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Scontrino elettronico: moratoria sanzioni in casi particolari

4 minuti di lettura
17 Luglio 2019 Stampa

L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 15 del 29 giugno 2019, ha fornito gli attesi chiarimenti sulla inapplicabilità delle sanzioni in sede di avvio dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, dopo la modifica normativa inserita nell’articolo 12-quinques in sede di conversione del decreto legge n. 34/2019 (decreto legge “crescita”, convertito in legge n. 58 del 28 giugno 2019 e pubblicato nel S.O. n. 26/L alla G.U. n. 151 del 29 giugno 2019).

Innanzitutto la disposizione ha introdotto a regime un maggior arco temporale (12 giorni) entro cui i dati relativi ai corrispettivi giornalieri sono trasmessi telematicamente all’Agenzia delle entrate, fermo restando l’obbligo di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi e i termini di liquidazione dell’IVA.

Inoltre, ha previsto una “moratoria dalle sanzioni” nel primo semestre di vigenza dell’obbligo (quindi, fino al 31 dicembre 2019 per i soggetti tenuti all’avvio dal 1° luglio 2019; fino al 30 giugno 2020 per i soggetti tenuti all’avvio dal 1° gennaio 2020).

In particolare:

a) i soggetti che alla data del 1° luglio 2019 (o 1° gennaio 2020) non hanno la disponibilità di un Registratore Telematico (RT) devono: 

◦ continuare a certificare i corrispettivi mediante scontrini o ricevute fiscali fino alla messa in uso del Registratore Telematico e comunque per un periodo non superiore ai sei mesi 
◦ annotare i dati dei corrispettivi nel registro dei corrispettivi (ex art. 24 DPR 633/72)
◦ trasmettere i dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (con le modalità che saranno stabilite con apposito provvedimento direttoriale)
◦ liquidare l’IVA del periodo nei termini ordinari

b) I soggetti che alla data del 1° luglio 2019 (o 1° gennaio 2020) hanno tempestivamente “messo in servizio” il Registratore Telematico:

◦ devono memorizzare il corrispettivo mediante il RT e rilasciare il documento commerciale
◦ possono trasmettere i dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione
◦ liquidano l’IVA del periodo nei termini ordinari

La procedura web gratuita per gli utenti

L’Agenzia delle entrate ha attivato la procedura web gratuita per la memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi, accessibile all’interno dell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi.

A commento della Circolare n. 15/2019 l'Agenzia ha precisato che il nuovo servizio è attivo all’interno dell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi, e che 
• potrà essere utilizzato, oltre che da pc, anche tramite tablet e smartphone poiché la visualizzazione si adatta automaticamente al dispositivo in uso
• con la procedura web, i soggetti interessati potranno predisporre online il documento commerciale e allo stesso tempo memorizzare e inviare all’Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi di ogni singola operazione effettuata.

Come accedere al sistema

Per accedere al sistema è possibile utilizzare le credenziali Spid (Sistema pubblico di identità digitale), dei servizi telematici Entratel e Fisconline o la Carta Nazionale dei Servizi (Cns). Una volta entrato, l’operatore Iva che effettua la cessione o prestazione dovrà verificare i suoi dati già precompilati e inserire i dati relativi all’operazione effettuata (quantità, descrizione, prezzo unitario e aliquota Iva) e la modalità di pagamento (denaro contante o elettronico).

Il documento commerciale potrà, quindi, essere stampato e consegnato al cliente su carta oppure, se quest’ultimo è d’accordo, inviato via email o con altra modalità elettronica.

Gli utenti potranno ricercare e visualizzare i documenti commerciali mediante una specifica funzionalità online messa a disposizione all’interno del portale Fatture e Corrispettivi.

INFORMAZIONI

Stefano Gelmuzzi – Segreteria Licom
059 893 111

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