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Un approfondimento sul biometano

8 minuti di lettura
9 Luglio 2019 Stampa

CHE COS'È IL BIOMETANO?

Il biometano è il combustibile ottenuto dalla purificazione del biogas che, a seguito di opportuni trattamenti chimico-fisici (purificazione o upgrading), anche svolti in luogo diverso da quello di produzione, è idoneo alla successiva fase di compressione per l’immissione nella rete del gas naturale.

In tale definizione si comprende anche il combustibile prodotto tramite processi di conversione in metano dell’idrogeno ottenuto da fonti rinnovabili e della CO2 presente nel biogas destinato alla produzione di biometano o prodotta da processi biologici e fermentativi.

Il biometano viene definito come avanzato se ottenuto a partire dalle materie elencate nella parte A dell’allegato 3 del DM 10 ottobre 2014 e s.m.i.

Il decreto interministeriale del 2 marzo 2018 promuove l’uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti. Il provvedimento è in linea con quanto previsto dalle Direttive UE sulla promozione dell’energia da fonte rinnovabile.

Dal 2 luglio 2018 è possibile infatti presentare al GSE (esclusivamente per via telematica) le richieste per accedere agli incentivi sul biometano e sugli altri biocarburanti avanzati utilizzati nei trasporti. Il GSE ha infatti pubblicato le procedure applicative per la produzione e l’incentivazione del biometano ai sensi del D.M. MiSE 2 marzo 2018, grazie alle quali il biometano diventa realtà anche in Italia.

L’adozione del Decreto Ministeriale del 2 marzo 2018 (entrato in vigore il 20 marzo 2018) rappresenta un passaggio fondamentale per lo sviluppo del settore del biogas/biometano, in particolare per il settore agricolo. Il nuovo decreto, inserendosi sul percorso finora sviluppato, mira a dare un concreto impulso allo sviluppo del biometano focalizzandosi su un ambito di intervento ritenuto prioritario per il sistema nazionale, ossia il raggiungimento del target di biocarburanti da utilizzare nel settore dei trasporti entro l’anno 2020.

Il settore del biogas esprime infatti un potenziale produttivo di gas rinnovabile al 2030 di 10 miliardi di Nm3 di biometano, di cui 8 miliardi da matrici agricole e 2 miliardi ottenibili da rifiuti organici selezionati e da fonti non biogeniche e da gassificazione. Il potenziale agricolo è ottenibile dalla destinazione energetica di non più di 400.00 ettari di superficie agricola utilizzata (SAU) a colture di primo raccolto (3% SAU nazionale), dalla valorizzazione di effluenti zootecnici, da sottoprodotti agro-industriali e dall’inserimento di secondi raccolti o colture di integrazione in circa il 6% della SAU nazionale a seminativi.

Inoltre, al contrario di altri settori, l’evoluzione del settore biogas/biometano è prevalentemente supportata dall’industria nazionale con ricadute positive in termini di occupazione stabile nel nostro paese. In particolare, la produzione di biogas attraverso la digestione anaerobica è una modalità di gestione dell’energia che va ben oltre il semplice concetto di bioenergia. La produzione di biogas/biometano è uno degli anelli di una catena ben più complessa che, partendo dalla gestione dell’uso del suolo, pervade numerose componenti della produzione di beni provenienti dal settore agricolo. La produzione di biogas/biometano, differentemente dalla semplice bioenergia, attraverso l’introduzione di nuovi modelli di gestione (Biogasdoneright) è suscettibile di rilevanti efficientamenti.

E’ un dato di fatto che, a valle dell’adozione del Decreto Ministeriale del 5 dicembre 2013, il settore del biometano non si sia sviluppato in maniera rilevante. Il predetto decreto stabiliva una normativa di carattere generale che, per essere applicata in maniera efficace, necessitava dello sviluppo di ulteriori percorsi quali, ad esempio, le regole tecnico- economiche per la connessione alle reti e l’immissione del biometano in rete, le norme sulla qualità per l’immissione in rete, le condizioni per la qualificazione degli operatori che dovranno certificare la sostenibilità del biometano. In aggiunta, almeno per quanto concerne i trasporti, il decreto stabiliva le modalità di accesso al sistema dei biocarburanti per il biometano mediante l’assegnazione dei certificati di immissione in consumo (CIC) senza però considerare il fatto che il mercato di scambio di tali certificati era, ed è ancora oggi, un mercato di cui non sono noti gli elementi caratteristici che consentano la sussistenza di adeguate condizioni per lo sviluppo della concorrenza. Il mercato dei CIC non ha infatti una sede di contrattazione, non ha prodotti strutturati, non rende note le quantità scambiate, né tantomeno i prezzi di scambio.

