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Attività sospese: le condizioni di accesso in azienda o in cantiere

5 minuti di lettura
3 Aprile 2020 Stampa

Nelle FAQ (frequently asked questions ndr.) predisposte dal governo sono contenute alcune risposte alle domande poste dalle imprese sull'accesso in azienda o nei cantieri durante il periodo di sospensione di alcune attività, imposto dal Dpcm del 22 marzo.
quindi alcuni chiarimenti utili alle PMI interessate dallo stop che rispondono a parte dei quesiti sollevati dalla nostra associazione.
particolare: 

Alla voce spostamenti: 

– È consentito spostarsi per raggiungere un'azienda o un cantiere, anche se l'attività d'impresa è stata chiusa o sospesa?
per urgenze e, comunque, solo per esigenze sopravvenute o impreviste, giacché le altre devono essere state già risolte entro il termine assegnato dall’articolo 2 del DPCM del 22 marzo 2020 (leggi qui). È comunque consentito spostarsi solo per necessità lavorative per far fronte a urgenze non differibili di messa in sicurezza, anche in cantiere, e ciò negli stretti limiti temporali necessari per far fronte alle urgenze stesse. Tali esigenze dovranno essere comprovate con autodichiarazione (qui è possibile scaricarla) completa di tutte le indicazioni atte a consentire le verifiche sulla sussistenza di tali necessità e sul compimento del lavoro.

Alla voce attività produttive professionali e servizi:

– È possibile far fare lavori urgenti di riparazione nella propria abitazione principale?
È possibile esclusivamente nel caso in cui i lavori di riparazione siano effettivamente indispensabili.

– È consentito all'imprenditore o a un suo preciso delegato accedere a un'azienda o a un cantiere chiuso, per verificare lo stato dei beni o per per motivi di sicurezza?
È consentito nel caso di eventuali sopralluoghi indifferibili, finalizzati ad accertare la regolarità del funzionamento di alcune attrezzature o apparecchiature rimaste “accese”, ovvero “sotto pressione” (come gli impianti idraulici) o in altre situazioni simili, e ciò per evitare danni maggiori.

– Per le imprese che non proseguono le attività, gli uffici amministrativi possono svolgere in sede le proprie funzioni e, più in generale, le attività di back office non effettuabili da remoto possono essere proseguite?
la sospensione dell'attività di produzione e la chiusura degli uffici, è consentito lo svolgimento in sede di attività fondamentali, indifferibili e inderogabili purché del tutto estranee a quella produttiva (es. pagamenti stipendi, pagamenti fornitori, acquisizione di documentazione indispensabile), limitando il più possibile il numero del personale presente e assicurando il rispetto delle misure precauzionali adottate. Al fine di agevolare lo spostamento del personale verso e dai luoghi di lavoro, si suggerisce al datore di lavoro di rilasciare una dichiarazione attestante la necessità della presenza del lavoratore nei locali aziendali.

– Qualora l’attività della mia impresa sia sospesa, posso mantenere un presidio di dipendenti in azienda con funzioni di sicurezza, controllo dei rischi, vigilanza, pulizia, sanificazione degli ambienti, manutenzione?
la sospensione dell'attività di produzione e la chiusura degli uffici, è consentito l'accesso in loco di personale preposto ad attività di vigilanza, manutenzione o con funzioni di controllo dei rischi. In ogni caso, fermo il rispetto delle misure precauzionali adottate, il numero di persone presenti per le citate attività deve essere il più possibile limitato e comunque non deve trattarsi dello stesso personale addetto alla produzione. Al fine di agevolare lo spostamento del personale verso e dai luoghi di lavoro, si suggerisce al datore di lavoro di rilasciare una dichiarazione attestante la necessità della presenza del lavoratore nei locali aziendali.

– L'attività della mia impresa è esclusa da quelle che possono proseguire (elencate nell’allegato del dpcm del 22 marzo 2020). Tuttavia, abbiamo scorte di magazzino e vendiamo i nostri prodotti tramite e-commerce. Ci sono limitazioni per tali vendite sia in territorio nazionale che all'estero? Il mio personale preposto alla gestione del magazzino e alle spedizioni può accedere ai locali dell’impresa?
dpcm 22 marzo prevede (all’art. 1, comma 1, lett. a) che, per le attività commerciali, restino ferme le disposizioni del dpcm 11 marzo 2020 che, tra l'altro, consente il commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato a distanza (on line, telefonica…) con consegna a domicilio, essendo tale modalità di vendita comunque autorizzata, a condizione che rientri tra le modalità di esercizio dell’impresa.
, ferma restando la sospensione dell'attività di produzione, non sussistono limiti alle attività di e-commerce al dettaglio delle sole merci già prodotte prima di detta sospensione, fermo restando, per le attività non svolte da remoto, il necessario rispetto delle regole di sicurezza previste per il contrasto al virus COVID-19.

Conseguentemente:
– le attività amministrative (es. gestione degli ordini, assistenza alla clientela), ove possibile, devono essere organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
– le attività di gestione magazzino e spedizione, che non possono svolgersi da remoto, sono consentite nei limiti predetti.

Per maggiori informazioni

Alberto Belluzzi
Politiche Territoriali Lapam 
[email protected]
893111

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