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F-Gas: Pubblicato il decreto sanzioni che entrerà in vigore il 17 gennaio

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17 Gennaio 2020 Stampa

Sulla GURI del 2 gennaio è stato pubblicato il D.Lgs. 5 dicembre 2019, n. 163 che riporta la “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006”.

Con la pubblicazione del c.d. decreto sanzioni si completa il quadro normativo di recepimento del Regolamento UE n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra, iniziato con l’adozione del D.P.R. 146/2018 che è entrato in vigore nel gennaio 2019.

Sono ora fissate le sanzioni previste per i soggetti economici che affidano interventi di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria fisse, pompe di calore fisse e apparecchiature di protezione antincendio, a soggetti non certificati; come pure alle imprese del settore impiantistico, che non rispettano gli obblighi di certificazione, ovvero di inserimento dei dati previsti nella Banca Dati F-Gas – divenuta operativa l’estate scorsa.

Importante anche la previsione di sanzioni per il mancato rispetto della norma nel settore delle vendite.

Si riportano di seguito alcune delle violazioni contemplate in riferimento agli obblighi connessi al Registro e alla Banca Dati F-Gas di cui al DPR 146/2018:

le imprese certificate (o, nel caso di imprese non soggette all'obbligo di certificazione, le persone fisiche certificate) che non inseriscono nella Banca Dati F-Gas le informazioni previste, entro trenta giorni dalla data dell’intervento, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 15.000,00 euro;

le persone fisiche e le imprese che svolgono le attività senza essere in possesso del pertinente certificato o attestato sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro;

–  l'impresa che affida le attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria fisse, pompe di calore fisse e apparecchiature di protezione antincendio, ad un’impresa che non è in possesso del certificato è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro;

Ancora, per quanto riguarda le vendite, il D.Lgs. 163/2019 stabilisce che:

le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra a persone fisiche o imprese non in possesso del pertinente certificato o attestato, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 50.000 euro;

le persone fisiche o le imprese che acquistano gas fluorurati a effetto serra, senza essere in possesso del pertinente certificato o attestato, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 50.000 euro;

le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori finali, senza acquisire la dichiarazione dell’acquirente di cui all'articolo 16, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 50.000 euro;

le imprese che forniscono gas e non inseriscono nella Banca Dati le informazioni previste, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro.

le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori finali, che non inseriscono nella Banca Dati, le informazioni previste, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro.

L’attività di vigilanza e di accertamento, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto, è esercitata: dal Ministero dell’ambiente, che si avvale del Comando dei Carabinieri per la tutela dell’ambiente (CCTA), dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), delle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (ARPA), nonché dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, secondo le procedure concordate con l’autorità nazionale competente. All'accertamento delle violazioni possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria.

All'esito delle attività di accertamento e successivamente alla contestazione all’interessato della violazione accertata, il Ministero dell’ambiente trasmette il relativo rapporto al Prefetto territorialmente competente, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni amministrative.

Informazioni

Arch. Letizia Budri, referente Impianti Lapam
893 111
[email protected]

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