L'Ordinanza emanata dal presidente della Regione Emilia Romagna mercoledì 18 marzo, e che trovate in allegato in fondo all'articolo, ha restrinto ancora di più i provvedimenti adottati dal governo attraverso il DPCM dell'11 marzo (leggi qui la sintesi).
Ecco i punti salienti:
1. Al fine di evitare assembramenti di persone, sono chiusi al pubblico parchi e giardini pubblici. L’uso della bicicletta e lo spostamento a piedi sono consentiti esclusivamente per le motivazioni ammesse per gli spostamenti delle persone fisiche (lavoro, ragioni di salute o altre necessità come gli acquisti di generi alimentari). Nel caso in cui la motivazione sia l’attività motoria (passeggiata per ragioni di salute) o l’uscita con l’animale di compagnia per le sue esigenze fisiologiche, si è obbligati a restare in prossimità della propria abitazione.
2. Al fine di ulteriormente contrastare le forme di assembramento di persone a tutela della salute pubblica sul territorio regionale, l’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi del DPCM 11 marzo 2020, posti nelle aree di servizio e di rifornimento carburante:
a) è consentita lungo la rete autostradale (art 2, co. 2, lett. A del codice della strada) e lungo la rete delle strade extraurbane principali (art. 2 co. 2 lettera B del codice della strada);
) è consentita limitatamente alla fascia oraria che va dalle ore sei alle ore 18 dal lunedì alla domenica, per gli esercizi posti lungo le strade extraurbane secondarie (art. 2 co. 2 lettera C del codice della strada);
) non è consentita nelle aree di servizio e rifornimento ubicate nei tratti stradali comunque classificati che attraversano centri abitati.
3. Le disposizioni del presente decreto producono effetto a partire dalla data del 19 marzo 2020 e sino al 3 aprile 2020.
Per maggiori informazioni in merito all'Ordinanza del 18 marzo, vi invitiamo a consultare il sito della Regione a questo link