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Cosa contiene il Decreto Legge n°18 detto “Cura Italia”

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19 Marzo 2020 Stampa

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18, ribattezzato “Cura Italia” che contiene misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid 19 (lo trovate in allegato insieme alla sintesi di Confartigianato Imprese ndr.).
gli interventi principali del provvedimento ci sono l’estensione della cassa integrazione a tutte le imprese, la sospensione delle scadenze fiscali e contributive, l’estensione dei congedi parentali, alcuni crediti di imposta e varie misure di sostegno alle imprese. In questo articolo abbiamo riassunto le principali misure adottate per il mondo produttivo.

Fisco

Sospensione adempimenti e versamenti per settori di attività

Il DL “Cura Italia” estende ad altre categorie la possibilità di non versare le ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente ed assimilato, già prevista dall’art.8 del DL n.9 (leggi qui) per il settore del turismo, accoglienza, strutture recettive, tour operator. Queste le macro categorie beneficiarie della sospensione: 

– turistico-alberghiero,
– termale,
– trasporti passeggeri,
– servizi di trasporto merci,
– ristorazione e bar,
– cultura (cinema, teatri),
– sport,
– istruzione,
– parchi divertimento,
– eventi (fiere/convegni),
– sale giochi e centri scommesse.

In pratica, anche queste attività beneficiano della sospensione delle ritenute fino al 30 aprile 2020:
– sui redditi di lavoro dipendente;
– sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
– i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
– l’imposta sul valore aggiunto (saldo liquidazione di febbraio, saldo IVA annuale, saldi IVA marzo).
versamento delle ritenute sospese, delle imposte, contributi e premi, nonché l’IVA in scedenza al 16 marzo dovrà essere effettuato in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020, o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020

Sospensione degli adempimenti tributari

Sospensione degli adempimenti tributari diversi dai versamenti e dall’effettuazione di ritenuta alla fonte nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.
sospensione interessa tutti i soggetti, imprese o professionisti, sia individuali che collettivi, indipendentemente dalle dimensione e dal settore di attività.
le scadenze rinviate figurano, ad esempio, la dichiarazione IVA e gli elenchi mensili Intrastat dei mesi di febbraio, marzo e aprile.
invece ferma la scadenza del 31 marzo per la presentazione della Certificazione Unica. Gli adempimenti sospesi dovranno essere effettuati il 30 giugno, senza applicazione di sanzioni.

Sospensione per volume di ricavi/compensi

Per i soggetti con un ammontare di ricavi/compensi relativi all’anno 2019 fino a 2 milioni di euro, sospensione dei versamenti relativi alle ritenute da lavoro dipendente ed assimilati, dell’IVA e dei contributi previdenziali, assistenziali ed INAIL in scadenza fra l’8 ed il 31 marzo 2020. I tributi e contributi sospesi nel periodo evidenziato vanno versati entro 31 maggio 2020, con possibile rateazione in 5 rate mensili senza maggiorazione. La sospensione dei versamenti dell’imposta sul valore aggiunto si applica a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.

Soggetti non ammessi alla sospensione

Le imprese e i professionisti che non rientrano in nessuna delle categorie sopra richiamate (quindi con ricavi/compensi superiori a 2 milioni di euro ndr.) possono avvalersi della disposizione di cui all’art. 60 del DL “Cura Italia”, che ha differito la scadenza dei versamenti dal lunedì 16 marzo a venerdì 20 marzo.

Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’Agente della riscossione

Sono sospesi i termini dei versamenti, tributari e non tributari, in scadenza nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi (vedi legge n.122 31/7/2010). Sono compresi anche le rateazioni in corso di cartelle, nonché le rate da rottamazione e saldo e stralcio. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.

Non assoggettamento a ritenute per imprese/professionisti con ricavi/compensi fino a 400mila euro

Per questi soggetti, a condizione di:
– avere il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato;
– aver conseguito nel 2019 ricavi/compensi non superiori a 400mila euro;
periodo tra il 17 marzo e il 31 marzo, sui suddetti ricavi/compensi non dovranno essere operate ritenute. Il tutto a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti che si avvalgono della opzione, rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della disposizione in esame e provvedono a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Le nostre proposte prima della conversione in legge del Decreto

Come si evince dalla sintesi sopra proposta, la sospensione si applica in modo differenziato per categorie di soggetti e non in modo generalizzato e neppure a tutte le tipologia di versamenti. La richiesta di Confartigianato al Governo muove su quattro direttrici:
– sospensione di tutti i pagamenti di imposte, tributi e contributi per tutte le imprese per ora almeno fino al 30 aprile;
– rinvio di ogni tipo di scadenza e adempimento che ricade entro il 30 aprile;
– moratoria dei mutui in essere fino al 31 dicembre 2020;
– copertura delle sospensioni dal lavoro con forme in deroga di cassa integrazione per tutti i dipendenti.

