Torna all'elenco

Pensione a quota 100, come funziona e come accedervi

8 minuti di lettura
31 Gennaio 2019 Stampa

 

ACCESSO A PENSIONE QUOTA 100

È introdotto, in via sperimentale, per il periodo 2019 – 2021, un nuovo canale di accesso a pensione definito “pensione quota 100”. Si potrà accedere a pensione quota 100 anche dopo il 2021 purché entro il 31 dicembre siano stati perfezionati i requisiti richiesti.

Destinatari e requisiti

Possono accedere alla pensione quota 100 i soggetti iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria, alle sue forme esclusive e sostitutive gestite dall’INPS, e alla Gestione Separata – ad eccezione del personale appartenente alle Forze Armate – in possesso di 62 anni di età e 38 anni di contribuzione; il requisito di età non è soggetto all’adeguamento rispetto all’incremento della speranza di vita.

Si ritiene che il requisito di contribuzione possa essere perfezionato con l’utilizzo di tutta la contribuzione ferma restando la necessità della sussistenza di 35 anni di contributi utili per il diritto a pensione di anzianità (con esclusione dei contributi per disoccupazione ordinaria e malattia). Sul punto sarà comunque opportuno acquisire la posizione dell’INPS.

Per espressa previsione, gli iscritti a due o più delle suddette forme di previdenza non già titolari di trattamento pensionistico diretto, possono conseguire il requisito di contribuzione con il cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti; il cumulo avviene sulla base delle disposizioni di cui ai commi 243, 245 e 246, articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

È del tutto evidente che si tratta di un particolare sistema di cumulo e che il richiamo alla legge n. 228/2012 attiene solo alle modalità di applicazione; infatti a questi fini restano escluse le forme di previdenza non gestite dall’INPS come le Casse dei liberi Professionisti e l’INPGI.

Il conseguimento della pensione quota 100 può avvenire previa cessazione di qualsiasi attività lavorativa, sia essa dipendente che autonoma, giacché non è cumulabile con i redditi da lavoro sin dal primo giorno di decorrenza.

Decorrenza

La decorrenza della pensione quota 100 segue un regime di finestra mobile di durata diversa a seconda che il lavoratore sia autonomo o dipendente del settore privato, ovvero pubblico dipendente. La pensione decorre trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti per il settore privato, mentre per i lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni la pensione decorre trascorsi sei mesi dalla maturazione dei requisiti.

In sede di prima applicazione:

– i lavoratori del settore privato che hanno perfezionato i requisiti entro il 31 dicembre 2018 possono conseguire il diritto a pensione con decorrenza 1° aprile 2019;

– i lavoratori del settore pubblico che hanno maturato i requisiti entro la data in vigore del decreto legge possono conseguire il diritto a pensione con decorrenza 1° agosto.

Regime di cumulo con i redditi da lavoro

La pensione quota 100 non è cumulabile con i redditi da lavoro di qualsiasi natura fino al compimento dell’età pensionabile, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000,00 euro annui.

PENSIONE ANTICIPATA SENZA REQUISITO ANAGRAFICO

È stabilito che il requisito di contribuzione per il conseguimento della pensione anticipata indipendente dall’età anagrafica è fissato a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e in 41 anni e 10 mesi per le donne; nello stesso tempo viene abolita l’applicazione dell’adeguamento del requisito stesso all’incremento della speranza di vita.

Viene poi introdotta una finestra mobile di tre mesi; la pensione infatti potrà avere decorrenza trascorsi tre mesi dal perfezionamento dei requisiti.

Tuttavia, in sede di prima applicazione per i soggetti che maturano i requisiti dal 1° gennaio e fino all’entrata in vigore del decreto legge il conseguimento del trattamento pensionistico è previsto con decorrenza 1° aprile 2019.

In virtù della riduzione del requisito di contribuzione e dell’introduzione della finestra l’accesso a pensione anticipata, di fatto, potrà essere anticipato di soli due mesi.

Ad esempio una lavoratrice che al 31 dicembre 2018 aveva maturato 41 anni 9 mesi di contribuzione, secondo la disciplina previgente avrebbe perfezionato il requisito di 42 anni e 3 mesi a giugno 2019 con conseguente decorrenza della pensione a luglio 2019; in base all’attuale disciplina, invece, perfeziona il diritto a gennaio 2019 con conseguente decorrenza del trattamento a maggio 2019.

