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F-Gas – Disciplina sanzionatoria, approfondimento per gli impianti su veicoli a motore

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23 Gennaio 2020 Stampa

F-Gas – Disciplina sanzionatoria, approfondimento per gli impianti su veicoli a motore

È stato di recente emanato il Decreto Legislativo 5 dicembre 2019, n.163, che alleghiamo in seguito, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.1 del 02-01-2020, riguardante la Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 517/2014 sui Gas Fluorurati a effetto serra e che abroga il Regolamento (CE) n.842/2016. Il provvedimento, che entra in vigore il 17 Gennaio 2020, perfeziona il quadro normativo in materia di F-GAS, al fine di renderlo efficace e coerente con le finalità del richiamato Regolamento UE.

Tra le altre, è di particolare rilievo l’articolo 7 comma 3:

“Le imprese che svolgono attività di recupero dei gas fluorurati dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, con esclusione dell'attivita' di ricarica che non comporta preventivo o successivo recupero dei gas fluorurati dagli impianti stessi, avvalendosi di personale non in possesso dell'attestato di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018, ovvero di quello di cui all'articolo 13 dello stesso decreto, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000,00 euro a 100.000,00 euro.”

Si ricorda che in base al DPR 16 novembre 2018 n. 146 Sono obbligati ad iscriversi al Registro telematico le persone fisiche e le imprese che effettuano il recupero di f-gas dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 2006/40/CE.

I veicoli a motore interessati

– Veicoli per il trasporto di persone con al massimo 8 posti a sedere più quello del conducente;
– Veicoli per il trasporto di cose con massa di riferimento inferiore o uguale a 1.305 kg. Con massa di riferimento si intende la massa del veicolo in ordine di marcia, diminuita della massa forfettaria del conducente di 75 kg e maggiorata della massa forfettaria di 100 kg.

In base alla normativa in vigore, sono escluse dall’obbligo di iscrizione al registro le persone che svolgono le attività sopracitate su impianti di condizionamento d’aria usati in tutte le altre modalità di trasporto.

Sono escluse le persone che, nell’ambito dell’attività di autoriparazione, effettuano la mera operazione di ricarica di gas fluorurati ad effetto serra (F-gas) negli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore e non sono soggette al Regolamento CE 517/2014 e quindi al D.P.R. in questione che lo recepisce.

Tuttavia, se tale operazione di ricarica è preceduta o seguita dall’attività di recupero degli F-gas nei sopracitati impianti, indipendentemente dai macchinari usati a tale scopo, è previsto l’obbligo di attestazione come sopracitato.

Si invitano dunque le persone fisiche non ancora in possesso di un attestato che sono intenzionate a svolgere l’attività di recupero di gas fluorurati a effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore, rientranti nel campo d’applicazione della direttiva 2006/40/CE, al completamento di un corso teorico e pratico, senza esame, da parte di un organismo di attestazione il quale rilascerà l’attestato.

Il corso deve essere completato entro 8 mesi dalla data di iscrizione al Registro Telematico. L’attestato sarà rilasciato entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione del corso di cui sopra.

Celle Frigorifere di Autocarri e rimorchi

Vogliamo ricordare che viene ampliato il campo di applicazione anche all’installazione, alla manutenzione e alla disattivazione di impianti mobili di condizionamento d’aria contenenti F-Gas e autocarri e rimorchi frigo.

È previsto infatti l’obbligo di certificazione (come per gli impiantisti) e iscrizione al Registro telematico nazionale delle persone fisiche (Art. 7 comma a) che svolgono le seguenti attività su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore fisse:

1) controllo delle perdite dalle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente a meno che le apparecchiature siano ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO2 equivalente;

2) recupero di gas fluorurati a effetto serra;

3) installazione;

4) riparazione, manutenzione o assistenza;

5) smantellamento;

Per questi soggetti sprovvisti della certificazione si richiama alle diverse sanzioni previste nel decreto legislativo 5 dicembre 2019, n.163.

Si allega:

– Il decreto Legislativo 5 dicembre 2019 n 163 in Materia di disciplina Sanzionatoria
– Una sintesi del D.P.R. 16 novembre 2018 n. 146 sugli obblighi in materia F-Gas per gli autoriparatori

Informazioni

Francesco Po – referente categoria autoriparatori – [email protected]

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