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B&B, nessuna iscrizione all’albo INPS se l’attività non è continuativa

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6 Gennaio 2020 Stampa

L'ordinanza della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione con ordinanza n. 32034/19 depositata il 9 dicembre ha confermato che se l’attività di bed & breakfast è priva dei requisiti di abitualità e prevalenza, sia da un punto di vista di qualificazione normativa che sul piano delle concrete modalità di svolgimento, non ha l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti dell’INPS.

Nel caso specifico, la Corte d'appello di Genova, con la sentenza n. 102/2017, rigettava l'appello dell'INPS confermando che aveva accertato l'insussistenza dell'obbligo di iscriversi alla gestione commercianti per l'attività di bed & breakfast svolta sulla base della previsione della normativa regionale della Liguria la quale prevede che lo stesso tipo di attività deve dirsi occasionale quando svolta entro il limite temporale di giorni 210.

Avverso la sentenza l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, la quale ha confermato le conclusioni della Corte d’appello di Genova riconoscendo la mancanza dei requisiti di abitualità e prevalenza sia per effetto della legge regionale, sia per averli ricavati dalle concrete modalità di esercizio dell'attività di bed & breakfast. L'occasionalità del resto (e quindi la mancanza di abitualità) è data anche e soprattutto dalla durata dell'attività nel tempo; mentre la prevalenza è riferita all'impegno richiesto ed al reddito ricavato.

Nell'altro caso

È però necessario ricordare che qualora l’attività venga svolta, sia in forma di impresa individuale che societaria, con abitualità e professionalità si hanno gli obblighi relativi alla tenuta della contabilità IVA, iscrizione all’INAIL, contribuzione INPS e iscrizione al Registro delle imprese della Camera di Commercio.

info

Stefano Gelmuzzi – Referente Turismo Lapam
893 111
[email protected]

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