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Affitti brevi, arriva il codice identificativo per le offerte online

3 minuti di lettura
5 Luglio 2019 Stampa

Un codice identificativo per le attività ricettive

Al fine di migliorare la qualità dell'offerta turistica, assicurare la tutela del turista e contrastare forme irregolari di ospitalità, anche ai fini fiscali, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo verrà istituita una apposita banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi (ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96), presenti nel territorio nazionale, identificati mediante un codice alfanumerico, denominato "codice identificativo", da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza.

Da quando sarà operativa la normativa?

La misura diverrà concreta una volta emanato il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Crescita e stabilirà:

a) le norme per la realizzazione e la gestione della banca dati, compresi i dispositivi per la sicurezza e la riservatezza dei dati;

b) le modalità di Accesso alle informazioni contenute nella banca dati;

c) le modalità con cui le informazioni contenute nella banca dati sono messe a disposizione degli utenti e delle autorità preposte ai controlli e quelle per la conseguente pubblicazione nel sito internet istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

d) i criteri che determinano la composizione del codice identificativo, sulla base della tipologia e delle caratteristiche della struttura ricettiva nonché della sua ubicazione nel territorio comunale.

Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti il direttore dell'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative per l'accesso ai dati relativi al codice identificativo da parte dell'Agenzia delle entrate.
soggetti titolari delle strutture ricettive, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile o porzioni di esso con persone che dispongono di unità immobiliari o porzioni di esse da locare, sono tenuti a pubblicare il codice identificativo nelle comunicazioni inerenti all'offerta e alla promozione.
'inosservanza delle disposizioni di cui sopra comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro. In caso di reiterazione della violazione, la sanzione è maggiorata del doppio.

Per maggiori informazioni
Gelmuzzi
categoria Turismo
[email protected]
89 3111

 

 

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