Crediti di imposta

Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro

Sulle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20mila euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020, sostenute da imprese e professionisti a scopi di sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus Sars-Cov-2 (meglio noto come Coronavirus ndr.), compete un credito d’imposta nella misura del 59% delle suddette spese. Le modalità attuative saranno definite con un decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

Credito d’imposta per botteghe e negozi

Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica Covid-19 (meglio nota come Coronavirus ndr.), ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1/negozi e botteghe). Il credito d’imposta non  spetta ai soggetti esercenti le attività si cui agli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020 (dettaglianti ed assimilati rimasti aperti).

Lavoro

Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario

La sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19 (anche nota come emergenza Coronavirus ndr.) rientra nel trattamento ordinario di integrazione salariale, o di accesso all’assegno ordinario FIS (Fondo di Integrazione Salariale), per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 e per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020. Per questo periodo compete l’assegno ordinario anche ai lavoratori in forza ad imprese con organico compreso tra 5 e 15 dipendenti, di norma soggette all’intervento del solo assegno di solidarietà FIS.

Chi può farne richiesta?
intervento è consentito con l’indicazione di una causale specifica (“Emergenza Covid-19” ndr.) alle imprese che rientrano nella disciplina della Cassa integrazione guadagni ordinaria e del Fondo di integrazione salariale.
nove settimane di trattamento ordinario di integrazione salariale non sono conteggiate ai fini dei limiti previsti massimi di utilizzo degli ammortizzatori sociali nel quinquennio, ne’ delle 52 settimane massime di cassa integrazione ordinaria nel biennio mobile. Allo stesso modo, per l’assegno ordinario FIS, non consumano il contatore delle 26 settimane nel biennio e non sono utili al raggiungimento dei limiti complessivi di ricorso al FIS assegno di solidarietà ed assegno ordinario, ma soprattutto non sono soggetti al cosiddetto tetto aziendale. Per entrambi gli interventi non trova applicazione la relativa contribuzione addizionale.
‘intervento è destinato ai lavoratori in forza al 23 febbraio 2020 (gli assunti successivamente a questa data non fruiscono di ammortizzatore alcuno, nemmeno della cassa integrazione in deroga) non rilevando l’anzianità di 90 giornate di effettivo lavoro. Restano fermi gli obblighi di informazione, consultazione sindacale ed esame congiunto che devono essere svolti per via telematica entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. La domanda all’INPS deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga

Il DL “Cura Italia” introduce un‘ulteriore intervento della cassa integrazione in deroga che va a sommarsi a quello già previsto dal DL del 2 marzo n. 9 (leggi qui), laddove all’art.17 si prevedeva la Cassa integrazione in deroga per la durata massima di un mese in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Anche in questo caso è previsto un intervento di nove settimane a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla stessa data.
‘intervento riguarda tutti i datori di lavoro del settore privato, inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro.
invece esclusi i datori di lavoro domestico.
È necessario l’accordo sindacale (non la procedura di consultazione, ma l’accordo ndr.) che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali dei lavoratori; questo però non è previsto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti. Le autorizzazioni/concessioni del trattamento indennitario sono in capo alle Regioni che invieranno le stesse con l’elenco dei beneficiari all’INPS che provvederà al pagamento diretto dei lavoratori.

Indennità per il mese di marzo per particolari categorie di lavoratori

Nel DL “Cura Italia” viene riconosciuta una indennità di 600 euro per il mese di marzo in favore dei:

– liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 iscritti in Gestione Separata;
– lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla data del 23 febbraio 2020;
– lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni Speciali dei Lavoratori Autonomi;
– lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto in commento e non titolari di rapporto di lavoro alla stessa data;
– operai agricoli a tempo determinato che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;
– lavoratori iscritti all’ENPALS con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019  da cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore del decreto in oggetto.

L’indennità è destinata ai soggetti non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, e come si è detto è pari a 600 euro. Questa indennità – che non concorre alla formazione del reddito – è erogata dall’INPS, previa domanda, nei limiti di spesa stabiliti. L’INPS provvede al monitoraggio e qualora emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa fissato, non adotta ulteriori provvedimenti concessori.  Le citate indennità non sono cumulabili tra loro e non possono essere attribuite ai percettori di reddito di cittadinanza.

Congedi per genitori di figli con meno di 12/16 anni di età

I lavoratori (anche affidatari) di figli di età inferiore a 12 anni possono fruire dal 5 marzo, per far fronte alla sospensione dell’attività scolastica, di un congedo “speciale”:

– della durata fino a 15 giorni, con fruizione che può essere continuativa o frazionata;
– indennizzato nella misura del 50%;
– coperto da contribuzione figurativa;
– la cui fruizione è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori (nel rispetto complessivo dei 15 giorni previsti) ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare:
– non vi sia un altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa;
– l’altro genitore non sia disoccupato o non lavoratore;

Inoltre:

– il congedo può essere fruito anche dai genitori che stiano godendo del “normale” congedo parentale, che viene convertito nel congedo di cui sopra con diritto all’indennità relativa (50% anziché il 30%), per cui quegli stessi periodi potranno poi essere eventualmente fruiti successivamente a titolo di congedo parentale “ordinario”;
– per i genitori di figli di età compresa tra i 12 ed i 16 anni, è prevista una sorta di “astensione” (ne’ indennizzata, ne’ coperta da copertura figurativa) per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

In alternativa al congedo, i medesimi lavoratori possono richiedere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro (elevati a 1.000 per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari). Le modalità operative sia per accedere al congedo sia per richiedere la corresponsione del bonus di per l’acquisto di servizi di baby-sitting dovranno essere stabilite dall’INPS, che accoglierà le istanze nel rispetto del vincolo di spesa imposto dalla norma.

