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Legge di Bilancio 2020, le novità per le imprese

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13 Gennaio 2020 Stampa

«È una manovra che ci lascia largamente insoddisfatti perché si è scelto di conservare tre grandi allocazioni di spesa destinate alle clausole di salvaguardia (blocco aumenti IVA ndr.), al reddito di cittadinanza e a quota 100. Non si va nella direzione di finanziare gli investimenti di cui ci sarebbe grande bisogno. Banca d’Italia sostiene che sono giacenti in depositi a breve termine 1.500 miliardi di euro, che non vanno né in investimenti né in consumi. Questo è un segno della non fiducia. Dalla manovra ci aspettavamo ben altro». Il commento amaro alla Legge di Bilancio per il 2020 è di Cesare Fumagalli, segretario generale di Confartigianato Imprese.
manovra, approvata dal governo a fine dicembre, contiene novità per cittadini ed imprese ma, come segnalato dalla nostra associazione, non incide significativamente sulla crescita, preferendo destinare circa 23 miliardi sui 35 complessivi alle misure elencate sopra.
ogni anno approfondiamo alcune delle principali misure per imprese e professionisti che è bene conoscere per non farsi trovare impreparati ed essere pronti a cogliere eventuali opportunità. 

Revisione del regime forfettario

Cancellato il regime forfettario per i ricavi tra i 65.000 e i 100.000 previsto dalla legge di bilancio 2019.
modificato il comma 54, dell’articolo 1, della legge di stabilità 2015 (legge 190/2014).
base al nuovo testo, resta fermo a 65.000 euro il limite dei ricavi conseguiti o compensi percepiti nell’anno precedente per accedere al regime forfettario agevolato ma vengono introdotte le seguenti condizioni:
– il limite alle spese sostenute per il personale e per il lavoro accessorio non superiore ai 20.000 euro (lettera b);
– il limite dei 30.000 euro in caso di reddito da lavoro dipendente (la verifica dì tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato) o da pensione (lettera d).
fermi gli altri requisiti di accesso/permanenza nel regime, ivi comprese le cause ostetive all’accesso, che ricodiamo brevemente:
– applicazione per obbligo di un regimme speciale di determinazione dell’Iva;
– soggetti non residenti;
– soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati e relative porzioni o di terreni edificabili;
– soggetti titolari di partecipazioni in società di persone, iin associazioni tra professionisti, n imprese familiari in qualità di collaboratori familiari o in SRL in regime di trasparenza fiscale;
– soggetti detentori controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, a condizione che esercitino attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni;
– soggetti che esercitano un’attività “prevalentemente” nei confronti di datori di lavoro ovvero di soggetti direttamente o indirettamente ad essi riconducibili con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta. La verifica del requisito della prevalenza va effettuata solo al termine del periodo d’imposta.

Regime premiale per le fatture elettroniche

Introdotto poi un regime premiale volto a incentivare l’utilizzazione della fattura elettronica, non obbligatoria per chi è nel regime forfettario. Secondo le nuove norme per i contribuenti che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento è ridotto a quattro anni (rispetto ai vigenti cinque).
la norma stabilisce che si tiene conto anche del reddito assoggettato al regime forfetario ai fini del riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria legati al possesso di requisiti reddituali.

Stop all’aumento IVA per il 2020

Il comma conferma anche per il 2020 il livello in vigore nel 2019 per le aliquote ordinaria e ridotta. Rivista poi la scaletta di aumenti a partire dal 2021. In particolare per il 2020:
– l’aliquota IVA ridotta rimane fissata al 10 per cento;
– l’aliquota IVA ordinaria rimane fissata al 22 per cento;
gli anni successivi:
– l’IVA al 10 per cento passa al 12 per cento a decorrere dal 2021;
– l’IVA ordinaria passa al 25 per cento nel 2021 e al 26,5 a decorrere dal 2022.

