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Credito di imposta sulle commissioni per pagamenti elettronici dei distributori di carburante

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16 Maggio 2019 Stampa

PROVVEDIMENTO

Il Decreto Legge 34/2019 ha finalmente delineato la concreta applicazione del credito di imposta che potrà essere riconosciuto ai gestori di carburante sul tema delle commissioni per i pagamenti elettronici.

Di seguito il testo integrale dell'articolo 16 del decreto in questione:

Articolo 16 -Credito d’imposta per le commissioni riferite a pagamenti elettronici da parte di distributori di carburante Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 924, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 valgono con riferimento alle cessioni di carburanti effettuate nei confronti sia di esercenti attività d’impresa, arte e professioni sia di consumatori finali. Nel caso in cui gli esercenti di impianti di distribuzione di carburante non contabilizzino separatamente le commissioni addebitate per le transazioni effettuate diverse da quelle per cessioni di carburante, il credito d’imposta di cui al citato 1,comma 924, della legge n. 205 del 2017, spetta per la quota parte delle commissioni calcolata in base al rapporto tra il volume d’affari annuo derivante da cessioni di carburante e il volume d’affari annuo complessivo.

Pubblicato in gazzetta ufficiale del 30 aprile 2019, il decreto dovrà essere convertito in legge ordinaria entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione, ma è comunque un provvedimento di legge la cui entrata in vigore (in quanto decreto legge e non decreto legislativo) rende effettivo il credito di imposta sulle transazioni bancarie.

Un importante risultato ottenuto dalle Organizzazioni sindacali, Fegica in testa, che non hanno allentato l'attenzione su questo importante impegno preso dal Ministero.

COME USUFRUIRE DEL CREDITO DI IMPOSTA

– Per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta è necessario utilizzare il modello F24 utilizzando il codice tributo 6896.
– Il Credito d’imposta, pari al 50 per cento delle commissioni addebitate agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante può essere speso già a partire dalla prossima scadenza del 16 maggio.
– In sede di prima applicazione il credito va calcolato sui costi bancari per le transazioni con moneta elettronica sostenuti a partire dall'1 luglio 2018 al 31 dicembre 2018, nella misura del 50%, al netto del volume d’affari derivante dalla vendita di merce diversa.
– Si consiglia inoltre adeguata conservazione della documentazione bancaria dalla quale risulta l’ammontare delle commissioni addebitate al distributore a fronte di acquisti tramite mezzi di pagamento elettronici da parte di consumatori e imprese.

INFORMAZIONI

Stefano Gelmuzzi – Referente Commercio 
893111 
[email protected]
 

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