Estensione durata permessi Legge 104/92

Per i soli mesi di marzo ed aprile 2020 il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione (ex Legge 104/92), è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate (in pratica, oltre ai 3 giorni di marzo e ai 3 giorni di aprile “ordinari”, il lavoratore potrà usufruire di altri 12 giorni, per quel bimestre).

Certificazioni e sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato

L’art. 26 del DL “Cura Italia” chiarisce alcuni dubbi emersi in questa prima fase dell’emergenza. In particolare:

– sia il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva, sia quello in permanenza domiciliare fiduciaria sono equiparati alla malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non sono computabili ai fini del periodo di comporto;
– per questi periodi il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva, o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (per il periodo precedente al DL “Cura Italia” sono comunque considerati validi anche i certificati di malattia trasmessi, anche in assenza del provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica);
– nel caso in cui il lavoratore si trovi in malattia accertata da Covid-19, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica;
– fino al 30 aprile, per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal lavoro prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero;
– per i periodi di cui sopra è prevista una copertura degli oneri, sia quelli a carico del datore di lavoro sia quelli a carico degli Istituti previdenziali, previa presentazione di apposita istanza (con modalità e tempistiche da definire).

Credito

Fondo Centrale di Garanzia

Per i prossimi 9 mesi il decreto prevede la totale gratuità dei costi di garanzia concessi dal Fondo Centrale di Garanzia (art. 49). Si evidenzia poi un importante incremento dell’importo totale a favore di ogni singola impresa; il massimale viene incrementato a 5 milioni di euro rispetto agli attuali 2,5 milioni.
aziende che avevano già completamente esaurito il plafond, possono quindi accedere nuovamente alla garanzia pubblica. Limitatamente ad un importo massimo di 1,5 milioni di euro, la garanzia concessa è pari all’80% per tutte le PMI (si ricorda che le garanzie decrescono in conformità al miglioramento del rating aziendale).

Confidi

Per gli interventi di riassicurazione, quindi per pratiche che transitano tramite i Confidi, a fronte di una garanzia rilasciata dalla stesso Confidi dell’80% il Fondo garantisce al Confidi stesso il 90% della copertura concessa, quindi con una migliore ponderazione a favore degli istituti di credito. A questo proposito Regione Emilia Romagna ha approvato un bando da 10 milioni di euro per l’accesso al credito a interessi zero per l’intero sistema delle imprese, a partire dalle Pmi. Si potranno ottenere fino a 150mila euro a tasso zero per 36 mesi. Operazione fatta insieme ai Consorzi fidi e alle banche e in grado di generare investimenti per almeno 100 milioni di euro, con l’obiettivo di garantire liquidità nell’immediato e far ripartire gli investimenti.
È in corso di predisposizione un prodotto ad hoc di Artigiancredito.

Rinegoziazione del debito

Ulteriore elemento di particolare interesse è la possibilità fornita di contro garantire sul Fondo anche operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, a condizione che l’istituto di credito sia disponibile ad incrementare di almeno un 10% il debito residuo oggetto della rinegoziazione. In presenza di moratoria, il Fondo garantisce in automatico anche l’eventuale prolungamento dell’operazione finanziaria.
poi semplificate le procedure per l’accesso alla garanzia.

Mutui e leasing

Di particolare interesse anche le norme dell’art.56 del Decreto. Tre i punti fondamentali, segnalando in modo particolare il punto c. che garantisce la cosiddetta moratoria dei prestiti rateali (mutui e leasing):

a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;

b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;

c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

Per godere dei benefici sopra riportati, è necessario che l’impresa autocertifichi “sensi dell’art. 47 DPR 445/2000” di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.” Attenzione però che possono godere della suddetta moratoria solo imprese che alla data di pubblicazione del decreto, non evidenzino una posizione debitoria classificata come deteriorata.

Per maggiori informazioni 

Per maggiori informazioni e chiarimenti relativi alle misure contenute nel DL n°18 del 17/3/2020 ribattezzato “Cura Italia”, si invita a contattare le nostre sedi di riferimento, tramite mail o telefono. Qui l’elenco completo con tutti i riferimenti delle nostre sedi 

Per maggiori informazioni sulle misure a sostegno del credito alle imprese è possibile scrivere una mail a: 
[email protected]

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