Slittamento aumento accise gasolio e benzina

Posticipata dal 1° gennaio 2019 al 1° gennaio 2020 la rideterminazione dell’aliquota dell’accisa su benzina e gasolio (Testo unico accise, D.lgs 504/1995), azzerando gli aumenti per l’anno 2020 e rimodulandoli negli anni successivi. In questo modo rispetto ai 400 milioni a decorrere dal 2020, come previsto dalla legislazione vigente, si avranno incrementi non inferiori a 1.221 milioni di euro per l’anno 2021, a 1.683 milioni di euro per l’anno 2022, a 1.954 milioni di euro per l’anno 2023, a 2.054 milioni di euro per l’anno 2024 e a 2.154 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025.

Accisa ridotta per il gasolio commerciale solo per veicoli non inquinanti

Stop al rimborso dell’accisa sul gasolio commerciale, a favore degli autotrasportatori di merci, per i veicoli appartenenti alla categoria euro 3 e inferiori. La norma entrerà in vigore dal 1°ottobre 2020. A partire dal 1° gennaio 2021 saranno poi esclusi dell’agevolazione anche i veicoli appartenenti alla categoria euro 4. Pertanto:
– fino al 30 settembre 2020 dal suddetto rimborso saranno esclusi i veicolo di classe euro 2 o inferiori;
– dal 1° ottobre 2020 dal suddetto rimborso saranno esclusi i veicolo di classe euro 3 o inferiori;
– dal 1° gennaio 2021 sarano tagliati fuori dall’agevolazione i veicoli euro 4 o inferiori.

Fringe benefit auto aziendali

Rimodulata la percentuale di deducibilità dei costi sostenuti per i veicoli aziendali, che viene ora differenziata in ragione dei valori di emissione di anidride carbonica così da penalizzare i veicoli più inquinanti.
le nuove norme che si applicheranno ai contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, per i veicoli concessi in uso promiscuo, per la determinazione del reddito di lavoro dipendente viene assunto:
– il 25% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, per i veicoli che presentano valori di emissione di anidride carbonica non superiori a 60 grammi per chilometro;
– il 30% dell’importo per i veicoli con emissioni superiori a 60, ma non a 160 grammi per chilometro;
– il 40% in caso di emissioni superiori a 160, ma non a 190 grammi per chilometro, e il 50% per l’anno 2021;
– il 50% per l’anno 2020 e il 60% per l’anno 2021 Infine, in caso di emissioni superiori a 190 grammi per chilometro.
invece l’attuale disciplina fiscale per i veicoli concessi in uso promiscuo per i contratti stipulati entro il 30 giugno.

Imposta sui contenitori di plastica usa e getta

Arriva la nuova imposta sui contenitori usa e getta, ossia tecnicamente l’imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (MACSI). L’imposta si applica su tutti i prodotti di plastica destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari.
esclusi i prodotti compostabili, i dispositivi medici e i contenitori per i medicinali.
‘imposta non è dovuta neppure quando si tratta di prodotti realizzati con materiale riciclato. In sostanza rientrano tra i prodotti soggetti alla nuova imposta: bottiglie, buste e vaschette per alimenti in polietilene, contenitori per detersivi, imballaggi in polistirolo espanso, rotoli in plastica pluriball, pellicole e film in plastica estensibili.
L’imposta è dovuta da:
rna) fabbricante;
) operatore economico che acquista prodotti UE nell’esercizio dell’attività, commerciante quando sono acquistati da un consumatore privato;
) importatore per i prodotti provenienti da Paesi terzi.
Non sono comunque considerati fabbricanti i produttori che utilizzano come materia prima o semilavorati MASCI sui quali l’imposta è dovuta da un altro soggetto. L’imposta inoltre non è dovuta per i prodotti destinati all’esportazione.
‘imposta è pari a 45 centesimi di euro per chilogrammo di plastica contenuta e si paga sulla base di dichiarazioni trimestrali con possibilità di compensazione, e non è versata qualora l’importo dovuto sia inferiore o pari a 10 euro. L’attuazione delle norme è demandata a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli da pubblicare in Gazzetta Ufficiale, entro il mese di maggio. L’imposta sarà dovuta a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione del decreto.

