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Cosa contiene il Decreto Legge n°9 del 2 marzo sull’emergenza Covid-19

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4 Marzo 2020 Stampa

Le principali misure adottate nel Decreto legge

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale lunedì 2 marzo il Decreto Legge numero 9 ha l'obiettivo di ammortizzare parte delle pesanti ricadute economiche dovute all'emergenza coronavirus COVID-19.
tratta del secondo provvedimento da parte del governo e nelle prossime ore se ne attende un terzo (trovate tutte le informazioni utili nel nostro speciale a questo link).
specifico le misure contenute nel DL n°9  non riguardano solo le zone rosse o "focolai" del contagio. 
una sintesi dei principali provvedimenti contenuti.  

Cassa integrazione in deroga per le imprese con meno di 5 dipendenti

Il Decreto all'art.17 dà la possibilità di far ricorso alla cassa integrazione in deroga per le imprese della cosiddetta zona gialla che non beneficiano degli ordinari ammortizzatori sociali, nel limite delle risorse stanziate e "limitatamente ai casi di accertato pregiudizio", cioè quando vi siano state effettive riduzioni o sospensioni di orario riconducibili all'emergenza da Covid-19.
 norma dispone che saranno le Regioni a gestire l'intervento (per l'Emilia Romagna sono stati stanziati 25 milioni di euro ndr.) e a trasmettere all'INPS l'elenco dei beneficiari (i lavoratori, dato che è previsto in capo a loro il pagamento diretto dell'Inps).
ricorso all'ammortizzatore è subordinato alla sottoscrizione di un accordo sindacale con le Organizzazioni sindcali dei lavoratori comparativamente più rappresentative.
riferimento causale alle conseguenze delle ordinanze del Ministero della Salute ed al DL 6/2020 depongono per la possibile retroattività dell'intervento, che in questo modo potrà dare copertura dal 23 febbraio scorso.
imprese ricomprese nella sfera di applicazione degli ammortizzatori sociali potranno invece ricorrere a questi ai sensi delle previsioni del d.lgs. 148/1015, in riferimento alle ordinarie causali previste.

Smart working "semplificato" per 6 mesi 

Il provvedimento estende a 6 mesi (fino al 31 luglio 2020 ndr.) la possibilità di ricorso allo smart working con modalità semplificata, anche in assenza dell'accordo individuale
adempimento richiesto è l'invio dal lavoratore dell'informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, che può essere assolto anche in via telematica (ad esempio tramite mail) con la documentazione predisposta dall'INAIL

Sospensione di versamenti, ritenute, contributi e premi per il settore turistico alberghiero

A favore delle imprese turistico-ricettivo, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, con domicilio fiscale o sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del decreto in esame (2 marzo ndr.) e fino al 30 aprile 2020:

– i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23, 24 e 29 del DPR n. 600/1973, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
– i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

I predetti versamenti sono effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi in unica soluzione entro il 31 maggio 2020. Non sono rimborsati versamenti ricadenti nel periodo di sospensione già effettuati.

Certificazioni Uniche: differiti i termini

Con l'art. 1 sono stati differiti i termini relativi alle Certificazioni Uniche, alla dichiarazione precompilata e ai modelli 730, con un'applicazione generalizzata.
Certificazioni Uniche 2020 dovranno quindi essere trasmesse in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro:

– il 31 marzo 2020, rispetto alla precedente scadenza del 9 marzo 2020;
– oppure il 2.11.2020, se non sono rilevanti per la predisposizione delle dichiarazioni precompilate (es. quelle relative ai redditi di lavoro autonomo professionale, d'impresa o esenti).

Resta confermata la scadenza del 31 marzo 2020 per la consegna ai contribuenti-sostituiti delle Certificazioni Uniche 2020, nonché delle altre certificazioni del sostituto d'imposta relative al 2019 (modelli CUPE, certificazioni in forma libera).

Comunicazione dati per precompilata

Viene prorogato al 31 marzo 2020 anche il termine per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi agli oneri deducibili e detraibili da utilizzare per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi, il cui termine è scaduto lo scorso 28 febbraio 2020.
escluse dalla proroga le spese sanitarie che dovevano essere inviate entro il 31 gennaio 2020.

