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Sisma 2012 – Verifica sovracompensazione aiuti di stato

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18 Ottobre 2016 Stampa

sisma 2012 – verifica di sovracompensazione degli aiuti di stato

Le imprese che nel dicembre 2012 e/o nel novembre 2013, hanno acceso i finanziamenti bancari per il pagamento di imposte, tributi e contributi sospesi a causa del sisma del 20 e 29 maggio 2012, devono verificare la sovracompensazione degli aiuti di stato eventualmente ricevuti a copertura del danno subito.

L'ordinanza n.50

Il 26 settembre è uscita l'ordinanza n.50 che regola le modalità con le quali a partire dal 03 ottobre e fino al 04 novembre prossimo, è possibile accedere alla verifica di sovracompensazione degli aiuti di stato, da parte delle imprese che hanno accesso i prestiti bancari per il pagamento di imposte e contributi sospesi a causa del sisma.

L'obbligo per la regione di verificare eventuali sovracompensazioni negli aiuti di stato in regime di "de minimis",  è sancito dall'art.6 comma 2 del DL 24 giugno 2016 n.113, ed è dovuto al fatto che gli interessi bancari applicati al finanziamento, sono a carico dello Stato.

Le informazioni necessarie che l'impresa è tenuta a comunicare alla regione, sono elencate nell'ordinanza in oggetto (allegato A ) – scaricabile a fondo pagina
'ordinanza indica inoltre l'indirizzo telematico attraverso il quale accedere alla pagina dell'applicativo SFINGE
La procedura è già attiva e rimarrà aperta fino al 04 novembre prossimo

Accedi a Sfinge

La procedura è accessibile direttamente da parte delle imprese e va siglata con firma digitale del richiedente.
È prevista la possibilità di operare delegando soggetti terzi, tramite procura semplice.
pertanto le imprese con le caratteristiche in premessa, ad attivarsi direttamente oppure rivolgersi alle sedi Lapam di riferimento.

IMPORTANTE

L'arco temporale su cui la regione farà la verifica è il triennio 2011-2012-2013.
tutte le agevolazioni e/o contributi concessi dopo quel periodo, non sono computati ai fini della quantificazione degli aiuti di stato eventualmente riconosciuti all'impresa.

ATTENZIONE

La verifica di sovracompensazione da parte della regione, pur essendo quasi coincidente alla scadenza di versamento della prima rata di finanziamento (31 ottobre 2016), non inficia l'accesso alla nuova rateizzazione con dilazione in 8 rate
prima rata di restituzione del finanziamento scade il 31 ottobre e corrisponde ad un quarto dell'intero ammontare, a cui faranno seguito altre 7 rate ad estinzione totale del prestito residuo, così come previsto all'art. 6 comma 1 del DL 24 giugno 2016 n.113.

Allegati

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