Incentivi per le aziende produttrici di manufatti in plastica e compostabile
è l’obbiettivo dichiarato della nuova imposta è quello di ridurre la plastica usa e getta, è previsto un credito d’imposta ad hoc per le imprese che attivano la produzione di contenitori compostabili. Il credito d’imposta è stabilito nella misura del 10% delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, per l’adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili, per importo massimo di 20.000 per ciascun beneficiario, da utilizzare esclusivamente in compensazione. Previsto un ammontare massimo di 30 milioni nel 2021. le imprese interessate potranno anche usufruire del credito d’imposta per le spese di formazione del personale.

Sugar tax

Arriva la tassa sulle bevande con zucchero aggiunto. La nuova imposta si applica sulle bevande ottenute con l’aggiunta di edulcoranti e aventi un titolo alcolometrico inferiore o uguale a 1,2% in volume, ossia, in base ai riferimenti comunitari, si applica su:
– succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcol;
– acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche.
‘imposta è pari a 10 euro per ettolitro, per i prodotti finiti e a 0,25 euro per chilogrammo, per i prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione.
Soggetti passivi sono:
– il fabbricante all’atto della cessione, a consumatori nel territorio dello Stato o a ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;
– l’acquirente per i prodotti provenienti da Paesi appartenenti all’Unione europea;
– l’importatore all’atto dell’importazione definitiva nel territorio dello Stato per le bevande importate da Paesi extra UE.
esonerate dall’imposta le bevande destinate all’esportazione e quelle con contenuto complessivo inferiore o uguale a 25 grammi per litro, per i prodotti finiti e a 125 grammi per chilogrammo, per quelli predisposti a essere utilizzati dopo diluiti. Il contenuto complessivo di edulcoranti è determinato con riferimento al potere edulcorante di ciascuna sostanza, stabilito convenzionalmente in relazione al rapporto tra la concentrazione di una soluzione di saccarosio e quella della soluzione dell’edulcorante, aventi la stessa intensità di sapore, secondo quanto sarà indicato in un decreto del MEF e del Ministero della salute da emanare entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge.
à comunque un decreto del MEF, da pubblicare in Gazzetta ufficiale entro il mese di agosto, a stabilire le modalità di attuazione delle norme. L’imposta sarà dovuta a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione del decreto.

Aumenta la quota non imponibile per i buoni pasto elettronici

Sale da 7 a 8 euro la quota esente per i buoni pasto in formato elettronico mentre scende da 5,29 a 4 euro la quota che non concorre alla formazione del reddito di lavoro nel caso in cui tratti di buoni cartacei. Le novità dal 1° gennaio. Per le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto a favore dei lavoratori addetti a strutture lavorative temporanee oppure ubicate in zone prive di servizi di ristorazione viene mantenuto il limite giornaliero a 5,29 euro.

Analisi di rischio evasione

Potenziata l’attività dei controlli preventivi antievasione. Ridotto il perimetro della privacy per le attività dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di finanza. Con l’intervento sul Codice della protezione dei dati personali (D.lgs 196/2003), sono incluse le attività di prevenzione e contrasto dell’evasione fra quelle di rilevante interesse pubblico per cui è ammesso il trattamento di dati personali e vengono limitati i diritti dell’interessato che non si potrà quindi opporre all’utilizzo dei dati.
libera poi alle attività di analisi del rischio di evasione effettuate dalle Entrate e dalla Guardia di finanza incrociando in maniera anonima le informazioni contenute nell’archivio dei rapporti finanziari tenuto presso l’anagrafe tributaria, allo scopo di individuare criteri di rischio utili per far emergere posizioni da sottoporre a controllo e incentivare l’adempimento spontaneo.
analisi saranno fatte previa “pseudonimizzazione” dei dati personali, una procedura che prevede che trattamento dei dati personali sia effettuato in modo tale che questi non possano essere attribuiti a un interessato specifico senza l’utilizzo di informazioni aggiuntive. Quindi in sostanza si potrà procedere a controlli mirati quando dall’analisi dei dati in forma anonima, ad esempio sui conti bancari identificati solo con il numero del rapporto, verranno evidenziati movimenti anomali. Sarà comunque un decreto del MEF, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l’Agenzia delle entrate, a definire, limitatamente al trattamento dei dati contenuti nell’archivio dei rapporti finanziari, i diritti da limitare in materia di privacy.

