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Terzo settore: cosa prevede la deroga contenuta nel Decreto Crescita

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3 Luglio 2019 Stampa

I soggetti interessati

È ufficiale la proroga per l’adeguamento degli statuti dal 3 agosto 2019 al 30 giugno 2020 utilizzando procedure semplificate.

La modifica interviene in deroga al Codice del terzo settore (art. 101 comma 2) e riguarda le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), le organizzazioni di volontariato (Odv), le associazioni di promozione sociale (Aps) e, a sorpresa, anche le bande musicali.

La proroga è contenuta nel “ Decreto crescita”  all’art. 43 comma 4-bis che dispone: 

  • "In deroga a quanto previsto dall’art. 101, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, i termini per l’adeguamento degli statuti delle bande musicali, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle organizzazioni di volontariato, e delle associazioni di promozione sociale sono prorogati al 30 giugno 2020…………………".

 

Nel testo di legge sono comprese anche le “bande musicali” che nelle precedenti disposizioni non erano elencate.

Viene concessa la medesima scadenza del 30 giugno 2020 anche per l'adeguamento degli statuti delle imprese sociali.

Cosa prevede la misura

La proroga consente alle associazioni di provvedere sia alle modifiche dello statuto sia alla sua approvazione in assemblea, con le modalità agevolate previste dal codice del terzo settore, in un arco di tempo più ampio.

Le conseguenze possiamo quindi riassumerle come segue:

  1. entro il termine del 30 giugno 2020 le modifiche sono ammesse con le maggioranze prescritte per le assemblee ordinarie, con espresso riferimento alle disposizioni inderogabili o per eseguire l’introduzione di clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni derogabili, mediante l’inserimento di una specifica clausola statutaria;
  2. il termine per l’adeguamento slitta dal 3.08.2019 al 30.06.2020 e la modalità “semplificata” appena indicata viene estesa alle bande musicali, come detto, mai richiamate in precedenza, e alle imprese sociali che sono state espunte dall'art. 101, c.2 D.Lgs. 117/2017 e che avrebbero dovuto modificare gli statuti entro il termine più ristretto del 20.01.2019.

 

Infine, questa proroga, forse per alcuni aspetti auspicabile, ci pone di fronte ad una considerazione. Se tale termine è stato fissato ai fini della trasmigrazione dagli attuali registri delle Odv, Aps, Onlus, al futuro Runts, la conseguenza che ne deriva è che la sua attivazione non potrà che essere successiva al termine concesso.

Viene quindi avvalorata l'ipotesi che la completa operatività della riforma del terzo settore, anche per la sua parte di carattere fiscale, non potrà avvenire prima del 1° gennaio 2021.

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