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Nuove disposizioni per il rilascio dei certificati di origine e dei visti per l’estero

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14 Maggio 2019 Stampa

CERTIFICATI DI ORIGINE

A decorrere dal 1 giugno 2019, la domanda di rilascio dei certificati di origine deve essere presentata con modalità telematica, attraverso la piattaforma in uso presso la Camera (Cert’ò) ed essere firmata digitalmente dal richiedente (legale rappresentante o un suo procuratore delegato).

La possibilità di presentazione cartacea permane, in via residuale, unicamente per i soggetti non iscritti al registro imprese.

ATTESTATI DI LIBERA VENDITA

Su richiesta dell’esportatore le Camere di commercio possono rilasciare attestazioni di libera vendita e commercializzazione dei prodotti sul territorio italiano e dell’Unione europea, mediante acquisizione agli atti di documenti commerciali di vendita, con riferimento all’ultimo trimestre, relativi ai prodotti oggetto dell’esportazione.

L’attestazione camerale non rappresenta un’autorizzazione alla commercializzazione, ma una presa d’atto che il prodotto è già commercializzato nel territorio dell’UE ed è subordinata alla dichiarazione dell’impresa che i prodotti sono conformi alla legislazione nazionale e dell’UE e sono commercializzati nel rispetto delle normative vigenti.

Tali attestazioni non sono un atto sostitutivo delle certificazioni rilasciate dal Ministero della Salute per alcune specifiche categorie merceologiche, tra le quali ad esempio:

– dispositivi medici e medico diagnostici in vitro, che richiedono attestazioni di conformità (marcatura CE) prodotti cosmetici

– prodotti biocidi (disinfettanti e preservanti e altri prodotti biocidi)

– presidi medico chirurgici

– integratori alimentari, alimenti addizionati, formule lattanti, alimenti senza glutine, latti di crescita, alimenti a fini medici speciali medicinali (certificazione di prodotto farmaceutico)

– prodotti e animali assoggettati alla certificazione sanitaria per l’esportazione ed altri prodotti che dovessero ricadere nella competenza di certificazione medico sanitaria o fitosanitaria.

Per i prodotti sopra indicati, il cui elenco non è esaustivo, le Camere di commercio possono apporre unicamente un visto dei poteri di firma sulla dichiarazione di libera vendita resa dall’impresa interessata (con eventuale controllo a campione).

VISTI

Il visto per deposito può essere richiesto unicamente per documenti emessi da Organismi o enti ufficiali (ASL, Istituti Nazionali di certificazione, Organismi internazionali, ecc.).

Per le dichiarazioni rese su carta ufficiale dell’impresa da parte del legale rappresentante o di un procuratore e per le fatture , può essere apposto unicamente il “visto poteri di firma” del dichiarante.

In caso di richiesta del visto poteri di firma su fattura, la fattura oggetto di trasmissione telematica, dovrà essere firmata digitalmente e con firma olografa da parte del legale rappresentante.

Non è più previsto il visto ”conformità di firma” (sostituito dal visto poteri di firma).

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