Aumento del PREU e tasse sulle vincite

Ancora un aumento per il prelievo fiscale sugli apparecchi a premio (slot e videolottery). In dettaglio la quota è fissata a:
– 23,85% sino al 31 dicembre 2020 e 24 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021 delle somme giocate per le slot;
– 8,50% sino al 31 dicembre 2020 e 8,60 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2021 delle somme giocate per le videolottery. Sono abrogate le norme previste dal decreto fiscale 124/2019 che rimodulavano le percentuali.
poi ad almeno il 65% la percentuale delle somme giocate destinata alle vincite (pay out) per le slot e all’83% per le viedolottery, con l’obbligo di aggiornare le percentuali entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Deducibilità IMU dal reddito d’impresa

Per il 2019 la deducibilità dell’IMU per gli immobili strumentali posseduti ed utilizzati nell’attività d’impresa resta fissata al 50%
partire dal 2022, poi per gli immobili strumentali scatterà la totale deducibilità delle imposte comunali sugli immobili dal reddito di impresa e dal reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni. In via transitoria, la deduzione si applica nella misura del 60% per gli anni 2020 e 2021, portando così a compimento una battaglia che Confartigianato conduce da anni.

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali

Cambia la disciplina di sostegno alle imprese che investono in beni strumentali e si allarga anche ai professionisti.
disposizioni introducono un nuovo credito d’imposta, in luogo del super ammortamento, per le spese di investimento in beni strumentali nuovi, compresi quelli immateriali, effettuate nel 2020, con aliquota differenziata secondo la tipologia.
anche un regime transitorio per evitare la sovrapposizione della nuova agevolazione con gli investimenti effettuati nel 2020 per i quali è possibile godere delle precedenti disposizioni in materia di superammortamento e iperammortamento, ossia della maggiorazione ai fini fiscali per il costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi in generale (super ammortamento) e di quelli funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale secondo il modello Industria 4.0 (iper ammortamento) introdotta dalla legge 205/2017. Come chiarito dal comma 184, la revisione della disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano nazionale Impresa 4.0 punta a sostenere più efficacemente il processo di transizione digitale delle imprese, la spesa privata in ricerca e sviluppo e in innovazione tecnologica anche nell’ambito dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale, e l’accrescimento delle competenze nelle materie connesse alle tecnologie di supporto al processo di transizione tecnologica e digitale.

Arco temporale e beneficiari
credito d’imposta introdotto con le nuove norme è riconosciuto per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, o entro il 30 giugno 2021 in caso di pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento entro il 31 dicembre. Possono accedere agli incentivi tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito. Sono però escluse dall’agevolazione:
– le imprese in stato di crisi, ossia in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
– le imprese destinatarie di sanzioni interdittive derivanti dalla violazione delle norme sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (art. 9, comma 2, del Dlgs 8 giugno 2001, n. 231).
concessione del credito è subordinata al rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al rispetto degli obblighi contributivi.
Possono beneficiare delle agevolazioni anche gli esercenti arti e professioni (comma 194) con le stesse condizioni e gli stessi limiti.

Investimenti e ammontare del bonus
beni ammessi all’agevolazione sono quelli nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, e i software contenuti nell’ allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 . Confermate le esclusioni previste dalla normativa precedente per veicoli e altri mezzi di trasporto, fabbricati costruzioni; beni di cui all’allegato 3 alla legge legge 208/2015; beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.
credito d’imposta, come detto, è riconosciuto in misura differenziata secondo la tipologia di beni oggetto dell’investimento. Come di consueto per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
particolare (comma 189):
– per gli investimenti in beni ricompresi nell’allegato A annesso alla legge di bilancio 2017 (beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”) è previsto un bonus pari a:
40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
20% per la quota oltre i 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
– per gli investimenti in beni strumentali diversi:
6% nel limite massimo di 2 milioni di euro;
– per gli investimenti in software compresi nell’allegato B alla legge di bilancio 2017:
15% del costo, nel limite massimo di costi di 700.000 euro (comma 190).

