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Da quando è scoppiata l’emergenza Covid-19 le normative che si sono susseguite hanno reso difficile riuscire a stare al passo con i DPCM e le restrizioni aggiornate. Per questo abbiamo deciso di raccogliere in un’unico articolo tutte le regole e le informazioni necessarie aggiornate all’ultimo Decreto-Legge 24 marzo 2022, n. 24 .

Stato di emergenza

Il 31 marzo si è concluso lo Stato di emergenza Covid-19, è stato abbandonato il sistema di classificazione delle zone a colori (bianco, giallo, arancione, rosso), la struttura commissariale è stata sostituita da un’Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l’adozione di altre misure di contrasto alla pandemia. 

Dal 1° aprile 2022 e fino al 31 dicembre 2022, il Ministero della Salute potrà adottare e aggiornare linee guida e protocolli per regolare lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali e potrà altresì introdurre limitazioni agli spostamenti da e per l’estero, nonché imporre misure sanitarie connesse agli spostamenti stessi.

  1. Durata del Green Pass
  2. Utilizzo del Green Pass
  3. Obbligo vaccinale
  4. Quarantena e isolamento
  5. Smart working
  6. Capienze dei locali
  7. Utilizzo dei DPI
  8. Linee guida del Ministero della Salute
  9. Cartelli COVID-19

Durata del Green Pass

Green Pass rafforzato

Il Green Pass Rafforzato può essere ottenuto solo in caso di vaccinazione o guarigione da COVID-19.

In caso di vaccinazione:

  • per la prima dose la Certificazione avrà validità a partire dal 15° giorno dalla prima dose e fino alla dose successiva
  • per la dose di completamento del ciclo vaccinale (seconda dose), la Certificazione avrà validità di 6 mesi (180 giorni) dalla data di somministrazione della seconda dose
  • per la dose di richiamo (booster) la Certificazione avrà validità illimitata

In caso di guarigione da COVID-19:

  • se si è contratta l’infezione Covid-19 senza essere vaccinati, la Certificazione per guarigione sarà generata entro il giorno seguente l’emissione del certificato di guarigione e sarà valida 6 mesi (180 giorni) dalla data di avvenuta guarigione
  • se si è contratta l’infezione Covid-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino, la Certificazione per guarigione sarà generata entro il giorno seguente l’emissione del certificato di guarigione e sarà valida 6 mesi (180 giorni) dalla data di avvenuta guarigione

se si è contratta l’infezione Covid-19 dopo il completamento del ciclo vaccinale primario oppure dopo la dose di richiamo (booster) la Certificazione è generata entro il giorno seguente l’emissione del certificato di guarigione. La durata di questa Certificazione verde COVID-19 per guarigione post vaccinazione sarà illimitata.

Green Pass base

Il Green Pass Base, oltre che in caso di vaccinazione e guarigione da Covid-19, potrà essere ottenuto nei casi di tampone negativo e avrà validità di:

  • 48 ore dall’ora del prelievo in caso di test antigenico rapido
  • 72 ore dall’ora del prelievo in caso di test molecolare

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla sezione dedicata del sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Utilizzo del Green Pass

Di seguito si riportano le attività per le quali è richiesto il possesso del Green Pass a partire dal 1° maggio.

Attività lavorativa – accesso consentito con Green Pass rafforzato al luogo di lavoro per:

  • personale sanitario
  • operatori d’interesse sanitario
  • personale  che svolge  a  qualsiasi  titolo  la  propria attività nelle strutture e attività sanitarie e sociosanitarie, ad esclusione di quello che  svolge attività lavorativa con contratti esterni
  • lavoratori impiegati in strutture residenziali e socio-assistenziali

Strutture sanitarie e socio-sanitarie – accesso consentito con ciclo vaccinale “primario” e tampone negativo oppure guarigione e tampone negativo oppure richiamo vaccinale (terza dose) per:

  • Accesso dei visitatori ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere, alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice

Obbligo vaccinale

Le categoria di soggetti sottoposti ad obbligo vaccinale sono le seguenti:

  1. fino al 31 dicembre 2022, esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario a cui si aggiungono tutti  i  soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture  residenziali, socio-assistenziali, socio sanitarie e hospice,  incluse  le strutture semiresidenziali e le strutture che, a  qualsiasi  titolo, ospitano persone in situazione di fragilità
  2. fino al 15 giugno 2022, personale scolastico  del  sistema  nazionale  di  istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri provinciali per  l’istruzione  degli  adulti,  dei  sistemi regionali di istruzione e  formazione  professionale e dei  sistemi regionali che  realizzano i percorsi di istruzione  e  formazione tecnica superiore
  3. fino al 15 giugno 2022, personale del comparto  della  difesa,  sicurezza  e  soccorso  pubblico, della polizia locale
  4. fino al 15 giugno 2022, personale che svolge a qualsiasi titolo la  propria attività lavorativa alle    dirette dipendenze del Dipartimento dell’amministrazione  penitenziaria  o  del   Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, all’interno  degli   istituti penitenziari per adulti e minori
  5. fino al 15 giugno 2022, personale delle università, delle istituzioni di alta  formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori
  6. fino al 15 giugno 2022, i cittadini italiani e agli altri cittadini residenti nel territorio dello Stato che abbiano compiuto 50 anni o comunque che compiono il 50° anno di età entro 15 giugno 2022

