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Turismo, bando investimenti per la riqualificazione delle strutture

14 Giugno 2019 Stampa

Per promuovere e favorire l'insediamento e lo sviluppo delle attività ricettive e turistico-ricreative dell'Emilia-Romagna, la Regione – con la delibera di Giunta regionale n. 921 del 5 giugno 2019 – ha approvato un nuovo bando che prevede contributi a fondo perduto per interventi di riqualificazione, ristrutturazione, ammodernamento e rinnovo delle attrezzature.

Soggetti ammissibili

Possono presentare la domanda di finanziamento:
– le strutture ricettive alberghiere di cui all’art. 4, comma 6 della L.R: 16/2004 e smi;
– le strutture ricettive all’aria aperta di cui all’art. 4 comma 7 della LR 16/2004 e smi;
– gli stabilimenti balneari e strutture balneari. Ove ricadenti sul demanio marittimo, gli stabilimenti e le strutture balneari devono essere in possesso di concessione demaniale marittima con finalità turistico-ricreativa ai sensi del Codice Navigazione e LR 9/2002;
– gli stabilimenti termali di cui alla L. 323/2000, articolo 3;
– i locali di pubblico intrattenimento in possesso delle licenze di cui agli art. 68 e 80 del TULPS (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) per l’intrattenimento danzante con carattere di stabilità (discoteche).

Imprese che:
rna) esercitano, con regolare autorizzazione, al momento della domanda di contributo o al momento della rendicontazione delle spese, una delle attività ricettive o turistico-ricreative indicate nel bando in strutture o immobili di cui abbiano la disponibilità a titolo di proprietà, di contratto di affitto, di concessione o in base ad un titolo riconosciuto dall’ordinamento giuridico;
) siano proprietarie degli immobili o delle strutture destinate all’esercizio di una delle attività ricettive o turistico-ricreative indicate nel bando e che intendono affittare o dare in disponibilità a terzi per l’esercizio delle attività stesse.

Le imprese devono avere i seguenti requisiti soggettivi di ammissibilità:
rna) possedere le caratteristiche di PMI, secondo la definizione di cui all’allegato 1 al Regolamento UE n. 651/2014;
) devono essere regolarmente costituite ed iscritte al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio;
) non devono trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale per il quale sia già stato adottato il decreto di omologazione previsto dall’art. 160 e ss. della Legge Fallimentare), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
) i soci o coloro che ricoprono un incarico all’interno delle stesse non devono essere destinatari di provvedimenti di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o essere stati condannati con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale né essere destinatari di tentativi di infiltrazione mafiosa

Interventi ammissibili

a) interventi di riqualificazione e/o ristrutturazione edilizia, ampliamento e/o ammodernamento di strutture o immobili esistenti situati nel territorio della Regione Emilia-Romagna nei quali viene svolta una delle attività ricettive o turistico-ricreative indicate nel bando.
coerenza con il principio del divieto di consumo di suolo, non sono finanziabili interventi di nuova costruzione, fatta eccezione per gli interventi di demolizione e ricostruzione in loco volti all’incremento del livello di classificazione e/o all’adeguamento sismico e/o al miglioramento delle prestazioni energetiche delle strutture, nonché gli interventi di demolizione e ricostruzione volti alla
in aree definite di strutture esistenti promossa dagli strumenti urbanistici e/o pianificatori dei Comuni.
b) interventi di riqualificazione aziendale delle attività ricettive o turistico-ricreative indicate nel bando con particolare riferimento al rinnovo degli arredi, delle attrezzature e dei sistemi di gestione;

Le attività indicate nel bando dovranno essere autorizzate e risultare aperte e in esercizio al momento della rendicontazione delle spese.

Spese ammissibili

Le spese ammissibili che devono essere pertinenti e funzionali all’esercizio dell’attività,sono le seguenti:
– spese per opere edili, murarie e impiantistiche;
– spese per l’acquisto di macchinari, attrezzature, impianti opzionali, finiture e arredi;
– spese per l’acquisto di dotazioni informatiche, hardware, software e relative licenze d’uso, servizi di cloud computing, per la realizzazione di siti per l’e-commerce;
– spese per l’acquisto o allestimento di mezzi di trasporto per i quali la normativa vigente non richieda l’obbligo di targa ai fini della circolazione;
– spese per l’acquisizione di servizi di consulenza strettamente connessi alla realizzazione dei progetti, comprese le spese relative alle attività di progettazione, direzione lavori e collaudi, e/o necessari per la presentazione delle domande. (Tali spese sono ammesse nella misura massima del 10% della somma delle spese di cui alle lettere a+b+c+d).

Dimensione minima dell’investimento

I progetti per i quali viene presentata domanda di contributo dovranno avere le seguenti dimensioni di investimento:
– una spesa non inferiore a € 100.000,00 esclusa IVA, per quanto riguarda gli interventi relativi alle strutture ricettive alberghiere, le strutture ricettive all’aria aperta e agli stabilimenti termali;
– una spesa non inferiore a € 80.000,00 esclusa IVA, per quanto riguarda gli interventi relativi agli stabilimenti e strutture balneari e ai locali di pubblico intrattenimento

Regime di aiuto

I richiedenti possono scegliere l’applicazione di due alternativi Regimi di aiuto:
a) Regime De Minimis ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013
b) Regime di Esenzione (art. 17) ai sensi del regolamento UE n. 651/2014
regime di aiuto dovrà essere il medesimo regime prescelto per il calcolo dell’Equivalente sovvenzione lordo relativo alla concessione della controgaranzia da parte di Cassa Depositi e Prestiti tramite il fondo EuReCa Turismo.