Nuovo credito d’imposta per ricerca e sviluppo

Addio anticipato al credito d’imposta R&S destinato originariamente a restare in vigore fino al 2020.
partire dal 1° gennaio 2020 arriva infatti la riforma delle norme che ora comprendono un credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative, nell’ambito della complessiva revisione delle misure fiscali di sostegno del “Piano industria 4.0”.
fruire dell’agevolazione le imprese destinatarie del credito d’imposta per investimenti in beni per l’innovazione appena visto alle stesse condizioni e con gli stessi casi di esclusione.

Il credito per le attività di innovazione tecnologica e design
le stesse regole appena viste il comma 201 rende ammissibili al credito d’imposta anche le attività finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, escluse le attività di routine per il miglioramento della qualità. Le stesse regole valgono anche per le attività di design e ideazione estetica.

Ammontare del credito
quel che riguarda il credito spettante la norma stabilisce le seguenti soglie, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute per le stesse spese ammissibili, e ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi:
– 12% per le attività di ricerca e sviluppo, nel limite massimo di 3 milioni di euro;
– 6% per le attività di innovazione tecnologica nel limite massimo di 1,5 milioni;
– 10% per le attività di innovazione tecnologica destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, nel limite massimo di 1,5 milioni;
– 6% per le attività di design e ideazione estetica nel limite massimo di 1,5 milioni.
credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione ed è cumulabile con le altre agevolazioni per le stesse spese entro l’ammontare massimo annuo previsto.

Certificazioni e controlli
le spese di ricerca, però, il comma 205 introduce anche un obbligo di ottenere una specifica certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore esterno. Inoltre (comma 206), le imprese beneficiarie debbono redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. La relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività.

Proroga del credito d’imposta formazione

Confermato anche per il 2020 il credito d’imposta per le spese di formazione del personale previste dal Piano nazionale Impresa 4.0.
le percentuali spettanti. In dettaglio il credito è pari:
– per le piccole imprese, al 50% nel limite annuale di 300.000 euro;
– per le medie imprese, al 40% nel limite annuale di 250.000 euro;
– per le grandi imprese, al 30% nel limite annuale di 250.000 euro.
‘ammontare del credito, fermi restando i limiti massimi annuali, è aumentato al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati.
al credito le attività di formazione erogate da soggetti accreditati e quelle commissionate agli Istituti tecnici superiori.
escluse dall’agevolazione le imprese destinatarie di sanzioni interdittive, e la possibilità di fruizione del credito è subordinata alla verifica della regolarità e contributiva dell’impresa e dell’applicazione della normativa in materia di sicurezza.
in questo caso il credito non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale. Per il credito prevista una spesa di 150 milioni di euro per l’anno 2021.

Nuova Sabatini, investimenti SUD ed investimenti eco-sostenibili delle PMI

Rifinanziata la Nuova Sabatini con l’obbiettivo di favorire gli investimenti nel Mezzogiorno e quelli ecosostenibili. In particolare una quota pari al 30% delle risorse è riservata alla concessione dei contributi per l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica finalizzati alla realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti, ossia degli investimenti “Industria 4.0” (commi 55-56 legge 232/2016).
al fine di rafforzare il sostegno agli investimenti innovativi realizzati dalle micro e piccole imprese nel Mezzogiorno, la maggiorazione del 60% già prevista è elevata al 100% per le micro e piccole imprese che effettuano investimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel limite complessivo di 60 milioni di euro.
comma 227 prevede poi un’ulteriore riserva pari al 25% delle risorse destinata alle micro, piccole e medie imprese a fronte dell’acquisto, anche mediante leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale. Anche per queste operazioni è prevista una maggiorazione del contributo statale, che viene rapportato, in via convenzionale, sul finanziamento a un tasso annuo del 3,575%.
fini dell’ammissione ai benefici, la rispondenza degli interventi agevolabili e la quantificazione del relativo impatto, sono certificati dal fornitore o da un professionista indipendente.
si prevede che la garanzia del relativo Fondo per le piccole e medie imprese sui finanziamenti per l’innovazione sia concessa in favore delle micro, piccole e medie imprese a titolo gratuito.

