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Utilizzo apparecchiature laser

4 Marzo 2020 Stampa

Come è noto, l’elenco allegato al Decreto interministeriale 206/2015 prevede tra gli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l’attività di estetista, alla scheda 21b, il laser estetico defocalizzato per depilazione.

La stessa scheda indica – tra le prescrizioni relative alle modalità di applicazione, di esercizio e cautele d’uso – che il trattamento con l’apparecchiatura in questione “deve essere effettuato da operatori estetici che abbiano ricevuto dal costruttore o da altro ente competente adeguata formazione sia per gli aspetti di sicurezza (richiamati peraltro dal manuale d‘uso) sia per gli aspetti ‘tecnici’ dei trattamenti stessi”.

Nella pratica, la formazione sull’utilizzo è normalmente demandata al “costruttore”, che la organizza autonomamente. Pur non essendo previsto un programma specifico per la figura dell’”operatore laser”, è auspicabile che il corso organizzato dal fornitore del laser comprenda argomenti riguardanti le metodiche di trattamento, la definizione dei parametri base dell’apparecchiatura laser ed il loro significato. E’ inoltre fondamentale che vengano illustrati tutti gli aspetti relativi alla sicurezza e le relative norme di riferimento da osservare per un corretto uso dell’apparecchiatura laser.

Alla luce di queste indicazioni, è opportuno che la durata minima del corso non sia inferiore a otto ore. L’ottenimento dell’attestato di operatore laser rilasciato dal “ costruttore” (che essere nominativo e non riferito genericamente al centro estetico), è legato al superamento di una verifica scritta da parte del fornitore del corso. È opportuno che il fornitore conservi la documentazione relativa al corso effettuato e l’esito della verifica, utile nel caso di contestazioni a dimostrare la competenza dell’operatore.

Le aziende “fornitrici” di Laser per Epilazione debbono rilasciare la dichiarazione di conformità dell’apparecchiatura, secondo quanto previsto dalla scheda 21b, nell’ambito della quale devono essere riportate le norme di riferimento utilizzate per la verifica dei requisiti di sicurezza e compatibilità elettromagnetica dell’apparecchiatura.

Inoltre – in materia di sicurezza dei lavoratori esposti a radiazioni ottiche artificiali – il D.lgs. 81/08, all’art.181, ha stabilito che per la valutazione dei rischi e le misure di tutela conseguenti, il datore di lavoro debba fare ricorso a “personale qualificato in possesso di specifiche conoscenze in materia”.

Sia a livello nazionale che internazionale è previsto che il datore di lavoro, per installazioni laser di classe 3B e 4, debba servirsi della consulenza specialistica di un “Tecnico Sicurezza Laser” (TSL), con competenze specifiche relative a problemi di sicurezza per la verifica della normativa e delle norme tecniche vigenti e per l'adozione delle necessarie misure di prevenzione.

INFORMAZIONI

Elena Baraldi – referente settore Benessere
893 111
[email protected]

 

 

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