In caso di inosservanza  dell’obbligo vaccinale, si applica la sanzione   amministrativa pecuniaria di euro 100 in uno dei seguenti casi: 

  • soggetti che alla  data  del 1°  febbraio  2022  non  abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario
  • soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle  certificazioni  verdi  COVID-19
  • soggetti che a decorrere dal  1° febbraio  2022  non  abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle  certificazioni  verdi  COVID-19

L’irrogazione della sanzione è effettuata dal Ministero della Salute per il  tramite dell’Agenzia delle entrate – Riscossione.

Quarantena e isolamento

Dal 1° aprile 2022, in tema di quarantena e isolamento, non sarà più previsto un regime differente per i soggetti vaccinati/guariti, rispetto ai soggetti non vaccinati. Sarà eliminato il regime della quarantena precauzionale da contatto. A tutti coloro che avranno contatti stretti con soggetti confermati positivi al Covid sarà applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al 10° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al 5° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

Smart working

Nonostante la conclusione dello stato di emergenza, fino al 31 agosto 2022 si potrà continuare a ricorrere al lavoro agile (smart working) nel comparto privato senza l’accordo individuale tra datore e lavoratore, continuando quindi a beneficiare del regime semplificato.

Capienze dei locali

L’attuale normativa non prevede più un numero massimo di persone/clienti all’interno di uno specifico locale. Dall’1 aprile 2022, all’interno di qualsiasi locale e di qualsiasi mezzo di trasporto, la capienza ammessa è pari al 100% di quella autorizzata.

Utilizzo dei dispositivi di protezione individuale

Dal 1° maggio 2022 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, e comunque non oltre il 15 giugno 2022 è previsto l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi:

1. accesso e utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto:

  • aerei adibiti al trasporto di persone
  • navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale
  • treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità
  • autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti
  • autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente
  • mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale
  • mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado

2. spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso.

Permane inoltre l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie per i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, ivi incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (RSA), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti.

È comunque raccomandato di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.

Si ricorda che non hanno l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine):

  • i bambini di età inferiore ai 6 anni; 
  • le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo; 

c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

Fino al 30 aprile 2022 in tutti i restanti luoghi al chiuso (con esclusione delle abitazioni private) resterà obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine) diversi dalle abitazioni private o dai luoghi in cui sia garantito in modo continuativo l’isolamento.
Si ricorda che non hanno l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine):

  • i bambini di età inferiore ai 6 anni
  • le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo
  • i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva

Nei luoghi all’aperto è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli laddove si configurino assembramenti o affollamenti.

Linee guida del Ministero della Salute

Il Ministero della Salute ha predisposto apposite Linee Guida dedicate al settore del trasporto pubblico e Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali che avranno validità fino al 31 dicembre 2022.

Le nuove Linee Guida aggiornano e sostituiscono le precedenti e stabiliscono misure di prevenzione semplificate e pertanto coerenti con l’attuale scenario epidemiologico, caratterizzato da un graduale ritorno allo stato di normalità rispetto all’attuale emergenza pandemica.

Entrambe individuano i principi di carattere generale per contrastare la diffusione del contagio, quali (norme igieniche e comportamentali, utilizzo dei dispositivi di protezione e distanziamento).

Le Linee Guida relative al trasporto pubblico individuano inoltre misure specifiche da adottare (in aggiunta alle misure di carattere generale) a seconda del contesto e del mezzo di trasporto utilizzato.

Anche le Linee Guida relative alla ripresa delle attività economiche e sociali individuano misure aggiuntive da adottare a seconda delle specificità dei seguenti settori di attività: 

  • Ristorazione e cerimonie
  • Attività turistiche e ricettive
  • Cinema e spettacoli dal vivo
  • Piscine termali e centri benessere
  • Servizi alla persona
  • Commercio
  • Musei, archivi, biblioteche, luoghi della cultura e mostre
  • Parchi tematici e di divertimento
  • Circoli culturali, centri sociali e ricreativi
  • Convegni, congressi e grandi eventi fieristici
  • Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò
  • Sagre e fiere locali
  • Corsi di formazione
  • Sale da ballo e discoteche

Cartelli COVID-19 per imprese e professionisti

Tutti i cartelli aggiornati per ogni esigenza e tipologia di impresa

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