Torna all'elenco

Tirocini, cosa cambia con la nuova legge regionale

6 minuti di lettura
12 Marzo 2019 Stampa

La legge Regionale numero 1 del 2019, che entrerà in vigore il prossimo 1° luglio, riscrive la disciplina applicabile ai tirocini formativi stipulati in Emilia Romagna.
questo articolo poniamo l’attenzione sulle novità più significative che andranno in vigore da qui a qualche mese.

Premettiamo che le disposizioni in materia di tirocini non trovano applicazione per:
– i tirocini curricolari promossi da università, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale, fondazioni di Istruzione tecnica superiore (ITS);
– i tirocini previsti per l’accesso alle professioni ordinistiche (pratica professionale);
– i tirocini transnazionali svolti all’estero o presso un ente sovranazionale;
– i tirocini rivolti a cittadini esterni ai Paesi dell’Unione europea, promossi all’interno delle specifiche quote di ingresso.

Durata massima del tirocinio (comprese eventuali proroghe)

La durata massima contemplata nella legge regionale è di:
– 6 mesi per la generalità dei tirocini;
-12 mesi per tirocini riferiti a:

  •  persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381 del 1991
  •  richiedenti di asilo e protezione internazionale o umanitaria e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ex DPR 21/2015
  • vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari nonché in percorsi di protezione sociale;

– 24 mesi per tirocini riguardanti soggetti disabili rientranti nell’ambito di applicazione della legge 68/1999.

Durata minima del tirocinio

La durata minima, invece, non può essere inferiore a due mesi o a uno nei casi in cui il datore ospitante svolga un’attività stagionale.
quali maternità, infortunio e malattia di durata pari o superiore a trenta giorni di calendario comportano la sospensione del tirocinio. Ricordiamo poi che la sospensione opera anche per i casi di chiusura aziendale di almeno quindici giorni di calendario.

Divieti e limitazioni

La legge regionale stabilisce il divieto di attivare tirocini per i soggetti sottoposti a procedure concorsuali, ma anche in questo caso sono fatti salvi specifici accordi con le organizzazioni sindacali, così come per le aziende che hanno proceduto a licenziamenti nei 12 mesi precedenti presso la medesima unità operativa, limitatamente a “prestatori già adibiti ad attività equivalente a quella prevista nel progetto formativo individuale dei tirocinanti”.

Non impediscono l’attivazione per tirocini i soli licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, mentre impongono il divieto tutti gli altri tipi di licenziamento; nella norma in vigore dal prossimo luglio, invece, è lo stesso articolato legislativo ad elencare i licenziamenti che – alle condizioni e per le tempistiche poc’anzi descritte – non consentono l’attivazione di tirocini:
– giustificato motivo oggettivo;
– collettivo;
– superamento del periodo di comporto;
– mancato superamento del periodo di prova (fattispecie impeditiva che resta, nonostante le oggettive perplessità già da molti palesate in precedenza….);
– fine appalto;
– risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.

Vengono poi parzialmente modificate alcune delle condizioni di attivazione del tirocinio; per quello che riguarda le aziende che facciano ricorso alla Cassa integrazione straordinaria (CIGS), il precedente divieto assoluto di ospitare tirocini viene ora “mitigato” dalla clausola che fa salvi “specifici accordi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative”. È possibile inoltre l’attivazione di tirocini anche in caso di ricorso ai contratti di solidarietà di tipo “espansivo”.

Numero massimo di tirocinanti ospitabili

La legge regionale modifica parzialmente i criteri di computo del numero massimo dei tirocinanti “ospitabili”.
ora infatti ammessa la possibilità di tener conto anche dei lavoratori a tempo determinato, a condizione che la data d’inizio del contratto sia anteriore alla data d’avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio:

Numero dipendenti a tempo indeterminato o determinato (alla condizione di cui sopra)  Numero massimo tirocini ospitabili 
Da zero a cinque 1
Da sei a venti
Oltre venti  10%

 

La legge regionale, in materia di computo, prevede inoltre che:
– dal numero dei dipendenti in forza vengano esclusi gli apprendisti;
– non facendosi riferimento alle singole forme di apprendistato, si ritiene che l’esclusione operi per tutte le fattispecie, compresi i rapporti di apprendistato professionalizzante – senza limiti di età – regolamentati dal comma 4, art. 47, d.lgs. 81/15 e stipulati con beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione;
– nel numero massimo di tirocini ospitabili non si computano i tirocini curricolari;
– esclusi dai limiti anche i tirocini per inclusione sociale, disabili, soggetti svantaggiati, etc.

Un premio per chi "conferma" il tirocinante

Viene introdotta una sorta di “premio alla stabilizzazione”, per i datori di lavoro che assumano soggetti in precedenza ospitati come tirocinanti, che si sostanzia nella possibilità di stipulare tirocini oltre la quota sopra riportata; questa possibilità è subordinata alla stipula di un contratto di lavoro dipendente, col tirocinante ospitato in precedenza, della durata di almeno sei mesi, anche a tempo parziale (non inferiore al 50%). Il “premio” è pari ad un ulteriore tirocinio per ogni assunzione di tirocinante ospitato nei ventiquattro mesi precedenti, fino a un massimo di quattro tirocinanti.

Divieti e restrizioni

Sicuramente una condizione molto stringente è quella prevista dal “nuovo” comma 8 dell’art. 26 bis, dove si sancisce un divieto assoluto di:

– adibire i tirocinanti a ruoli o posizioni proprie dell’organizzazione del soggetto ospitante;
– sostituire il personale in malattia, maternità, ferie e sciopero;
– operare in sostituzione di lavoratori, subordinati e non, in presenza di picco delle attività. Altro “no” al tirocinio se riferito ad un soggetto che abbia già lavorato presso il soggetto ospitante, nei due anni precedenti, come lavoratore subordinato o con qualunque altra forma contrattuale. È consentita un’unica deroga rappresentate da “prestazioni di lavoro accessorio”, per non più di trenta giorni, anche non consecutivi, nei sei mesi precedenti l’attivazione.

Per maggiori informazioni

Contatta la sede più vicina a te, clicca qui
chiama 059 89 3111
 

    Richiesta Informazioni

    Compila il modulo e sarai ricontattato al più presto


    Informativa Privacy

    Dichiarare di aver preso atto dell'informativa sul trattamento dei dati personali selezionando la casella: "Acconsento al trattamento dei dati personali"
    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Per inviare la richiesta, clicca su Invia e attendi il box verde di conferma.Riceverai inoltre un'email di riepilogo.

    News correlate