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Coronavirus: cosa stabilisce il DPCM del 22 marzo

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22 Marzo 2020 Stampa

Nella tarda serata di sabato 21 marzo il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha anticipato con una diretta Facebook un nuovo provvedimento restrittivo per contenere l'emergenza epidemiologica Covid-19.
Presidente del Consiglio ha spiegato la necessità di “chiudere nell’intero territorio nazionale ogni attività produttiva che non sia strettamente necessaria, cruciale, indispensabile, a garantirci beni e servizi essenziali”. 

Nel provvedimento è dunque contenuto un lungo elenco di attività che potranno continuare ad operare, ordinate secondo la classificazione dei codici Ateco, che vi invitiamo a leggere scaricando il provvedimento e il relativo allegato 1. Le misure adottate nel Decreto hanno validità dal 23 marzo e fino al 3 aprile, ma come specificato dal comma 4) dell'articolo 1:

Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

Di seguito riportiamo il provvedimento, punto per punto: 

Articolo 1 del DPCM del 22 marzo

comma 1) Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale sono adottate le seguenti misure:

– A) Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto.
attività professionali non sono sospese e restano ferme le disposzioni di cui all’art.1, punto 7, Dpcm 11 marzo 2020 (leggi qui). Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’art. 87 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18. Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal dpcm 11 marzo 2020 e dall’ordinanza del ministro della Salute del 20 marzo 2020 (leggi qui).
’elenco dei codici di cui all’allegato 1 può essere integrato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze;

Sulla base delle richieste di chiarimenti inviate al governo da Confartigianato Imprese si segnala che:

– la consegna a domicilio di prodotti, anche non alimentari, è ammessa;
– le attività professionali non sono sospese;
– per le attività commerciali vale quanto stabilito dal Dpcm del 11 marzo e quindi possono rimanere attive quelle di generi alimentari e di prima necessità;
– sono confermate le attività artigianali di servizi alla persona di cui all'allegato 2 del DPCM del 11 marzo, in particolare lavanderie, lavanderie industriali, tintorie e servizi di pompe funebri.

– B) È fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati dal comune in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all’articolo 1 comma 1 lettera A) del Dpcm 8 marzo 2020 (leggi qui) le parole: "È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza" sono soppresse;

– C) Le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera A) possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;

– D) Restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva (in allegato il modulo di richiesta. Leggi qui come compilarlo ndr.), nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti regionali di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa;

– E) Sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonchè servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice beni culturali, nonché dei servizi che riguardano l’istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti;

– F) È sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza.

– G) Sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l’attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;

– H) Sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.

comma 2) Il Prefetto informa delle comunicazioni ricevute, delle autorizzazioni e dei dinieghi emessi il Presidente della regione o della Provincia autonoma, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le forze di polizia.

comma 3) Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del Protocollo condiviso (leggi qui) di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.

comma 4) Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

Articolo 2 del DPCM del 22 marzo

Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall’ordinanza del ministro della Salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020;

Per maggiori informazioni e chiarimenti

Vi ricordiamo che gli uffici delle sedi Lapam rimarranno operativi ma chiusi al pubblico fino al 3 aprile, sarà comunque possibile contattarli tramite email e telefono.
Consulta qui l'elenco.  

 

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