Modello 730

Il termine per la messa a disposizione delle dichiarazioni precompilate da parte dell'Agenzia delle Entrate viene differito dal 15 aprile 2020 al 5 maggio 2020.
inoltre anticipata al 2020 l'applicazione di tutti i nuovi termini relativi ai modelli 730 che si sarebbero dovuti applicare dal 2021.
nuove scadenze di presentazione del modello 730, sono rimodulate a norma dell’art. 16-bis del DL n. 124/2019, vanno a regime già dal 2020, anziché nel 2021 come previsto in precedenza dal citato DL.
ricorda che la scadenza è fissata al 30 settembre dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione,sia in caso di presentazione al sostituto che al CAF o professionista abilitato.

Indennità lavoratori autonomi

Viene disposta un’indennità mensile di 500 euro per un periodo massimo di 3 mesi, parametrata all’effettivo periodo di sospensione dell’attività, a favore di:

– collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi o professionisti ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata;
– che svolgono la propria attività nei comuni di cui al più volte citato allegato 1 o siano ivi residenti o domiciliati alla data del 1° marzo.

La predetta indennità non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all’art. 8 del Tuir.

Per accedere al beneficio occorre presentare specifica domanda alla Regione di competenza che le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione. Sarà compito dell’INPS monitorare il rispetto del limite di spesa, fissato al momento a 5,8 milioni di euro.

Donazioni anti spreco

È stata ampliata la portata dell’art. 16 della legge n. 166/2016, relativo alle cessioni gratuite di eccedenze alimentari, di medicinali e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale, con l’aggiunta della lettera d-bis al comma 12 del predetto art. 16, relativo alle cessioni gratuite dei prodotti tessili, dei prodotti per l'abbigliamento e per l'arredamento, dei giocattoli, dei materiali per l'edilizia e degli elettrodomestici, nonché dei personal computer, tablet, e-reader e altri dispositivi per la lettura in formato elettronico, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi similari. Per tali liberalità non opera la presunzione di cessione di cui al DPR 441/1997.

Sospensione dei termini (solo per le imprese che operano sui territori della Zona Rossa)

Sono sospesi i termini di versamento, scadenti tra il 21 febbraio a il 30 aprile 2020, derivanti da:

cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
– gli avvisi di accertamento, nonché gli addebiti emessi dall’INPS per il recupero dei contributi non dichiarati/versati,
– gli accertamenti emessi dall’Agenzia delle dogane inerenti all’Iva da importazione, divenuti esecutivi;
– le ingiunzioni emesse dagli enti territoriali e agli avvisi di accertamento emessi dalle Regioni e dai Comuni, per la riscossione dei tributi di loro competenza;

solo – lo specifichiamo – per le persone fisiche e per soggetti diversi dalle persone fisiche che alla data del 21 febbraio 2020 avevano la residenza ovvero la sede legale o operativa nei territorio dei comuni individuati nell’allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020 (per la Lombardia, Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini. Per il Veneto, Vò Euganeo). Sempre per quest'area le rate relative alla rottamazione delle cartelle esattoriali in scadenza lo scorso 28 febbraio sono differite al 31 maggio 2020.

Sospensione dei termini di pagamento delle utenze (solo per le imprese che operano sui territori della Zona Rossa)

Si prevede che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, compresi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, disponga la sospensione temporanea fino al 30 aprile 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, per i comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020.

Sospensione dei termini di pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria (solo per le imprese che operano sui territori della Zona Rossa)

Sempre con riferimento ai comuni della Zona Rossa, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020.

Sospensione termini rate mutui agevolati (solo per le imprese che operano sui territori della Zona Rossa)

Le imprese beneficiarie dei mutui agevolati concesso dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti, con sede o unità locali ubicate nei comuni della Zona Rossa, possono beneficiare della sospensione di 12 mesi del pagamento della rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020, con corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento. La richiesta di sospensione va presentata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame.

 

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