Ripristino dell’ACE

Torna il meccanismo fiscale di aiuto alla crescita economica (ACE), istituito dall’art. 1 del dl 201/2011 e abrogato dalla legge di bilancio 2019.
comma cancella per questo le disposizioni che avevano soppresso la disciplina dell’ACE e ripristina il meccanismo precedente che riconosce un’agevolazione fiscale alle imprese (società di capitali, di persone e ditte individuali in contabilità ordinaria) che incrementano il capitale proprio mediante conferimenti in denaro e accantonamenti di utili a riserva. In questo caso, è possibile dedurre dal reddito un importo che corrisponde al rendimento figurativo degli incrementi di capitale.
calcolo dell’importo deducibile si effettua a partire dalla sommatoria dei componenti che hanno inciso positivamente (conferimenti, utili accantonati) e negativamente (riduzioni di patrimonio con attribuzione ai soci, acquisti di partecipazioni in società controllate, acquisti di aziende o rami di aziende) sul capitale. Il risultato viene confrontato con il patrimonio netto contabile risultante dal bilancio di esercizio, determinando l’incremento patrimoniale che costituisce la base di calcolo dell’ACE. L’importo deducibile viene quindi individuato moltiplicando tale base l’aliquota che viene fi ssata ora in misura pari all’1,3%.

Proroga del credito d’imposta in favore delle PMI per la partecipazione a manifestazioni internazionali di settore

Sempre a supporto del made in Italy arriva la proroga al 2020 il credito d’imposta, concesso alle piccole e medie imprese per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore. Viene per questo sostituito il comma 1 dell’art. 49 del decreto Crescita (dl 34/2019) riconoscendo il credito per i periodi di imposta 2019 e 2020. L’importo massimo per il 2019 è fissato in 10 milioni di euro, e in 5 milioni per il 2020. Sono agevolabili:
– spese per l’affitto degli spazi espositivi e per il loro allestimento;
– spese per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione connesse alla partecipazione.
credito d’imposta è pari al 30% delle spese fino ad un massimo di 60.000 euro.

Credito d’imposta per la vendita al dettaglio di giornali

Si amplia il credito d’imposta per le edicole che nel 2020 viene riconosciuto anche nei casi in cui l’attività non rappresenti l’unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento.
credito (art.1 commi da 806 a 809 legge 145/2018) è riconosciuto per importi pagati a titolo di Imu, Tasi, Cosap e Tari, nonché su altre eventuali spese di locazione, per un importo massimo di 2.000 l’anno per ciascun esercente entro il limite di 13 milioni di euro per il 2019 e 17 per il 2020 euro. Resta comunque la priorità per l’agevolazione nei confronti degli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici.

