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Entra in vigore il Regolamento Europeo sugli alimentatori esterni

2 Aprile 2020 Stampa

Da mercoledì 1° aprile 2020 è in vigore il Regolamento (UE) 2019/1782 sugli alimentatori esterni.

Cosa stabilisce il Regolamento

Il Regolamento stabilisce requisiti di progettazione ecocompatibile per l’immissione sul mercato o la messa in servizio di alimentatori esterni, e trova applicazione specifica per settori come quelle realtive alle produzioni alimentari, alle attività del benessere, della comunicazione, della moda e del comparto dei Servizi e del Terziario. Il regolamento è stato pubblicato in ottemperanza alle disposizioni della Direttiva 2009/125/CE sulla progettazione eco-compatibile dei prodotti.

L’obiettivo del Regolamento

I requisiti del regolamento mirano a rendere più efficiente dal punto di vista energetico una serie di elettrodomestici e apparecchiature elettroniche, consentendo all’UE di ottenere un risparmio di energia elettrica di oltre 4TW/h all’anno entro il 2030 e quindi di evitare emissioni di gas serra di oltre 1,4 milioni di tonnellate di CO2 ogni anno.

Regolamento, allegato a questo articolo, sono elencati i dispositivi a cui si applica il regolamento e i requisiti di efficienza energetica, delle risorse ed emissioni degli apparecchi di cui sotto.
Allegato 1:
domestici

– elettrodomestici utilizzati per la cottura e l’ulteriore trasformazione di alimenti, la preparazione di bevande, per aprire o sigillare contenitori o pacchetti, per la pulizia e per la conservazione di capi di abbigliamento;
– apparecchi tagliacapelli, asciugacapelli, per la cura dei capelli, spazzolini da denti elettrici, rasoi elettrici, apparecchi per massaggi e altre cure del corpo;
– coltelli elettrici;
– bilance;
– sveglie, orologi da polso o da tasca e apparecchiature per misurare, indicare e registrare il tempo.

Apparecchiature per la tecnologia dell’informazione, comprese apparecchiature per copia e stampa e decodificatori (set-top box), destinate prevalentemente all’uso in ambiente domestico;

Apparecchiature di consumo:

– apparecchi radio;
– videocamere;
– videoregistratori;
– registratori hi-fi;
– amplificatori audio;
– sistemi di «home theatre»;
– altre apparecchiature per registrare o riprodurre suoni o immagini, inclusi segnali o altre tecnologie per la distribuzione di suoni e immagini diverse dalla telecomunicazione.

Per maggiori informazioni alleghiamo il testo del Regolamento (UE) 2019/182.

Allegati

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