OPZIONE DONNA

Viene rinnovata per le donne la possibilità di ottenere la pensione calcolata con il sistema contributivo in presenza di 35 anni di contribuzione e di 58 anni di età se lavoratrici dipendenti o 59 anni di età se lavoratrici autonome.

Ambedue i requisiti devono essere perfezionati entro il 31 dicembre 2018; ne sono quindi destinatarie le donne nate entro il 31 dicembre 1960 se lavoratrici dipendenti ed entro il 31 dicembre 1959 se lavoratrici autonome.

Il trattamento pensionistico in questione resta ancorato alla finestra mobile di 12 mesi per le pensioni a carico del FPLD e delle altre gestioni dei lavoratori dipendenti e di 18 mesi per le pensioni a carico delle GG.SS. dei lavoratori autonomi. Resta da verificare se per le nuove destinatarie i termini relativi alla finestra inizino a decorrere dal perfezionamento dei requisiti ovvero dall’entrata in vigore del DL. Sul punto sarà necessario acquisire il parere dell’INPS.

BENEFICIO LAVORATORI PRECOCI

I lavoratori precoci appartenenti ad una delle quattro categorie individuate dalla legge n. 232/2016 come modificata dalla legge n. 205/2017, potevano accedere al pensionamento anticipato in presenza di 41 anni di contribuzione in luogo dei 41 anni e 10 mesi e 42 anni e 10 mesi, con adeguamento alla speranza di vita.

L’articolo 17 prevede che il requisito di contribuzione di 41 anni non venga più adeguato all’incremento della speranza di vita e, nello stesso tempo, introduce una finestra mobile della durata di tre mesi.

APE SOCIALE

L’articolo 18 proroga la possibilità di accedere all’APE Sociale al 31 dicembre 2019. Destinatari, condizioni e modalità di accesso al beneficio rimangono invariati, salvo eventuali diverse disposizioni amministrative che potranno essere assunte.

FACOLTÀ DI RISCATTO

Con l’articolo 20 sono introdotte due possibilità di riscatto. La prima riguarda periodi non coperti da contribuzione precedenti all’entrata in vigore del decreto; la seconda consiste nel riscatto dei periodi di studio ma solo ai fini del diritto a pensione.

Ambedue le facoltà possono essere esercitate da assicurati privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.

Periodi non coperti da contribuzione

Per i soggetti iscritti all’AGO, alle forme sostitutive ed esclusive, alle GG.SS. dei lavoratori autonomi e alla Gestione Separata, privi di anzianità assicurativa al 31 dicembre 1995 e non titolari di trattamento pensionistico viene introdotta – in via sperimentale per il periodo 2019-2021 – la possibilità di riscattare i periodi non coperti da contribuzione precedenti all’entrata in vigore del decreto che si collocano tra il primo e l’ultimo contributo versato o accreditato.

I periodi oggetto di riscatto possono essere anche non continuativi e non possono essere superiore a 5 anni complessivi.

La facoltà in questione può essere esercitata a domanda dell’assicurato o dei suoi superstiti o dei suoi parenti ed affini entro il secondo grado.

L’onere è determinato in base ai criteri già fissati dal comma 5 dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997 n.184 ed è detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50 per cento, con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento e in quelli successivi.

Per i lavoratori del settore privato l’onere per il riscatto di cui al comma 1 può essere sostenuto dal datore di lavoro dell’assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso. In questo caso, l’onere è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e, ai fini della determinazione dei redditi da lavoro dipendente, rientra nell’ipotesi di cui all’articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Il versamento dell’onere può essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in massimo 60 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30,00 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione.

Periodi di studio

In materia di riscatto di periodi di studio da valutare con il sistema contributivo, l’ultimo comma dell’articolo 20, prevede la possibilità dello stesso ai soli fini del diritto a pensione da parte di soggetti di età non superiore a 45 anni.

In questo caso, l’onere dei periodi di riscatto è determinato sulla base del minimo imponibile previsto per i commercianti applicando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda.

Per maggiori informazioni

Servizio patronato INAPA
Emilia Ovest, 89, 41124 Modena
. 059 827 279

    Richiesta Informazioni

    Compila il modulo e sarai ricontattato al più presto


    Informativa Privacy

    Dichiarare di aver preso atto dell'informativa sul trattamento dei dati personali selezionando la casella: "Acconsento al trattamento dei dati personali"
    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Per inviare la richiesta, clicca su Invia e attendi il box verde di conferma.Riceverai inoltre un'email di riepilogo.

    News correlate