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Rinnovo del Contratto Collettivo Regionale – alimentazione e panificatori

10 Maggio 2019 Stampa

Oltre alla possibile flessibilità dell'orario di lavoro, è stato rinegoziato il premio obiettivi

Un ottimo risultato raggiunto da Lapam Confartigianato, Casartigiani, Claai e Fai-Cisl, Flai-Cgil, CNA e Uila-Uil nella rinegoziazione a favore delle imprese per l’Area Alimentazione e Panificazione. Mentre gli anni scorsi il raggiungimento del premio era commisurato all'andamento dell'intero settore sul territorio, oggi il contratto misura il premio sulla base dei risultati dell'azienda.
il parere del nostro ufficio tecnico, il notevole risultato deriva dal fatto che precedentemente i premi regionali erano fissi o calcolati sul territorio mentre ora una parte del premio variabile è riconducibile a un indice individuale e quindi al singolo lavoratore.

Il contratto si applica ai lavoratori dipendenti delle imprese artigiane operanti nel settore alimentare e panificazione.
escluse dall'applicazione del premio di produttività annuale le imprese non artigiane del settore alimentare che occupano fino a 15 dipendenti.

Orario di lavoro

Per incrementare l’occupazione, la competitività e l’efficienza delle imprese, le parti riconoscono idonea l’adozione di:

– Articolazione plurisettimanale dell’orario di lavoro
– Banca ore

Premio di produttività annuale

Il premio è calcolato sulla base di due indicatori di riferimento che ogni azienda dovrà verificare in base ai propri risultati.
’adesione al premio produttività previsto dal CCRL, per poter beneficiare della detassazione, avviene attraverso il deposito della comunicazione di adesione da parte dell’azienda nell’apposito sito del Ministero del Lavoro entro il 31/05/2019.

Il Calcolo del premio

Il calcolo del premio si basa su due indicatori:

Primo indicatore
tra fatturato e numero medio di dipendenti dell’anno.
indicatore determina il 50% del premio complessivo.
parametro per il raggiungimento della quota di premio deve dare un valore incrementale del 3% sull’anno precedente a cui è calcolato.

Secondo indicatore
tra ore lavorate e ore lavorabili dal singolo lavoratore dell’impresa nell’anno.
indicatore determina il 50% del premio complessivo.
raggiungimento della quota di premio avverrà se il rapporto è superiore al 1%  rispetto all’anno precedente ed essere pari o superiore a 0,97 e comunque non inferiore a 0,95.

Welfare

I lavoratori potranno destinare il premio, se dovuto, in tutto o in parte al Fondo di Previdenza Complementare, oppure scegliere di destinarlo, fino ad un massimo del 50% del valore del premio, a prestazioni, opere, servizi aventi finalità di welfare.

Erogazione del premio

Le imprese che non raggiungono i risultati per avere diritto al premio dovranno darne comunicazione a mezzo pec alle OO.SS entro il 31 Luglio.
premio invece dovrà essere erogato a tutti i lavoratori in forza alla data di corresponsione,unitamente alla mensilità di settembre 2019, sulla base dei mesi lavorati nell’anno precedente (le frazioni di mese sono considerate utili a fronte di almeno 16 giorni di calendario lavorati).
nel settore dei servizi, il premio dovrà essere erogato unicamente ai lavoratori con almeno 18 mesi di anzianità aziendale, maturati al momento dell’erogazione.

ulteriori informazioni

Per maggiori informazioni è possibile contattare:
Maria Cristina Allegretti – [email protected] – 059 893 111
Stefano Gelmuzzi[email protected] – 059 893 111

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