Estromissione immobili strumentali impresa individuale

Torna la possibilità di applicare l’imposta sostitutiva dell’8% per l’estromissione dei beni immobili strumentali posseduti dal patrimonio dell’impresa.
riproposte per questo le norme della legge finanziaria per il 2016 (legge 208/2015), dei gli immobili posseduti alla data del 31 ottobre 2019. In particolare, il comma prevede che le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 121, della legge 208 del 2015 si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell’impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2019, poste in essere dal 1° gennaio al 31 maggio 2020.
immobili interessati, come chiarito dalle Entrate, sono quelli indicati nell’art. 43, comma 2, del TUIR, ossia gli immobili:
– strumentali per destinazione, che sono utilizzati cioè esclusivamente per l’esercizio dell’impresa indipendentemente dalle caratteristiche specifiche;
– strumentali per natura, cioè “che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni” e che si considerano strumentali anche se non utilizzati direttamente dall’imprenditore o anche se dati in locazione o comodato.
base imponibile dell’imposta sostitutiva è data dalla differenza tra il valore normale dei beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto, assumendo il valore iscritto nel libro degli inventari oppure nel registro dei beni ammortizzabili, al netto delle quote di ammortamento fiscalmente dedotte e tenendo conto di eventuali rivalutazioni fiscalmente rilevanti.
‘estromissione ha valore dal 1° gennaio 2020. L’imposta sostitutiva deve essere versata in due rate con scadenza, rispettivamente, il 30 novembre 2020 (60% dell’imposta dovuta) e il 30 giugno 2021 (40 per cento).

Rivalutazione dei beni d’impresa

Riapertura dei termini anche per la rivalutazione dei beni d’impresa.
rivalutazione riguarda i beni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2018, e va eseguita nell’esercizio per il quale il termine di approvazione scade successivamente al 1° gennaio 2020, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. Le imposte sostitutive applicabili sono pari rispettivamente a:
– 12% per i beni ammortizzabili (invece della precedente 16%)
– 10% per i beni non ammortizzabili (invece della precedente 12%)
il maggior valore attribuito, che si considera riconosciuto a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita.
riduzione delle aliquote cerca di rendere piu’ appetibile tale rivalutazione dopo l’abbassamento dell’aliquota IRES al 24%. Per l’affrancamento della riserva in sospensione di imposta la misura della sostitutiva resta al 10%.
ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d’imposta in corso alla data del 1° dicembre 2021.
caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

CASA

Sconto in fattura dell’ecobonus limitato ai lavori condominiali

I condomini potranno approfittare dello sconto in fattura al posto dell’ecobonus per tutti i lavori di risparmio energetico di importo elevato e caratteristiche specifiche. Il comma interviene infatti per rendere applicabile il meccanismo, originariamente previsto dal Decreto Crescita per tutte le tipologie di ecobonus, solo ai lavori sulle parti comuni di edifici condominiali che rientrano nel campo delle ristrutturazioni importanti di primo livello, come definite dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015 ossia:
– interventi che oltre a interessare l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, comprendono anche la ristrutturazione dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio
un importo dei lavori pari o superiore ai 200.000 euro.
fronte di questi interventi il condominio può optare, al posto della detrazione del 75% che spetta in questi casi, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi. La somma verrà rimborsata al fornitore sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo. Il fornitore ha a sua volta facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.
Stop per i privati allo sconto in fattura al posto dell’ecobonus
ci sarà invece il prossimo anno la possibilità di optare per lo sconto in fattura al posto dell’ecobonus. Il comma cancella infatti le norme del Decreto Crescita (dl 30 aprile 2019, n. 34) che avevano introdotto questa possibilità per tutte le tipologie di interventi di risparmio energetico.

Credito d’imposta monitoraggio sicurezza statica

Arriva una nuova agevolazione fiscale destinata ad incrementare il livello di sicurezza degli immobili. Il comma prevede infatti un credito d’imposta per le spese documentate relative all’acquisizione e predisposizione dei sistemi di monitoraggio strutturale continuo. Il credito destinato a tutti i contribuenti , è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1,5 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021. Le norme di attuazione sono demandate ad un decreto del MEF da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Proroga ecobonus, detrazioni ristrutturazioni e bonus mobili

Ancora un anno per le detrazioni per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia con aliquota al 50% e per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. Il comma modifica per questo gli articoli 14 e 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63. Il comma riordina anche la materia prevedendo come aliquota di base quella del 65% che torna nuovamente anche per gli infissi e le schermature solari.

Ecobonus
dettaglio la lettera a), n.1, proroga al 31 dicembre 2020 l’aliquota del del 65% per l’ecobonus (altrimenti destinato a ridursi al 55%) per spese quali: sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di classe A; interventi sulle strutture verticali e orizzontali; sostituzione di infissi; installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda; sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore; posa in opera delle schermature solari.
lettera a), n.2, proroga invece la detrazione per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti.
lettera a), n.3, proroga infine al 2020 la detrazione nella misura del 50% per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (comma 2-bis dell’articolo 14).