Quanto descritto sopra mette in evidenza come lo sviluppo effettivo del biometano non passi unicamente dallo sviluppo del settore della produzione, ma anche e soprattutto dallo sviluppo di altre capacità di sistema che siano in grado di integrare la nuova produzione di gas rinnovabile nella rete e nel mercato.

IL QUADRO NORMATIVO

Ora, con il quadro normativo stabilito dal nuovo decreto, tra i vari elementi che concorrono allo sviluppo del sistema del biometano nella sua completezza, meritano di essere ricordati i seguenti:

– Oltre che l’assegnazione di CIC alla produzione di biometano destinata all’uso nel settore dei trasporti, si cita l’impulso effettivo alla produzione di biometano in qualità di biocarburante avanzato. Infatti, per i primi dieci anni di esercizio, su richiesta dei produttori di questo prodotto, il GSE ritirerà il biometano avanzato che viene immesso nel sistema per una quota massima pari al 75% dell’obbligo, detratte le eventuali quote di soggetti obbligati che non intendono aderire al meccanismo. Il ritiro del “bene” biometano sarà effettuato a un prezzo pari a quello del mercato del gas a pronti (MPGAS) ridotto del 5% e il GSE riconoscerà il valore dei corrispondenti CIC, attribuendo a ciascun certificato un valore pari a 375,00 euro.

– I produttori di “biometano avanzato” potranno richiedere al GSE anche di essere esclusi dal ritiro fisico del biometano prodotto provvedendo così a vendere autonomamente la loro produzione sempre, però, con destinazione di immissione in consumo nel settore dei trasporti; in tal caso, avrebbero diritto al solo valore dei corrispondenti CIC, valorizzati dal GSE sempre a 375,00 euro. Successivamente a tale periodo di dieci anni, il produttore dovrebbe accedere, per il periodo residuo di diritto, alla modalità ordinaria di valorizzazione dei CIC, vale a dire attraverso la vendita in forma privata ai soggetti obbligati.

– Lo schema di decreto prevede l’introduzione di un sistema di garanzie d’origine che, secondo le intenzioni del legislatore, serve a comprovare al consumatore l’origine rinnovabile del gas utilizzato evitando in questo modo ai soggetti obbligati la necessità di acquistare la quota di emissione in atmosfera di anidride carbonica nell’ambito del Sistema europeo di scambio di quote di emissione (European Union Emissions Trading Scheme – EU ETS). Sebbene il sistema di garanzie di origine riguardi soltanto una quota limitata della produzione di biometano (produzione non incentivata e derivante unicamente da particolari categorie di materie prime), la sua introduzione rappresenta un elemento di sicuro interesse verso uno sviluppo effettivo dell’utilizzo diretto di biometano in tutti i settori.

– Altro elemento alla base dello sviluppo del sistema del biometano è il fatto che il decreto segna un percorso di sviluppo di nuovi punti di distribuzione mediante l’introduzione di un’ulteriore quota di CIC a fronte dell’investimento in nuove infrastrutture di distribuzione o di liquefazione.

– Non mancano nel decreto interessanti misure di raccordo con il mondo esistente del biogas nell’ottica di consentire all’attuale produzione un progressivo allineamento verso il settore del biometano. Primo elemento tra tutti è rappresentato dalla possibilità di riconvertire a biometano la produzione esistente. Infatti, oltre alla realizzazione di nuovi impianti di produzione di biometano, è contemplata l’assegnazione dei CIC alla pari di un nuovo impianto (ivi inclusa l’opzione del ritiro per il biometano avanzato da parte del GSE) anche alla produzione di biometano derivante da un impianto biogas esistente (ottenuta anche mediante il potenziamento della produzione biogas rispetto alla produzione pre – esistente) nel rispetto della condizione che l’incentivo alla produzione di elettricità da biogas sia rilasciata in misura non superiore al 70% della produzione di elettricità annua storica rilevata.

– Accanto a questo, una novità rilevante del nuovo decreto è quella della codigestione, vale a dire che il double counting e la qualifica di biometano avanzato saranno riconosciuti anche alla produzione di biometano derivante da processi che utilizzeranno le materie per l’ottenimento del double counting e del biometano avanzato in codigestione con altri prodotti di origine biologica, questi ultimi in percentuale comunque non superiore al 30% in peso. In tali casi, il double counting e la qualifica di biometano avanzato saranno riconosciuti al solo 70% della produzione. Il principio della codigestione varrà anche nel caso di riconversioni e/o potenziamenti di impianti esistenti.

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