Tipologia, percentuale e misura del contributo

Contributo a fondo perduto a fronte di investimenti realizzati tramite il ricorso a finanziamenti a medio/lungo termine di importo compreso tra 60.000,00 euro e 1.350.000,00 euro e di durata compresa tra 48 mesi e 240 mesi (di cui massimo 3 anni di preammortamento) erogati dal sistema bancario e creditizio e in sinergia con gli interventi di garanzia diretta da parte del sistema regionale dei confidi e con controgaranzia di Cassa Depositi e Prestiti (Fondo EuReCa).

Contributo a fondo perduto verrà concesso nelle seguenti misure percentuali:
a) nel caso di applicazione del Regime de minimis:
– 20% dei costi ritenuti ammissibili, elevabile a 25% in caso di: impresa con caratteristiche di impresa femminile e/o giovanile; impresa localizzata nelle aree montane o nelle aree a ritardo di sviluppo (aree 107.3.c)
massimo concedibile: 200.000,00 euro

b) nel caso di applicazione del Regime di esenzione (art. 17):
– 10% dei costi ammissibili per le medie imprese;
– 20% dei costi ammissibili per le micro e piccole imprese
massimo concedibile: 200.000,00 euro elevabili a 210.000,00 euro in caso di: impresa con caratteristiche di impresa femminile e/o giovanile e impresa localizzata nelle aree montane o nelle aree a ritardo di sviluppo (aree 107.3.c)

Cumulo dei contributi

I contributi:
– non sono cumulabili, per le stesse spese, con altri contributi o agevolazioni di qualsiasi natura classificabili come aiuti di stato ai sensi della normativa comunitaria;
– sono cumulabili, con altri contributi o agevolazioni di qualsiasi natura che non siano classificabili come aiuti di stato ai sensi della normativa comunitaria
contributi sono cumulabili con le agevolazioni prestate, sotto forma di contragaranzia, dal Fondo Eureca Turismo. In questo caso, tuttavia, la suddetta cumulabilità, potrà determinare, a seconda dei casi:
– una diminuzione dell’importo concedibile;
– l’impossibilità di concedere il contributo; a titolo di esempio:

– se l’equivalente sovvenzione lordo della controgaranzia concessa in de minimis è pari o supera l’importo di 200.000,00 euro non sarà più possibile concedere in de minimis il contributo a fondo perduto;
– se l’equivalente sovvenzione lordo della controgaranzia concessa in esenzione è pari o supera, a seconda che si tratti di media impresa o micro/piccola impresa, il 10% o il 20% dell’investimento, non sarà più possibile concedere in esenzione il contributo a fondo perduto.

Scadenze

La domanda di contributo dovrà essere compilata ed inviata alla Regione esclusivamente per via telematica, tramite l’applicazione web Sfinge 2020

Le domande di contributo dovranno essere presentate, all’interno delle finestre e delle seguenti scadenze:
– 1° Finestra: dalle ore 10 del giorno 17 luglio 2019 alle ore 13 del giorno 13 agosto 2019 (60 domande presentate) 
– 2° Finestra: dalle ore 10 del giorno 15 ottobre 2019 alle ore 13 del giorno 3 dicembre 2019 (150 domande presentate)

Procedura di selezione

Valutativa a sportello secondo i seguenti criteri : QUALITÀ TECNICA DEL PROGETTO (chiarezza del progetto nella definizione degli obiettivi e loro coerenza con le finalità del bando; innovatività del progetto in termini di capacità dello stesso di favorire lo sviluppo e/o il miglioramento, anche attraverso l’introduzione di strumenti di ICT e domotica; e contributo del progetto al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile) QUALITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DEL PROGETTO, in termini di sostenibilità ed economicità degli investimenti.

Periodo di eleggibilità della spesa

I progetti ammessi a finanziamento dovranno essere avviati e conclusi nel rispetto dei termini – che variano a seconda del regime di aiuto applicato e della finestra nell’ambito della quale sono stati presentati – di seguito indicati:

Progetti presentati nell'ambito della 1° finestra:
– in regime de minimis: dall’1/1/2019 e sino al 12° mese successivo alla data del provvedimento di concessione
– in regime di esenzione: dalla data della domanda e sino al 12° mese successivo alla data del provvedimento di concessione

Progetti presentati nella 2° finestra:
entrambi i regimi: dal 1/1/2020 sino al 12° mese successivo alla data del provvedimento di concessione e non oltre il 28/02/2021

Cronoprogramma relativo alla realizzazione del progetto

1° finestra: almeno 80% del progetto da realizzare nel 2019 salvo modifiche al cronoprogramma da comunicare dal 1° dicembre 2019 ed entro il 21 gennaio 2020
° finestra: intero progetto da realizzarsi nel 2020

Dotazione finanziaria

Le risorse disponibili per finanziare i progetti presentati ai sensi del presente bando sono pari a 20.000.000,00 di euro di cui:
– 3.500.000,00 di euro a valere sull’annualità 2019;
– 16.500.000,00 di euro a valere sull’annualità 2020.

Informazioni

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