia regionale (requisiti professionali, requisiti delle attrezzature).

Il nuovo regolamento è inoltre allineato a quelli adottati recentemente dai Comuni di Mirandola, di Carpi e di Modena.

Principale obiettivo del nuovo regolamento

Combattere l’abusivismo in queste professioni, valorizzando la professionalizzazione degli operatori e le tipologie di macchinari e di attrezzature
ammesse e dettagliando i criteri igienico-sanitari per i locali e per lo svolgimento delle attività.

Le principali novità del regolamento

  • Al posto di parrucchiere e barbiere si parla di acconciatore. Le attività già esistenti ed autorizzate alla data di entrata in vigore del regolamento
    sotto il nome di parrucchiere (uomo o donna), di barbiere e mestieri affini potranno continuare ad essere esercitate (i mestieri affini sino ad
    esaurimento), fatto salvo per i parrucchieri e i barbieri il diritto di presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) con cui rettificano la denominazione dell’attività con la denominazione di acconciatore. Anche senza la presentazione di tale SCIA, i soggetti interessati hanno comunque titolo a svolgere l’attività di acconciatore come definita dalla L.174/2005 e dal Regolamento.
  • Si considerano in regola i locali in cui risulta correttamente insediata l’attività all’entrata in vigore del nuovo regolamento, anche se non rispondenti ai requisiti igienico-sanitari. Tali locali dovranno essere adeguati al regolamento solo in occasione di ristrutturazione e/o di subingresso. A tal fine NON sono considerati subingressi quando non vengano apportate modifiche ai locali o alle attrezzature, ma prosecuzioni della medesima attività.
  • Apertura, trasferimento, ampliamento o riduzione di superficie delle attività oggetto del regolamento. In tali ipotesi si devono rispettare i requisiti prescritti dal regolamento per i locali di svolgimento delle attività.
  • SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività): l’apertura di nuovi esercizi, il trasferimento di sede e le modifiche strutturali degli esercizi e dei locali sono soggetti a SCIA attraverso lo sportello telematico del SUAP.
  • Comunicazioni: sono soggette solo a comunicazione al Comune la sospensione dell’attività per un periodo superiore a 30 giorni consecutivi, la cessazione dell’attività e il subingresso (a condizione di essere in possesso dei requisiti professionali). Non è possibile il subingresso nei mestieri affini.
  • Previsione delle «attività presso», «affitto di poltrona» e «affitto di cabina».
  • Per ogni sede dell’impresa in cui viene esercitata l’attività deve essere designato almeno un responsabile tecnico in possesso dell’abilitazione professionale, che potrà essere individuato nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell’impresa.
  • Disciplina puntuale delle professioni del tatuatore e del piercer.

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