Interventi di ristrutturazione edilizia
lettera b), n.1) modifica invece l’articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, in materia di interventi di ristrutturazione edilizia, prorogando al 31 dicembre 2020 la misura della detrazione al 50%, fino ad una spesa massima di 96.000 euro, per gli interventi di ristrutturazione edilizia indicati dall’articolo 16-bis, comma 1, del TUIR, ossia: manutenzione ordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia (sulle parti comuni di edificio residenziale e sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale); ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi; realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali; eliminazione delle barriere architettoniche; prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi; cablatura degli edifici e al contenimento dell’inquinamento acustico; risparmio energetico con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia; adozione di misure antisismiche; bonifica dall’amianto e opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

Detrazioni fiscali per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici
parallelo la lettera b), n. 2) proroga al 2020 la detrazione al 50% (ripartita in dieci quote annuali di pari importo e calcolata su un importo massimo di 10.000 euro) prevista per l’acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione è riconosciuta a fronte di interventi di ristrutturazione avviati a partire dal 1° gennaio 2019 o nel 2020.

Bonus facciate – 219-224
del 90% (comma 2019) per le spese documentate, sostenute nel 2020 per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici ubicati nei centri urbani e nelle aree limitrofe (zona A e B ai sensi del decreto ministeriale n. 1444 del 1968). Nell’ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio (comma 220, gli interventi devono soddisfare specifici requisiti di risparmio energetico (decreto MISE 26 giugno 2015) e trasmittanza termica (decreto MISE 26 gennaio 2010). Quando vengono effettuati questi lavori è previsto l’obbligo di invio della documentazione all’ENEA e la possibilità per lo stesso ente di effettuare controlli anche in loco sul raggiungimento dei requisiti necessari per ottenere la detrazione (commi 3-bis e 3-ter art. 14 dl 63/2013).
ogni caso (coma 221) sono ammessi a godere del bonus facciate solo gli interventi sulle strutture opache (mura), balconi e fregi ornamentali. La detrazione (commi 222-23) è ripartita in dieci quote annuali costanti e si applicano le disposizioni in materia di detrazione IRPEF per ristrutturazione (regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41) in materia di modalità dei pagamenti, attribuzione della spesa ecc..

Unificazione IMU TASI

Addio alla TASI dal prossimo anno ma senza nessun vantaggio economico per i contribuenti chiamati a pagare l’imposta municipale sulla casa. Accanto alla soppressione del tributo, arriva infatti l’aumento di un punto delle aliquote del l’IMU affinché la scomparsa della TASI sia a costo zero per le casse comunali. Con l’occasione della “riforma” arrivano però una serie di importanti chiarimenti sull’applicazione dell’imposta e sparisce l’esenzione per i pensionati all’estero. Chiarimenti anche per quel che riguarda le case assegnate dal giudice all’ex coniuge. Le norme recuperano in un solo testo le disposizioni attualmente contenute nell’art 13 del Dlgs 201/2011 in materia di IMU, per quel che riguarda l’ambito applicativo e l’esenzione per la prima casa, e quelle contenute nel Dlgs 504/1992 in merito a definizioni e base imponibile.
dettaglio i commi 738, 780 e 782, abrogano le norme sulla IUC (l’imposta municipale unica composta da IMU, TASI e TARI), mantenendo solo la TARI e (comma 739) la nuova IMU applicabile in tutti i comuni, tranne che per Friuli Venezia Giulia e Province di Trento e di Bolzano che mantengono l’autonomia impositiva.

Per maggiori informazioni

Per maggiori informazioni sulle misure contenute nella Legge di Bilancio 2020, è possibile contattare le nostre sedi sul territorio (qui l’elenco) oppure scriverci all’indirizzo e-mail: 
[email protected]

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