Nella giornata di sabato 21 marzo Regione Emilia Romagna ha emanato un'altra ordinanza regionale valida sino al 3 aprile (la trovate in allegato ndr.) che, fermo restando le misure statali, regionali e comunali sin qui addottate per contrastare l'emergenza epidemiologica Covid-19, sancisce:
1. Chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, garantendo, comunque, l’erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme.
2. Ad esclusione di farmacie e parafarmacie, nei giorni festivi sono sospese tutte le attività di commercio al dettaglio e all’ingrosso, comprese le attività di vendita di prodotti alimentari, sia nell’ambito degli esercizi di vicinato che delle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali o in gallerie commerciali. Regione ha però specificato che la misura non si applica alle edicole.
3. Sono sospesi i mercati ordinari e straordinari, i mercati a merceologia esclusiva, i mercatini e le fiere, compresi i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e più in generale i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari.
4. Le disposizioni del presente decreto producono effetto a partire dalla data del 22 marzo 2020 e sino al 3 aprile 2020.
Per maggiori informazioni e per leggere tutti i provvedimenti sin qui adottati, vi invitiamo a consultare il nostro speciale a questo link