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Guida ai saldi invernali di gennaio 2020

15 Gennaio 2020 Stampa

DURATA

La Regione Emilia Romagna, ha determinato le decorrenze dei saldi di fine stagione, i quali si svolgeranno nel periodo invernale dal primo giorno feriale antecedente l’Epifania per un analogo periodo di 60 giorni.

Pertanto per il 2020 la data di inizio dei saldi invernali è fissata al giorno sabato 4 gennaio 2019, di cui di seguito si riepiloga brevemente la normativa in vigore:

MERCEOLOGIE IN SALDO, COMUNICAZIONE DEI PREZZI E VARIE

• Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti durante una determinata stagione ovvero entro un breve periodo di tempo.
• La presentazione al pubblico della vendita di fine stagione deve esplicitamente contenere l’indicazione della natura di detta vendita in saldo.
• E’ obbligatorio esporre il prezzo praticato ordinariamente e lo sconto o ribasso espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che si intende praticare nel corso della vendita di fine stagione.
• Al fine di non indurre il consumatore in errore, è fatto obbligo di disporre le merci offerte nelle vendite di fine stagione in maniera inequivocabilmente distinta e separata da quelle che eventualmente siano contemporaneamente poste in vendita alle condizioni ordinarie; ove una tale separazione non sia praticabile, la vendita ordinaria viene sospesa.
• E’ fatto obbligo di praticare nei confronti del consumatore i prezzi pubblicizzati senza limitazioni di quantità e senza alcun abbinamento di vendite, fino all’esaurimento delle scorte.
• L’esaurimento delle scorte di talune merci durante il periodo di vendita deve essere portato a conoscenza del consumatore con avvisi ben visibili dall’esterno del locale di vendita; gli organi di vigilanza hanno facoltà di controllo sull’effettivo esaurimento delle scorte.

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE AI COMUNI

Ricordiamo che con delibera della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1780 del 2 dicembre 2013, è stato eliminato l’obbligo di comunicazione scritta preventiva al Comune della data di inizio saldi e della loro durata. Quindi non si deve più comunicare al Comune, almeno cinque giorni prima, la data di inizio e la durata dei saldi.

DIVIETO VENDITE PROMOZIONALI

Si ricorda inoltre che la delibera 1804/2016 della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna prevede che “non possano essere effettuate, nei 30 giorni antecedenti i periodi delle vendite di fine stagione le vendite promozionali dei seguenti prodotti: abbigliamento, calzature, biancheria intima, accessori di abbigliamento, pelletteria e tessuti per abbigliamento ed arredamento”.

CAMBIO MERCE

Il negoziante ha l’obbligo di legge di cambio merce dopo l’acquisto solo e solamente in caso di merce difettosa, a patto che il consumatore denunci il vizio del prodotto entro due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto e presentando lo scontrino di vendita. La possibilità di cambiare un capo perché l’acquirente ha avuto dei ripensamenti sul colore, il modello o la taglia è una mera prassi commerciale totalmente discrezionale da parte del commerciante, il quale può avere interesse a concedere tale servizio per soddisfare i propri clienti, ma nessun obbligo di legge se il prodotto non ha difetti.

informazioni

Stefano Gelmuzzi – Referente Commercio Lapam
893 111
[email protected]

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